TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Giudice
del procedimento cautelare N. 6282/2013 R.G.
promosso da G.L. contro M.A. – G.L.
osserva quanto segue:
Fatto

La ricorrente G.L. invoca la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. al fine di impedire la cremazione della salma di M.E. (intendimento dei resistenti, fratello e madre del defunto) e affinché siano sepolte nel cimitero di Cavriago le spoglie del proprio caro (nel ricorso la G. si definisce “compagna di vita del M.”).

Già nel decreto del 30/8/2013 si era rilevato che lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona (nei limiti consentiti dalla legge, dall’ordine pubblico e dal buon costume) e che tale diritto spetta, innanzitutto, alla stessa persona e, solo in mancanza di una disposizione del defunto, deve essere riconosciuto ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, e particolarmente a quelli che facevano parte dell’organico nucleo familiare strettamente inteso cui apparteneva il defunto al momento della morte.

Le spoglie mortali, dunque, possono costituire oggetto di disposizione da parte del de cuius in ordine alla loro destinazione, trattandosi di diritto rientrante tra quelli che, per loro natura, sono assoluti ed intrasmissibili; il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma opera, quindi, solo in via sussidiaria, quando non risulti la volontà del defunto (e al riguardo prevale lo ius coniugii sullo ius sanguinis, e quest’ultimo sullo ius successionis; cfr. Cass., 1527/1978).

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12143/2006), poi, la volontà del de cuius – consistente nella espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata alla indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante – può essere manifestata in qualsiasi forma e può risultare anche indirettamente, in base ad elementi indiziari presuntivi.

All’odierna udienza sono stati sentiti due informatori indotti dalla ricorrente e un’informatrice di parte resistente.

Tra le deposizioni sussiste un oggettivo contrasto che non può essere attribuito ad una maggiore o minore credibilità degli informatori (le cui dichiarazioni, anzi, appaiono intrinsecamente attendibili), né risolto in base al dato puramente numerico (due per la G., uno per M.-G.); altri sono gli elementi che inducono a ritenere – nel sommario giudizio da svolgere in fase cautelare e valutando tutti gli indizi acquisiti – che il defunto M.E. abbia, in vita, inteso destinare la propria salma alla sepoltura nella cappella (e, segnatamente, nel loculo più in alto, il quarto) concessa alla ricorrente nel cimitero di Cavriago.

In particolare:

oltre che dotate di intrinseca coerenza, le dichiarazioni di V.G. e di R. M. trovano conferma reciproca anche nei dettagli:

entrambi fanno riferimento a conversazioni avute, in momenti diversi, con M.E. riguardo alla cappellina nel cimitero di Cavriago: “Circa 5-6 anni fa, durante un incontro a casa della mamma di L.G., io e M.E. andammo al cimitero di Cavriago e lui mi mostrò la cappellina all’interno del cimitero … Mi disse che era contento che L. avesse realizzato quella cappellina e che gli avrebbe fatto piacere essere sepolto lì. … Tornammo sull’argomento soltanto un’altra volta, in seguito: … non so come si iniziò a parlare dell’argomento ma rammento che E. parlò della cappellina …” (V.); “Nel 2007-2008 presso il ristorante Il Mulino (era una festa di capodanno) M.E. mi parlò di una cappellina presso il cimitero di Cavriago dove era stato individuato un posto anche per lui oltre che per i familiari di L.G. … Successivamente, durante un’altra cena di Capodanno mi accennò nuovamente alla cappellina ma fu proprio un accenno e l’argomento non fu trattato se non per pochi minuti” (Rossi);

entrambi sono stati condotti dal de cuius a vedere la cappella: “io e M.E. andammo al cimitero di Cavriago e lui mi mostrò la cappellina all’interno del cimitero” (V.); “mi chiese di andare con lui a vederla; 15-20 giorni dopo o forse un mese dopo accettai il suo invito ad andare a vedere la cappella e c’andammo insieme” (Rossi);

l’individuazione del loculo destinato ad ospitare le spoglie del M. è uniforme: “in quell’occasione disse che la cappellina conteneva quattro loculi, uno per il padre di L., uno per la madre di L., uno per L. e quello più in alto era per lui” (V.); “mi disse che l’ultimo loculo (il quarto) era destinato a lui” (Rossi);

risale al 12/5/1999 l’atto di concessione di area nel cimitero di Cavriago, documento che contempla il nominativo di M.E. tra gli utilizzatori della cappellina de qua (“… concede in uso settantacinquennale, rinnovabili, alle Signore C.N. e G.L., che accettano e da utilizzare per loro medesime ed esclusivamente per la salma del defunto Sign. G.G. già tumulato in altro loculo del Cimitero di Cavriago e per la futura salma del Sig. M.E. nato a Reggio Emilia il … e residente a Bagnolo in Piano, in via P. n. 5, un’area nel Civico Cimitero …”; se è vero che il documento non reca una sottoscrizione del defunto, è altrettanto certo, però, che lo stesso abbia successivamente manifestato di aderire a tale destinazione delle sue spoglie e le dichiarazioni degli informatori trovano ulteriore conforto nel testo del documento (con riguardo al numero dei loculi e ai loro beneficiari);

