A seguito della separazione personale continua a trovare applicazione l’art. 147 cod. civ. che imponendo ai genitori il dovere di mantenere istruire ed educare i figli, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale ed all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione ditali esigenze è correlato anche al livello economico sociale del nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze e dai redditi, nonché dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge.

Tali criteri non possono ritenersi rispettati dalla sentenza impugnata, la quale ha apoditticamente definito ingiustificata in rapporto alle esigenze connesse all’età della figlia, la misura dell’assegno di mantenimento che il Tribunale aveva posto a carico del padre, astenendosi dal valutare il grado di soddisfazione di tali necessità di cui la minore aveva fruito nel corso della convivenza.

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 10 luglio 2013 n. 17089

Fonte: Sole24Ore – Guida al Diritto

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