Separazione giudiziale – addebito – relazioni extraconiugali –  danni –  risarcimento

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 maggio – 6 giugno 2013, n. 14366
Presidente Di Palma – Relatore Macioce
Fatto e diritto
In un procedimento di separazione giudiziale tra P.T. e G.G., il Tribunale di Verona con sentenza in
data 3/2/2010, rigetta le domande di addebito reciprocamente proposte, determina assegno per il
marito, condanna lo stesso al risarcimento del danno nei confronti della moglie, per violazione degli
obblighi matrimoniali. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 11/2/2011 in riforma,
pone l’addebito a carico del marito, rigetta la domanda di assegno del marito stesso, nonché quella
della moglie di restituzione di somme e risarcimento del danno.
Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva. Resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale la moglie.
Va preliminarmente osservato che il ricorso principale appare ammissibile, risultando, a differenza
di quanto afferma la resistente, autosufficiente.
La violazione degli obblighi matrimoniali, ivi compreso quello di fedeltà, richiede un rapporto di
causalità rispetto all’intollerabilità della convivenza, ai fini della pronuncia di addebito (al riguardo,
Cass. N. 17193 del 2011).
Ma tale rapporto, nella specie, sussiste, come in sostanza evidenzia lo stesso giudice a quo, ed
emerge palesemente dal contesto motivazionale: varie furono le relazioni extramatrimoniali del
marito nel tempo, e proprio tali comportamenti diedero luogo fin dall’inizio a litigi e crisi
coniugale, ulteriormente aggravata da violenze da parte del marito e suo allontanamento dalla casa
coniugale.
E’ appena il caso di precisare che a nulla rileva il mancato accoglimento della domanda di
risarcimento dei danni conseguente a violazione degli obblighi matrimoniali, essendo differenti,
rispetto alla pronuncia di addebito, presupposti e caratteri.
Quanto al ricorso incidentale, va osservato che il giudice a quo, sulla domanda di risarcimento del
danno, ritiene insussistenti gravità ed intensità dei comportamenti lamentati, valutazione di merito,
sorretta da motivazione adeguata e insuscettibile di controllo in questa sede. Riguardo alla
ripetizione dei ratei di assegno, correttamente la Corte di merito richiama la giurisprudenza di
questa Corte che la esclude, trattandosi di somme alimentari, necessariamente irripetibili, anche se
emerga successivamente l’insussistenza del diritto. Quanto alla richiesta, al riguardo, di
risarcimento del danno ex art. 96 cpc, è bensì vero che tale istanza poteva proporsi nel giudizio di
appello, ma ovviamente nei limiti di cui all’art. 345 c.p.c. (ed è la stessa ricorrente ad ammettere di
aver prodotto alcuni documenti soltanto nel giudizio di appello, mentre non chiarisce quale sia la
loro incidenza sulla decisione; quanto alla prova testimoniale, si richiamano del tutto genericamente
i capi di prova richiesti, e al riguardo dunque il ricorso presenta profili di non autosufficienza, e
quindi di inammissibilità).
Vanno conclusivamente rigettati i ricorsi.
Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi; compensa le spese giudiziali tra le parti.

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