SEPARAZIONE – ADDEBITO – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI FEDELTÀ – INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA – NESSO DI CAUSALITÀ.

La ripresa della convivenza coniugale successivamente alla scoperta del tradimento del coniuge, che si sia protratta per un lungo periodo, esclude il successivo addebito della separazione al coniuge traditore. Il lasso di tempo intercorso tra l’epoca del tradimento e la concreta manifestazione della crisi coniugale, approdata alla richiesta di separazione, elide infatti il nesso di causalità che deve sussistere, ai fini dell’addebito della separazione, tra la violazione del dovere di fedeltà e il determinarsi della situazione d’intollerabilità della convivenza.

Corte di Cassazione, civile – Ordinanza 23 maggio 2013, n. 12750

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