il legame tra la ricorrente e M.E. non sembra venuto meno in un momento successivo (circostanza che avrebbe potuto far pensare a un mutamento dei desideri del de cuius intervenuto per effetto di interruzione della relazione con la Giovanardi), atteso che nel documento nr. 3 (la lettera di M.E. datata 21/8/2013, la cui veridicità non può essere disaminata in questa sede cautelare e alla quale, dunque, occorre provvisoriamente attribuire patente di genuinità) sono contenute dichiarazioni di amore e di fedeltà rivolte alla Giovanardi;

in senso contrario l’informatrice B.C. (moglie del resistente M.A. e, quindi, cognata di M.E.) ha asserito: “… mia suocera si rivolse ai figli (c’era anche mio marito) e disse loro che non avrebbero avuto il problema della sepoltura in terra in quanto mio suocero aveva sistemato una tomba (ereditata dai cugini) presso il cimitero di Massenzatico dove sarebbero stati sepolti i genitori, mentre per i figli mio suocero aveva comprato due loculi al cimitero di Bagnolo; a quel punto, entrambi i figli dissero che non avrebbero fatto uso dei loculi perché era loro intenzione farsi cremare; e mio marito disse che aveva fatto un testamento biologico dando disposizione di gettare le ceneri in mare; E. disse che alle sue ceneri avrebbero pensato i familiari presenti alla sua morte.”; come detto, non vi sono ragioni per dubitare della credibilità personale della teste, ma occorre considerare che:

la deposizione riguarda una fugace conversazione svoltasi durante un pranzo e poco dopo un evento luttuoso che aveva colpito la B. (“Di ritorno dal funerale di una mia cugina, deceduta nel settembre 2010 e tumulata a Coviolo, diedi a mia suocera, che stava pranzando con M.E., la foto ricordo di mia cugina (sua conoscente); mia suocera mi chiese come mai era stata sepolta in terra, cosa che a lei appariva triste; le risposi che era volontà di mia cugina, che così aveva lasciato detto al marito e al figlio”);

questa ha affermato che “entrambi i figli dissero che non avrebbero fatto uso dei loculi perché era loro intenzione farsi cremare”; è improbabile che la frase, attribuita al marito e al cognato, possa essere stata pronunciata all’unisono da entrambi e, anzi, il fatto che M.A. abbia dato concretezza a tale intendimento redigendo un “testamento biologico” lascia presumere che la cremazione fosse una chiara decisione dell’odierno resistente, piuttosto che del fratello defunto (il quale, non risulta aver mai più parlato di cremazione o espresso volontà, oralmente o per iscritto, in quel senso);

le circostanze in cui la frase attribuita a M.E. sarebbe stata pronunciata inducono ad immaginare un rapido scambio di battute, il quale non sembra idoneo ad inficiare la volontà di tumulazione nel cimitero di Cavriago che, invece, era stata manifestata agli altri informatori, anche con visite alla cappellina.

In definitiva, gli elementi indiziari raccolti nel corso della sommaria istruttoria, lasciano presumere la volontà di M.E. di essere sepolto nel quarto loculo (quello più in alto) della cappellina del cimitero di Cavriago, concessa alla G.; l’esistenza di un mandato post mortem all’odierna ricorrente trova supporto probatorio nell’atto di concessione dell’area cimiteriale.

L’esigenza di provvedere alle esequie di M.E. (previo nulla-osta dell’Autorità Giudiziaria inquirente, è ovvio) e la dichiarata intenzione dei resistenti di procedere a cremazione costituiscono sufficiente periculum in mora per l’emissione del provvedimento cautelare richiesto, data l’evidente irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare dalla concretizzazione degli intendimenti dei prossimi congiunti.

Il provvedimento adottato contiene sia l’inibitoria – nei confronti dei resistenti – a procedere alla cremazione, sia il riconoscimento alla ricorrente del potere di assumere decisioni inerenti alla sepoltura di M.E. (in difetto di tale attribuzione si verificherebbe un’inaccettabile situazione di stallo); l’accertamento del diritto della G., invocato nel ricorso introduttivo, non può costituire oggetto di un procedimento cautelare (per sua natura inidoneo ad accertare definitivamente, pur potendosi/dovendosi compiere una valutazione sulla sussistenza del fumus boni iuris, qui effettuata).

La decisione di compensare le spese considera sia la novità (o comunque la rarità) della questione giuridica esaminata, sia la difficoltà (in fase cautelare) di dare compiuta prova degli assunti di ciascuna delle parti, sia la natura degli interessi (non economici) sottesi alle difese dei contendenti.
PQM
P.Q.M.

conferma

il decreto del 30/8/2013 e, quindi,

inibisce

ai congiunti di M.E. – i resistenti G.L. e M.A. – l’adozione di qualsivoglia decisione riguardante la cremazione della salma di M.E. o le modalità e il luogo di sua sepoltura e riconosce a G.L. il potere di assumere le decisioni inerenti alla sepoltura di M.E. presso il Cimitero di Cavriago, nella cappellina concessa in uso alla ricorrente;

compensa

interamente le spese di lite;

manda

la Cancelleria per le comunicazioni.

Reggio Emilia, 11/9/2013

Il Giudice – Dott. Giovanni Fanticini

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