Nell’azione di regolamento di confini, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l’intervento degli altri, a meno che, alla domanda di regolamento, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell’incertezza oggettiva o soggettiva dei confini.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 3 dicembre 2013, n. 27041
Integrale

Proprietà e diritti reali – Azioni a difesa – Azione di regolamento di confini – Fondi confinanti appartenenti a più proprietari – Ipotesi di litisconsorzio necessario – Esclusione – Legittimazione ad agire di ciascuno dei comproprietari

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19961-2007 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 76/2007 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso e rigetto degli altri motivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano, Sez. Macomer, (OMISSIS), ved. (OMISSIS) esponendo che: era comproprietario della casa e del circostante giardino, sito in (OMISSIS), distinto in catasto al f. 37, map. 1188, confinante con via (OMISSIS), via (OMISSIS) e per altro lato alla proprieta’ della convenuta; il proprio fondo era a un livello inferiore rispetto a quello della (OMISSIS) e a cavallo dei fondi, sul confine, esisteva un muro di contenimento che, essendo molto vecchio, aveva cominciato a franare e inutilmente la (OMISSIS) era stata sollecitata alla ricostruzione ex articolo 887 c.c.;

inoltre, da tempo dai piedi dello stesso muro filtravano sul suo fondo liquami maleodoranti “che fanno ritenere che la (OMISSIS) scarichi acqua lurida sul suo fondo, o vi abbia, addirittura, scavato un pozzo”.

Tanto premesso, l’attore chiese la condanna della (OMISSIS) a ricostruire il muro, ad eliminare il pozzo o, comunque, le infiltrazioni di acque luride e a risarcirgli i danni.

Costituitasi, la (OMISSIS) contesto’ i fatti dedotti dall’attore; chiese il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, che venisse dichiarato che il muro era di sua proprieta’ esclusiva, che si procedesse all’accertamento degli esatti confini e che l’ (OMISSIS) fosse condannato a rimettere i luoghi in pristino stato eliminando il canale di scolo. Essendo deceduta la (OMISSIS) nelle more del giudizio, si costituirono i suoi i successori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Con sentenza de 22 ottobre 2003 il Tribunale dichiaro’ i confini tra le rispettive proprieta’ delle parti in base a quanto accertato dal C.t.u.; condannava l’ (OMISSIS) a rimettere in pristino lo stato dei luoghi nella porzione compresa tra il muro di contenimento e la linea di confine accertata in causa.

Con sentenza dep. il 9 marzo 2007 la Corte di appello di Cagliari rigettava l’impugnazione proposta dall’attore.

Secondo i Giudici l’attore, il quale aveva proposto domanda di ricostruzione del muro ex articolo 887 c.c., non aveva provato che la sua proprieta’ si estendeva fino a quel muro, atteso che da suo titolo di acquisto era emerso che il medesimo era proprietario del mappale 1188 confinante con proprieta’ (OMISSIS) senza altri riferimenti da cui desumere che il mappale arrivasse al muro; dalle mappe catastali era risultato che, al momento del suo acquisto, il muro insisteva sulla proprieta’ acquistata dalla (OMISSIS) nel 1988; il che era confermato dalla presenza di lavatoi pubblici in corrispondenza del mapp. 1283 della convenuta al confine con il mapp. 1188 dell’attore: tale presenza era risultata dalla deposizione della teste (OMISSIS) nonche’ da quanto dichiarato in data 30-11-2003 dal responsabile del servizio di polizia municipale. Non era provato che la costruzione del muro fosse avvenuta in attuazione di un accordo sui confini al riguardo raggiunto dalle parti, cosi come non erano dimostrati i presupposti per la condanna alla eliminazione dei liquami maleodoranti.

Correttamente il Tribunale aveva qualificato la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta come di regolamento di confini, non essendovi conflitto fra titoli con i quali le parti avevano acquistato le rispettive proprieta’, essendo stata correttamente risolta la incertezza soggettiva in base alle risultanze catastali, da cui era emerso che la convenuta aveva acquistato la striscia di terreno – a forma di triangolo isoscele – esistente a confine del fondo dell’attore.

La domanda di condanna alla eliminazione delle infiltrazioni, alle quali aveva fatto riferimenti il medico USL (OMISSIS) il quale aveva constatato la provenienza di liquami maleodoranti verosimilmente di origine cloacale di natura da precisare, era respinta sul rilievo che non era stata dall’attore fornita prova di tale natura.

