Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n°657-2013/C ha approfondito la tematica della certificazione energetica nell’edilizia, analizzando principalmente l’impianto normativo nazionale, gli scopi e le funzioni della normativa in materia di efficienza energetica e di contenimento dei consumi.

Stando al Consiglio Nazionale del Notariato, in tema di certificazione energetica, l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) non scatta solamente al momento in cui l’immobile viene ceduto o affittato, ma anche in taluni casi in base alle caratteristiche specifiche dell’edificio.

In particolare, l’APE è obbligatorio anche nei seguenti casi:
– Nuovi edifici, cioé costruiti sulla base di un permesso di costruire o di una denuncia di inizio attività richiesto o presentata dopo l’8 ottobre 2005;
– Edifici ristrutturati; deve essere trattarsi di una ristrutturazione importante come la manutenzione ordinaria o straordinaria, e che, a titolo esemplificativo, possono consistere nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o nell’impermeabilizzazione delle coperture; il tutto sempre sulla base di un di permesso di costruire, di una Dia o di una Scia successivi all’8 ottobre 2005
– Edifici pubblici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 metri quadri.

La certificazione energetica (dall’Attestato di Certificazione all’Attestato di Prestazione Energetica) – Studio n. 657-2013/C

 

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