Il proprietario di un immobile è responsabile per la morte dei suoi affittuari dovuta al cattivo funzionamento della caldaia, anche quando non c’è un contratto di locazione. Infatti, il proprietario della casa assume una posizione di garanzia, riguardo alla sicurezza dell’immobile che dà in locazione o in vendita, anche se non c’è ancora un contratto di affitto. E’ infatti sufficiente la consegna delle chiavi per ipotizzare un comodato gratuito che preclude al contratto definitivo. La corte condanna dunque i proprietari, assolti dai giudici di merito proprio grazie all’assenza del contratto, per la morte di due affittuari causata da una cucina difettosa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. – Presidente
Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere
Dott. IZZO F. – rel. Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS), parte civile;
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS), parte civile;
nei confronti di:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS), imputato;
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS), imputato;
avverso la sentenza n. 1321/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 25/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza, ai soli effetti civili;
Udito per le parti civili l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Udito per gli imputati, l’Avv. (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3/10/2012 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza di primo grado con la quale (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati assolti dall’imputazione di omicidio colposo in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), per non aver commesso il fatto.
Agli imputati, in cooperazione tra loro, in qualita’ di comproprietari di un alloggio sito in (OMISSIS), era stato addebitato di avere concesso in locazione alle vittime il predetto immobile che non si trovava in situazione di sicurezza. In particolare la stufa a gas (in realta’ una vecchia cucina-stufa), di antica fattura (anni 50) sita nella camera da letto, priva di idonea ventilazione, era sprovvista del dispositivo di sorveglianza della fiamma ed inoltre non era collegata, per lo smaltimento e scarico dei fumi, con l’esterno. Pertanto, durante l’utilizzo della caldaia le due vittime, nel tardo pomeriggio, decedevano per la inalazione di monossido di carbonio (fatti acc. in (OMISSIS)). Osservava il giudice di merito, nel pronunciare l’assoluzione, che:
– non era provato che il contratto di locazione fosse gia’ stato concluso, anzi dalle deposizioni raccolte emergeva che la consegna delle chiavi era stata fatta al solo scopo di consentire ai (OMISSIS) una preliminare visita dell’immobile;
– non era certo che prima dell’ingresso dei (OMISSIS) nell’appartamento il tubo non fosse presente, anzi, la circostanza che uno dei cadaveri fosse sporco di vernice e su parte del pavimento vi fossero teli di plastica, lasciava ipotizzare che in occasione di lavori di imbiancatura fossero state le stesse vittime a rimuovere il tubo;
– gli imputati avevano delegato la completa gestione degli affitti immobiliari alla madre comproprietaria (deceduta in corso di causa) ed al fratello (posizione stralciata), per cui a costoro spettava il controllo della efficienza e sicurezza dell’alloggio. Tali considerazione erano comunque assorbite dalla circostanza della mancanza della prova della stipula del contratto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, il difensore delle parti civili lamentando:
2.1. la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta mancata stipula del contratto di locazione. Invero il giudice di merito aveva confuso il momento della stipula dell’accordo, con quello della sua formalizzazione in un atto scritto. Se e’ vero che il secondo momento non si era realizzato, vi erano sufficienti elementi di prova per ritenere stipulato l’accordo quali: la circostanza che ai (OMISSIS) erano state consegnate le chiavi dell’immobile e quindi la detenzione dell’alloggio; a riprova di cio’, non era stata richiesta dalla madre degli imputati la restituzione immediata delle chiavi se essa fosse stata finalizzata ad una mera visita; la circostanza che nell’immobile era state attivate le utenze di fornitura gas ed elettricita’, su richiesta del (OMISSIS); il primo febbraio l’Azienda Municipale aveva attivato l’erogazione del gas su richiesta ed i (OMISSIS) avevano iniziato ad abitarlo.
2.1. la erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in ordine alla causalita’ della negligente condotta degli imputati, che avevano dato in uso una casa priva dei minimi requisiti di sicurezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
3.1. Va premesso che la sentenza che conferma l’assoluzione si basa eminentemente sulla circostanza della provata assenza dell’esistenza di un contratto di locazione. Da cio’ hanno desunto i giudici di merito che non si era radicata in capo agli imputati alcuna posizione di garanzia idonea a configurare la causalita’ di un’eventuale condotta colposa.
Cio’ detto, va rammentato che la Legge n. 431 del 1998, articolo 1, comma 4, stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione e’ richiesta la forma scritta”.
Ne consegue che attualmente nel nostro ordinamento la forma del contratto di locazione deve essere quella scritta “ad substantiam”.
Ben puo’ sostenersi, pertanto, che nel caso che ci occupa, tra le vittime ed i proprietari, al momento del sinistro, non vi fosse in atto alcun valido contratto di locazione, in quanto e’ provato che nessun accordo scritto era stato stipulato e che la sua redazione era stata prevista per una data successiva.
3.2. La sentenza impugnata, pero’, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’, laddove una volta ribadita la assenza di un negozio scritto, sottovaluta in modo assoluto altre circostanze emerse in sede di istruttoria dibattimentale: le vittime avevano le chiavi dell’appartamento; avevano iniziato lavori di imbiancatura (v. pg. 14 sent. primo grado); avevano allacciato utenze a loro nome ed ivi avevano iniziato ad abitare. Tali comportamenti non possono che ritenersi sintomatici dell’esistenza di un costituito legame tra le parti, in base al quale vi e’ era stata un’anticipazione di parte degli effetti della locazione, in particolare dell’uso dell’immobile.
L’esistenza di contratti ad effetti anticipati e’ riconosciuta pacificamente nel nostro ordinamento. A titolo esemplificativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto che nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, la disponibilita’ conseguita dal promissario acquirente si fonda sull’esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7930 del 27/03/2008 rv 602815).
Ebbene partendo da tali considerazioni, va osservato che il giudice di merito non ha valutato la possibilita’ che tra le parti fosse stato effettivamente gia’ stato stipulato (per fatti concludenti) un contratto, di comodato gratuito, finalizzato alla anticipazione degli effetti del futuro contratto scritto di locazione (con il trasferimento della detenzione dell’immobile), da cui originava in capo ai proprietari una posizione di garanzia della sicurezza del bene che andavano a consegnare in uso.
Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza, ai soli effetti civili, affinche’ il giudice di rinvio valuti la possibilita’ dell’esistenza di un legame contrattuale in corso tra i proprietari dell’immobile e le vittime e, di conseguenza, la presenza di una posizione di garanzia in capo agli imputati e la sussistenza di condotte colpose causalmente legate agli eventi mortali.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata ai fini civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente grado di giudizio.