Una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione (Cassazione civile, Sezione terza, 1° ottobre 2009, n. 21059) e non può considerarsi sottratta all’obbligo del rispetto delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici locali. La risalenza dell’edificio (nella sua originaria consistenza) esclude, evidentemente, che debba richiedersi “retroattivamente” – a seguito delle modifiche apportate – il rispetto di dette distanze: è ovvio che una disposizione (di per sé innovativa) sulle distanze non rende contra ius un manifatto realizzato in precedenza. Tuttavia, non può ammettersi che le modifiche dell’edificio comportino una distanza tra i due edifici che sia inferiore alla misura imposta da una disposizione nel frattempo entrata in vigore, la quale si applica senz’altro per una nuova costruzione che si intenda realizzare su un edificio preesistente. (Amb. Dir.).

Consiglio di Stato, Sezione 6 – Sentenza 11 settembre 2013, n. 4501

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