Con il DDL n. 783 di conversione in legge del DL 63/2013 vengono in parte riscritte le norme sull’istallazione degli impianti termici negli edifici. I punti inediti riguardano lo scarico al tetto che non è più limitato ai condomini e nuovi requisiti per gli scarichi a parete.
Tutti gli impianti termici installati dopo il 31/08/2013 dovranno avere sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto della struttura, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente; l’obbligo di scarico al tetto riguarda tutti gli edifici di qualsiasi dimensione e non più solo ed esclusivamente edifici costituiti da più unità immobiliari.
Per l’occasione è stato inserito, un nuovo articolo, esattamente il 17-bis, sostituendo il comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 in materia di scarichi degli impianti termici negli edifici, già modificata di recente dal D.L. 179/2012. Nello specifico l’art. 17 bis cita che:
Requisiti degli impianti termici. Art. 17 bis
Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
-comma 9
Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
-comma 9-bis
È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a). si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b). l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale
c). il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
-comma 9-ter
Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4e5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
-comma 9-quater
I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis
Il comma 9 bis, lascia quindi spazio di deroga agli scarichi a parete con l’installazione quindi non solo di caldaie a condensazione, infatti il testo vigente prevede l’obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. Mentre nel nuovo testo sono indicate esplicitamente le classi 4 e 5, mentre non è più espressamente indicata la tipologia a condensazione.
Fonte: progettogas