In materia di distanze tra costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi dell’art. 28 della legge n. 457 del 1978 per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono soggette all’osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norme di grado superiore, sicché, in caso di interventi edilizi previsti dal detto piano di recupero, non è ammissibile la deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze tra costruzioni.

La esistenza di una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione, facendo salvi i diritti dei terzi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino.

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 25 settembre 2013, n.21947 – Pres. Goldoni – est. Carrato

Con atto di citazione, notificato il 10 gennaio 2000, il dr. Z.R. , proprietario in Spilimbergo di un compendio immobiliare, censito al F. 30 mapp. 104 di quel Comune, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pordenone, le sigg.re M.R.N. e R..M. , rispettivamente nuda proprietaria e usufruttuaria dei beni immobili siti in (omissis) e censiti in Catasto al F. 30 mapp. 114, al fine di ottenere la condanna alla rimessione in pristino, mediante la demolizione di due fabbricati edificati in violazione della normativa urbanistica vigente in loco, di quella antisismica e di quella del codice civile, dell’originaria situazione dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti. Instauratosi il contraddittorio, il tribunale adito, con sentenza n. 798/03, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda attorea, con condanna dello Z. al pagamento delle spese processuali.
Interposto appello con atto di citazione, notificato il 4 dicembre 2003, da parte del dr. Z.R. , la Corte d’Appello di Trieste, nella regolare costituzione delle appellate, con sentenza n. 516/06, depositata il 26 settembre 2006 e non notificata, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ordinava il ripristino della situazione antecedente del muro posto a confine tra i fondi delle parti in causa, da attuarsi mediante la demolizione dell’altezza aggiuntiva illegittimamente realizzata e la ricollocazione dei coppi secondo l’originaria linea di pendenza e di deflusso, confermando nel resto l’appellata sentenza; dichiarava compensate, tra le parti, per un terzo, le spese di entrambi i gradi di giudizio; condannava, inoltre, Z.R. a rifondere alle appellate gli ulteriori due terzi.
La Corte territoriale, a sostegno della sua decisione, riteneva che le opere eseguite dalle due convenute non erano lesive di alcun diritto soggettivo dell’attore, confermando, sotto questo aspetto la sentenza di primo grado. Rilevava, invece, diversamente da quanto disposto dal giudice di prime cure, che la domanda di ripristino dell’alterata situazione preesistente del muro di confine delle due proprietà, non poteva essere ritenuta inammissibile, in quanto formulata, non soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, ma già prima, tempestivamente; inoltre, riteneva che la sopraelevazione del muro in questione, riscontrata in circa 15 centimetri, e la sostituzione di 38 coppi posti sulla sommità di esso, rappresentavano violazioni del diritto di proprietà dello Z. , in quanto attività materiali non autorizzate dallo stesso.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione lo Z.R. , articolato in due motivi.
N..M.R. e R..M. hanno resistito con controricorso, formulando, altresì, ricorso incidentale, basato su due motivi.
Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che fanno salvi i diritti dei terzi in ogni caso di provvedimenti amministrativi e/o di condono rilasciati da un Comune a favore di privati confinanti, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., formulando, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto (ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, risultando la sentenza impugnata, pubblicata 26 settembre 2006): ‘dica la Suprema Corte di Cassazione, ex art. 360, n. 3 c.p.c., se i terzi privati possano far valere in sede civile i loro diritti nei confronti dei vicini confinanti che abbiano ottenuto dal Comune competente provvedimenti autorizzativi e/o di sanatoria in materia di nuove costruzioni, in aderenza, ridossate o addossate, che costituiscano violazione di normative civili, amministrative, urbanistiche, antisismiche, richiedendone la demolizione con rimessione in pristino dello stato dei luoghi, nonché il risarcimento del danno’.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha dedotto il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c, formulando il seguente quesito di diritto: ‘dica la Suprema Corte di Cassazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., se in presenza di una motivazione insufficiente o contraddittoria circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, la sentenza impugnata possa essere cassata con rinvio ad altra sezione dell’organo giudicante di merito, affinché il fatto controverso e decisivo per il giudizio venga eventualmente accertato diversamente in forza di documenti già in atti e della c.t.u. già espletata’.

3. Con il primo motivo le ricorrenti incidentali hanno prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 189 c.p.c. e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ponendo il seguente quesito di diritto: ‘dica la S.C. se, introdotta dall’attore, con atto di citazione, domanda intesa ad ottenere la condanna alla demolizione e/o eliminazione delle tegole sostituite su muro divisorio in ragione dell’esclusione di una servitù di scolo delle acque sul proprio stesso fondo, sia in seguito consentito introdurre domanda, in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad ottenere diversa pronuncia di demolizione del sopralzo di detto muro ex art. 855 c.c., stante la diversità di petitum delle due azioni; se introdotta, con atto di citazione, domanda avente ad oggetto la demolizione delle tegole sostituite sul muro a confine fra le proprietà, sulla scorta di una costituzione di servitù di scolo delle acque non consentita ed in violazione del diritto di proprietà sul cortile attorno, ribadita in memoria ex art. 183 c.p.c, sia consentito all’attore, all’udienza di precisazione delle conclusioni, procedere con la modifica della causa petendi della domanda costituita dalla nuova e diversa prospettazione di una demolizione ex art. 855 c.c.’.

4. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali hanno denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 944 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., formulando il seguente quesito di diritto: ‘dica la S.C. se, nel giudizio di negatoria servitutis, il convenuto possa limitarsi ad eccepire l’esistenza della contestata servitù, prospettando situazioni che possono valere al fine del rigetto della domanda, senza proporre domanda riconvenzionale intesa ad ottenere sentenza costitutiva di servitù’.

5. Rileva il collegio che il primo motivo prospettato con il ricorso principale è fondato e deve, perciò, essere accolto.

Con tale censura (idoneamente corredata, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. ‘ratione temporis’ applicabile, dal quesito di diritto precedentemente riportato), la difesa dello Z. ha inteso dedurre che, contrariamente alla consolidata giurisprudenza espressasi sul punto (debitamente richiamata), la Corte triestina – nello statuire erroneamente che i diritti dei terzi non avrebbero potuto essere pregiudicati da provvedimenti amministrativi di autorizzazione e/o di sanatoria – aveva omesso di valutare nel merito le doglianze formulate con l’atto di appello in ordine alle difformità assunte come realizzate dalle controricorrenti, con particolare riferimento alla violazione dell’art. 8 della legge antisismica n. 64 del 1974, del D.M. 16 gennaio 1996 (contenente norme tecniche per le costruzioni antisismiche) e del P.R.G. del Comune di Spilimbergo in materia di costruzioni consentite nel centro storico.

Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto che, nella fattispecie, non fosse stato leso alcun diritto soggettivo dello Z. sul presupposto che la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 30 del 1977, emanata a seguito degli eventi sismici del 1976, aveva previsto provvedimenti amministrativi di concessione edilizia e di sanatoria connessi all’attività di ricostruzione di edifici distrutti o lesionati, delegando ai Sindaci dei Comuni colpiti dal sisma l’esercizio dei relativi poteri, con l’emissione dei predetti provvedimenti amministrativi, in conseguenza dei quali si sarebbe dovuta ritenere insussistente qualsiasi violazione dei diritti di terzi (e, segnatamente, quelli dell’appellante Z. ), anche in ragione della circostanza che la loro adozione (concretamente intervenuta anche nel caso in esame) non ne esauriva gli effetti nell’ambito pubblicistico ma si rifletteva necessariamente anche su quello privatistico.

Quest’ultima affermazione, in dipendenza della quale la Corte di secondo grado ha omesso di verificare le eventuali violazioni commesse dalle appellate in relazione alle doglianze dedotte dallo Z. , è giuridicamente errata, ponendosi in contrasto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 13639 del 2000; Cass. n. 18728 del 2005 e Cass. n. 3031 del 2009), alla stregua della quale, in tema di distanze nelle costruzioni, ai sensi dell’art. 873 c.c., i provvedimenti amministrativi concessori o di sanatoria edilizia, esplicando i loro effetti sul piano dei rapporti pubblicistici tra P.A. e privato costruttore, non hanno incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere la tutela ripristinatoria apprestata dall’art. 872 c.c. per le violazioni delle distanze previste dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici.

Sulla base di tale principio generale è stato, ad esempio, anche chiarito (cfr. Cass. n. 15247 del 2005 e Cass. n. 21234 del 2010) che, in materia di distanze tra costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani di recupero formati ai sensi dell’art. 28 della legge n. 457 del 1978 per la rimozione dello stato di degrado del patrimonio edilizio comunale sono soggette all’osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale quali norme di grado superiore, sicché, in caso di interventi edilizi previsti dal detto piano di recupero, non è ammissibile la deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali in tema di distanze tra costruzioni; d’altra parte, la esistenza di una autorizzazione da parte del Comune alla edificazione facendo salvi i diritti dei terzi, è priva di rilevanza nei rapporti tra privati, i quali, ove lesi dalla costruzione realizzata senza il rispetto delle disposizioni sulle distanze, conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino (per riferimenti alle costruzioni in zona sismica v. Cass. n. 8715 del 1997).

Peraltro, su un piano più ampio, è stato statuito (cfr. Cass. n. 2658 del 1999 e Cass. n. 992 del 2008) che la sanatoria prevista dagli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (cosiddetto condono edilizio) e quella rilasciata ai sensi dell’ari 13 della medesima legge n. 47 del 1985, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, non valgono a mutare la normativa in concreto applicabile e non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme urbanistiche edilizie, del diritto di chiedere ed ottenere l’abbattimento o l’arretramento dell’opera illegittima.

Del resto, il predetto principio è ora specificamente normativizzato nell’art. 11, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, in base al quale ‘il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi’.

Avendo la Corte di appello di Trieste disatteso il predetto principio, deve pervenirsi all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, da cui, per consequenzialità logica sul piano giuridico con riferimento alle questioni dedotte con l’altra doglianza prospettata dal ricorrente principale e con le due censure formulate con il ricorso incidentale (stante il carattere preliminare del riesame dei motivi di appello dipendente dalla ritenuta fondatezza del suddetto primo motivo), deriva l’assorbimento di tutti gli altri motivi dedotti con entrambi i ricorsi.

6. In definitiva, alla stregua delle esposte ragioni, in accoglimento della prima censura dedotta a fondamento del ricorso principale, la sentenza qui impugnata deve essere cassata in relazione ad essa, con conseguente assorbimento degli altri motivi, ed il rinvio della causa, in ordine alla doglianza accolta, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, che, oltre a conformarsi al principio di diritto precedentemente enunciato, provvederà a regolare anche le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo dello stesso ricorso principale nonché i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *