Deve essere condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali il coniuge che impedisce all’altro di entrare nella casa familiare, sostituendo la serratura d’ingresso. Per potere fare ciò in modo legittimo è necessario attendere i provvedimenti del giudice nel giudizio di separazione.

Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Pisa il quale, con sentenza n. 273 del 13 marzo 2013, ha condannato al risarcimento del danno non patrimoniale una moglie che, approfittando dell’allontanamento volontario del marito per un viaggio, aveva sostituito la serratura dell’abitazione impedendogli, al rientro in Italia, di accedere alla casa familiare.

La moglie si è difesa affermando che era in atto una grave crisi matrimoniale, ma detti motivi sono stati ritenuti irrilevanti dal giudice toscano e prive di valore scriminante.

Per il Giudice, i coniugi, anche se da “separati in casa”, avevano continuato ad abitare nell’immobile ed il marito, pur se in viaggio, aveva comunque conservato la detenzione qualificata della casa familiare.

Sulla base di queste premesse, la moglie è stata condannata a risarcire al marito la somma di 3.700 euro, per avere leso, in modo grave, il diritto inviolabile dell’altro coniuge a godere della casa familiare, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile
in persona del Giudice Istruttore dott. Tommaso M. Gualano, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 7.10.2011 segnata al N. 3386 RG, promossa da
…………………………..,
elettivamente domiciliato in Pisa, Lungarno Galilei n. 2, presso lo studio dell’avv.
Simone Colla, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del
ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
………………………………,
elettivamente domiciliata in Pisa, Lungarno Galilei, n. 7, presso lo studio dell’avv.
Francesco Virgone, che la rappresenta e difende come da mandato a margine della
comparsa di costituzione del 3.5.2012,
avente ad oggetto: merito possessorio
passata in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per il RICORRENTE: conclude come da istanza di prosecuzione del giudizio del
20.2.2012 (1) previamente accertata e dichiarata la legittima detenzione in capo al
ricorrente dell’unità immobiliare posta in Pisa Via San benedetto n. 4 piano II;
l’illegittimità dello spoglio sofferto in data 1.7.2011, confermare l’ordinanza di
reintegrazione già resa dal Tribunale nei confronti della resistente; 2) accertare e
dichiarare, come conseguenza diretta del suddetto spoglio e per tutti i motivi di cui in
narrativa, la sussistenza in capo all’istante anche di un danno non patrimoniale, e per
l’effetto, liquidarlo nella somma che il Tribunale vorrà stabilire in via equitativa per ogni
singolo giorno di illegittima privazione, e che solo prudenzialmente si suggerisce in non
meno di € 40,00 al giorno o comunque la maggiore o minore somma ritenuta di legge, di
ragione e di giustizia, condannando per l’effetto la ricorrente a risarcire il resistente
dell’ammontare risultante fino al giorno di reintegra effettiva; il tutto con ogni altra
consequenziale pronuncia di ragione, di legge e di giustizia e con condanna della resistente
al pagamento di tutte le spese della presente fase di merito, da devolversi allo stato ex artt.
1333 e75 DPR 115/2002).
Per la RESISTENTE: conclude come da comparsa di costituzione e risposta (in tesi
dichiarare la avvenuta reintegra nella detenzione dell’immobile e nel possesso di tutti gli
effetti personali del ricorrente. In ogni caso, con compensazione di spese, diritti ed onorari
di giudizio) ed insiste per il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene resa senza procedere alla concisa esposizione dello svolgimento
del processo, giusto il disposto dell’art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 69/09,
applicabile a tutti i giudizi pendenti in primo grado alla data del 4.7.09.
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 ss. c.p.c., il sig. Teddy Chigozie Onyeuko aveva
chiesto di essere reintegrato nella detenzione dell’immobile posto in Pisa, Via S. Benedetto
n. 4, piano II, nonché nel possesso dei propri beni personali rimasti all’interno di esso,
proponendo corrispondente domanda di condanna nei confronti della sig.ra Ladi Justina
Kawak, autrice materiale dello spoglio.
La resistente si opponeva alla domanda, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 19/23 dicembre 2011, il Tribunale di Pisa ha accolto la domanda
ordinando alla resistente di reintegrare il ricorrente nella detenzione qualificata
dell’immobile indicato, con ordine alla stessa di immediata consegna a controparte delle
chiavi dell’immobile.
Con istanza ex art. 703 c.p.c., il ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio nel
merito, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitasi anche nella fase di merito, la resistente concludeva chiedendo che venisse
dichiarato che nelle more era già avvenuta la reintegra nella detenzione dell’immobile e nel
possesso dei beni personali in favore del ricorrente.
Deve accogliersi la domanda di accertamento della legittima (co)detenzione dell’immobile
in capo al ricorrente e della illegittimità dello spoglio ad opera della resistente.
Premesso che anche nella presente fase di cd. merito possessorio rileva soltanto lo ius
possessionis e non lo ius possidenti, si osserva che il ricorrente ha dedotto e provato di
essere coassegnatario e, quindi (co)detentore qualificato, dell’abitazione popolare posta in
Pisa via S. Benedetto n. 4 , piano II, in forza di contratto di locazione con l’APES di Pisa
(doc. 4 fasc. ricorrente).
Egli ha dedotto che il 1.7.2011, al rientro da un periodo trascorso in Nigeria, gli è stato
impedito l’accesso all’abitazione da parte della resistente, che è sua moglie e coassegntaria
insieme a lui dell’immobile di cui sopra.
La resistente non ha contestato di aver impedito l’1.7.2011 al sig. Onyeuko di accedere
all’immobile, essendo altresì pacifica la sostituzione della serratura della abitazione ad
opera della sig.ra Kawah Ladi Justina.
La condotta di spoglio, che quindi può dirsi pacifica, risulta comunque provata dai rapporti
dei CC intervenuti sul posto il 1.7.2011 (la resistente ha dichiarato in quella occasione di
aver sostituito la serratura e di non voler far rientrare il marito in casa) e dalla prova orale
assunta nella fase sommaria (la sommaria informatrice di parte resistente, sig.ra
Giovannella Deiana, ha dichiarato di aver appreso dalla stessa sig.ra Kawal Ladi che questa
ha impedito al marito il 1.7.2011 di far rientro a casa).
Le giustificazioni addotte dalla resistente a sostegno della sua condotta, e ribadite anche
nella fase di merito, sono irrilevanti (crisi matrimoniale fin dal 2005, indifferenza del
marito nei propri confronti e disinteresse dello stesso al menage familiare; asserite condotte
di violenza da parte del ricorrente), in quanto, anche se da separati in casa, è pacifico (e
confermato dalla informatrice Deiana) che i coniugi abbiano continuato ad abitare
nell’immobile per cui è causa e che, quindi, il ricorrente abbia conservato la detenzione
qualificata dell’immobile.
Al pari, irrilevante è che il ricorrente si sia allontanato spontaneamente dalla abitazione per
effettuare un viaggio in Nigeria (come del resto ha fatto anche la resistente), non potendo
ciò intendersi come cessazione della detenzione del sig. Onyeuko, né come presupposto per
legittimare la condotta di spoglio da parte della resistente.
Quanto all’ordine di reintegra, è pacifico che nell’aprile 2012, nelle more della fase di
merito, il ricorrente sia stato reimmesso dalla ricorrente nella detenzione dell’immobile e
nel possesso dei suoi effetti personali rimasti all’intero di esso, peraltro solo dopo
l’attivazione di apposito procedimento ex art. 669duodecies c.p.c..
Non vi è quindi più ragione di pronunciarsi sul punto.
In via accessoria alla domanda possessoria, il ricorrente ha formulato domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, per il fatto di essere stato costretto a vivere fuori
casa senza poter disporre della propria abitazione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Lo spoglio perpetrato dalla resistente costituisce fatto illecito, sorretto dall’elemento
soggettivo del dolo (come visto sopra).
Tale condotta legittima quindi il ricorrente ad avanzare domanda di risarcimento del danno:
nella specie, egli ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale è risarcibile
nei soli casi previsti dalla legge, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come
reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale
scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento,
ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la
legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una
ipotesi di reato (ad esempio, nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di
violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà
diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi
della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al
risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza o a non subire
discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili
della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al
contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno
essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass., 20684/09; vedi Cass., SU, 11 novembre
2008, nn. 26972, 16973, 26974 e 26975).
In particolare, per quanto interessa in questo giudizio, il danno non patrimoniale derivante
dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è
risarcibile a condizione che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza
costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia
minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia
futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ovvero non sia addirittura meramente
immaginario (Cass., 24303/2009; Cass., SU 11 novembre 2008 cit.).
Il danno de quo, volendo usare la nota terminologia di Corte Cost. n. 184/1996,
rappresenta un danno conseguenza, e quindi la parte che ne invoca il risarcimento deve
allegare i fatti e provare il danno (Cass. n. 17429/2003, Cass. n. 16946/2003, Cass. n.
12124/2003, Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003), pur se è ben possibile ricorrere, in
base al prudente apprezzamento del giudice, a fatti notori od a massime di comune
esperienza (Corte Appello Milano, 29-1-2003/14-2-2003) e, comunque, utilizzare il
parametro di liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 16946/2003,
Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003).
Nel caso di specie, l’immobile dalla cui (co)detenzione il ricorrente è stato spogliato
costituisce pacificamente l’abitazione ove le parti convivevano e, quindi, lo spoglio
perpetrato si è tradotto, per il ricorrente, nella forzosa rinuncia a disporre della propria
abitazione.
Il diritto al godimento della propria abitazione è un diritto riconosciuto dalla Costituzione ai
sensi dell’art. 2 (vedi anche Tribunale Ivrea, 22,6.2204, in Giur. merito 2004, 2220) e,
quindi, la sua lesione dà cittadinanza al ristoro del danno non patrimoniale.
Vi è prova che tale lesione sia stata grave ed abbia procurato al ricorrente un pregiudizio
che sia andato oltre il mero fastidio o disagio temporaneo: lo spoglio si è protratto per ben
nove mesi (esso è avvenuto il 1.7.2011 e la reintegra si è realizzata nell’aprile 2012) e la
reintegra è avvenuta non immediatamente dopo all’emissione dell’ordinanza interdittale,
ma solo a seguito della introduzione della fase di merito e dell’attivazione della procedura
ex art. 669duodecies c.p.c.. Durante tale periodo il ricorrente ha dovuto far fronte alla
situazione ed è riuscito solo nell’agosto 2011 a trovare una sistemazione presso la Struttura
di accoglienza di Via Garibaldi 190 (doc. 4 fasc. ricorrente).
In ordine al quantum il giudice ritiene equo liquidare la somma di € 500,00 per il mese di
luglio 2011 (in cui il ricorrente non ha avuto alcuna sistemazione abitativa adeguata) e la
somma di € 400,00 per ciascuno degli otto mesi successivi, e così complessivamente €
3.700,00. A tale somma devono aggiungersi gli interessi compensativi dal 1.7.2011 alla
data odierna, spettanti per la mancata disponibilità della somma dovuta e da calcolare alla
stregua dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95: dal
1.7.2011 al 30.6.2012 sulla somma inizialmente dovuta di € 3.574,95 (applicato indice di
svalutazione 1.0349854227405); dal 1.7.2012 alla data odierna, sulle somme risultanti
annualmente dovute in base alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dell’importo
devalutato suddetto. Dalla data della sentenza al saldo gli interessi sono dovuti sulla somma
liquidata alla data odierna.
Le spese di lite della fase di merito seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo ai sensi del DM 140/2012 secondo lo scaglione indeterminabile e tenendo conto
che non deve applicarsi la “fase istruttoria” non essendo state formulate istanze istruttorie
nella fase di merito. Ai sensi dell’art. 133 DPR 115/02, il pagamento di esse è disposto a
favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo,
1) accerta e dichiara la legittima codetenzione in capo al ricorrente dell’abitazione posta in
Pisa via S. Benedetto n. 4, piano II e accerta e dichiara l’illegittimo spoglio da tale
codetenzione effettuato in data 1.7.2011 dalla resistente;
2) condanna la resistente a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale, la somma di € 3.700,00, oltre accessori dal 1.7.2011 al saldo come da
motivazione;
2) condanna la resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite della fase di
merito, liquidate in € 3.300,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Pisa, 5.3.2013
Il giudice

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