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso gli intimati..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che, travisando la natura e la causa petendi dell’azione proposta, aveva rigettato la domanda con la quale l’attore aveva invocato a tutela della proprieta’ – in base al principio del neminem laedere – il pericolo, derivante dal muro di contenimento confinante, che avrebbe potuto franare in alcuni punti con pericolo per cose e persone: la domanda prescindeva, dunque, dalla comproprieta’ del muro, comproprieta’ la cui esclusione era stata posta a base del rigetto della domanda.

2. – Il motivo e’ inammissibile.

Ai sensi dell’ articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ (articolo 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3), 4), e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Analogamente a quanto e’ previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1), 2), 3), 4), nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a cio’ specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo,che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U.20603/07).In tal caso,’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto,non e’ sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva evidentemente la finalita’ di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’articolo 360 c.p.c., n. 5, al giudice di legittimita’, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato,non essendo compito del giudice di legittimita’ quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa e’ anche giudice del fatto. Si era, cosi, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimita’ un inammissibile riesame del merito della causa.

Nella specie, manca il momento di sintesi con la separata indicazione del fatto controverso e del vizio di motivazione.

3.- Il secondo motivo, lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove, erroneamente facendo riferimento alla mancanza di prova, aveva rigettato la richiesta del confinante alla eliminazione del pozzo aperto o comunque alla eliminazione delle infiltrazioni delle acque luride, quando dalla relazione di servizio USL 10-7-1990 era risultata la fuoruscita di liquami maleodoranti dal muro del giardino e dal terreno adiacente, circostanza peraltro anche ammessa dalla convenuta.

4.- Il motivo e’ inammissibile per le medesime considerazioni formulate sopra in occasione dell’esame del primo motivo.

5. – Il terzo motivo, lamentando violazione degli articoli 113, 115, 116, 102 e 354 cod. proc. civ. nonche’ omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso deduce – in relazione alla domanda riconvenzionale di rilascio del terreno proposta dalla convenuta – il difetto di integrita’ del contraddittorio atteso che – in base alla documentazione dal ricorrente prodotta in primo grado – comproprietaria del fondo sottostante era anche (OMISSIS) che non aveva partecipato al giudizio, pur essendo litisconsorte necessaria.

6. – Il motivo e’ fondato.

Nell’azione di regolamento di confini, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, se i fondi confinanti appartengono a piu’ proprietari non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari e’ legittimato ad agire o resistere senza l’intervento degli altri, a meno che, alla domanda di regolamento, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell’incertezza oggettiva o soggettiva dei confini.

Nella specie, in base alla documentazione dal ricorrente prodotta in primo grado – e’ risultato che comproprietaria del fondo sottostante era anche (OMISSIS) che non aveva partecipato al giudizio, pur dovendo considerarsi litisconsorte necessaria in relazione alla domanda riconvenzionale con cui la convenuta aveva chiesto non soltanto la determinazione dei confini ma anche la condanna dell’attore al rilascio della zona usurpata. Pertanto, va dichiarata – limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta – la nullita’ del giudizio di primo grado e di appello.

7. – Il quarto motivo censura la sentenza laddove: aveva qualificato come di regolamento di confini l’azione proposta dalla convenuta che invece aveva natura di rivendica, con il conseguente onere probatorio posto a carico della parte istante; aveva, comunque, erroneamente determinato il confine in base alle risultanze catastali, non tenendo conto della recinzione realizzata da oltre 50 anni. In ogni caso, si sarebbero dovuto considerare le risultanze catastali esistenti al momento dell’acquisto operato dalla convenuta, attese le variazioni catastali successivamente intervenute e che avevano comportato un incremento del fondo della medesima a spese di quello dell’attore.

8. – Il motivo e’ assorbito per effetto di quanto detto in occasione del motivo precedente: sottopone questioni che sono inerenti alla domanda riconvenzionale, in relazione alla quale e’ stata rilevato il difetto di integrita’ del contraddittorio per mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, ex articolo 383 c.p.c., u.c., anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Oristano in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili i primi due, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiara la nullita’ del giudizio di primo grado e di appello limitatamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Oristano.

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