Il condomino che subisce un furto in appartamento con l’ingresso dei ladri saliti dalle impalcature esterne non ha diritto al risarcimento se in assemblea ha votato per non dotare i ponteggi di allarme. (Nel caso di specie, non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore. Non solo, il giudice di merito con valutazione insindacabile ha ritenuto provato che fosse stata “omessa qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri”, e ancora non risultava provato neppure il fatto che il furto fosse avvenuto durante l’orario di lavoro. Al contrario, è pacifico che il ricorrente ha partecipato e ha aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio malgrado la sollecitazione dell’impresa decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo).

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 28 gennaio 2013, n. 1890

RISARCIMENTO DEL DANNO – CONDOMINO – FURTO DAI PONTEGGI – IMPIANTO ANTIFURTO – ASSENZA.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31398/2006 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI VIA (OMISSIS), in persona dell’amministratore Geom. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

IMPRESA COSTRUZIONI EDILI (OMISSIS) (OMISSIS), in persona del suo omonimo titolare Signor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2363/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/10/2005, R.G.N. 2862/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato (OMISSIS); udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo; accoglimento p.q.r. del secondo e del terzo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) esponendo di aver subito un furto nella propria abitazione e che tale furto era stato agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dall’impresa (OMISSIS), incaricata di lavori di ripristino, convenne in giudizio avanti alla Pretura di Milano sia l’impresa che il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di lire 30.200.000, oltre accessori e spese pari al valore dei preziosi sottratti dall’alloggio.

I convenuti, costituitisi, negavano la propria responsabilita’.

Il Tribunale, applicati gli articoli 2043 e 2051 c.c., accoglieva la domanda.

Proponeva appello il condominio di via (OMISSIS) chiedendo respingersi le pretese dell’attore; analoga posizione assumeva l’impresa (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale respingendo le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti dell’impresa (OMISSIS) e del Condominio di via (OMISSIS).

Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi.

Resistono con controricorso l’impresa costruzioni edili (OMISSIS) e il Condominio di via (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 12 ottobre 2005 e, pertanto, anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.

Si osserva, pertanto, in limine, che il presente ricorso non e’ soggetto alla disciplina del ricorso per cassazione introdotta da quest’ultima disposizione e non trova, di conseguenza, applicazione l’articolo 366 bis c.p.c., si che devono ritenersi irrilevanti – al fine del decidere – i quesiti di diritto apposti dal ricorrente a conclusione di ciascuno dei motivi.

Precisato quanto sopra si osserva che il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando, nell’ordine:

da un iato, violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 2043 e 2697 c.c. (primo motivo);

dall’altro, violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 2051 c.c. (secondo motivo);

– da ultimo, violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo).

3. Nessuno dei riferiti motivi merita accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

In conformita’, in particolare, a una giurisprudenza piu’ che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella specie deve ulteriormente ribadirsi – infatti – il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata.

Il riferito principio comporta – in particolare – tra l’altro che e’ inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimita’ in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata (Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 15 giugno 2007, n. 13066; Cass. 2 febbraio 2006, n. 2270, tra le tantissime). Quindi, quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate – o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina – il motivo e’ inammissibile, poiche’ non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 20 gennaio 2006, n. 1108; Cass. 29 novembre 2005, n. 26048; Cass. 8 novembre 2005, n. 2165 9; Cass. 18 ottobre 2005, n. 20145; Cass. 2 agosto 2005, n. 16132).

In altri termini, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, e’ esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica salutazione del giudice del merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – e’ segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima e’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (recentemente, in termini, specie in motivazione, Cass. 6 marzo 2012, n. 3455; Cass. 30 gennaio 2012, n. 1312; Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 6 agosto 2010, n. 18375, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie con i motivi ora in esame parie ricorrente pur invocando che i giudici del merito, in tesi, hanno malamente interpretato le molteplici disposizioni di legge indicate nella intestazione dei vari motivi (2043, 2697 e 2051 c.c.), in realta’, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere del ricorrente inadeguata, sollecitando, cosi’, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

3.2. Quanto, da ultimo, al terzo motivo lo stesso e’, per alcuni versi, inammissibile, per altri, manifestamente infondato.

3.2.1. In primis si osserva che a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, – nel testo applicabile nella specie ratione temporis – le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione, tra l’altro “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

E’ palese, pertanto, che i detti vizi – salvo che non investano distinte proposizioni contenute nella stessa sentenza, cioe’ diversi fatti controversi – non possono concorrere tra di loro, ma sono alternativi.

Non essendo logicamente concepibile che una stessa motivazione sia, quanto allo stesso fatto controverso, contemporaneamente omessa, nonche’ insufficiente e, ancora, contraddittoria e’ evidente che e’ onere del ricorrente precisare quale sia – in concreto – il vizio della sentenza, non potendo tale scelta (a norma dell’articolo 111 Cost., e del principio inderogabile della terzieta’ del giudice) essere rimessa al giudice stesso; in difetto, la censura e’ inammissibile (Cass. 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. 10 marzo 2011, n. 5701; Cass. 13 dicembre 2010, n. 25127).

3. 2. 2. Anche a prescindere dai rilievi che precedono, comunque, si osserva – in termini opposti rispetto a quanto suppone la difesa di parte ricorrente – che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non puo’ essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero in una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione (Cass. 6 settembre 2012, n. 14929; Cass. 17 giugno 2011, nn. 13398 e 13327; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

3.2.3. Da ultimo, infine, per completezza di esposizione non puo’ tacersi che le censure sviluppate nel motivo possono trovare accoglimento anche alla luce delle considerazioni che seguono:

– i giudici del merito hanno accertato, in linea di fatto, che l’evento si e’ verificato tra le ore 17 e le ore 18,30, “oltre il termine di lavoro delle maestranze dell’impresa che agivano sul ponteggio”: l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si e’ verificato durante l’orario di lavoro, non solo e’ assolutamente apodittico (atteso che non e’ indicato in base a quale elemento, emergente dall’istruttoria espletata, e non considerato dai giudici a quibus, si ricavi la circostanza, ma altresi’ – irrilevante al fine del decidere (non avendo il ricorrente dimostrato quale sia il nesso di causalita’ tra la circostanza invocata e l’evento denunziato);

– analoghe considerazioni valgono con riguardo alla circostanza relativa allo “stato” della tapparella al momento dei fatti, atteso che quanto – ancora una volta del tutto apoditticamente invoca il ricorrente – contrasta con quanto accertato dai giudici del merito (“la tapparella era forse stata abbassata, ma non era munita di alcun sistema di blocco” ha accertato la sentenza impugnata), e – ancora una volta – non e’ riportato, nel motivo, da quali elementi dell’istruttoria espletata – e non da quella che avrebbe potuto essere espletata e non e’ stata invece espletata mediante l’audizione di altri testimoni non ammessi dal giudice a quo con provvedimento mai impugnato nelle opportune sedi e che non puo’, certamente, essere (peraltro del tutto genericamente) censurato in questa sede – emerga una situazione di fatto (specie in ordine all’assenza di un sistema di blocco) diversa da quella accertata dal giudice del merito;

– assolutamente inidonee a superare la corretta, e convincente, conclusione fatta propria dai giudici del merito – infine – sono tutte le altre considerazioni sviluppate nel motivo, vuoi quanto alla pretesa (dal ricorrente) non adeguatezza del ponteggio al fine di evitare l’ingresso di estranei, vuoi in ordine alla circostanza che non risulterebbe la volonta’ del condominio di non dotare i ponteggi di allarmi, perche’ eccessivamente onerosi, vuoi – infine – quanto alla circostanza che i preziosi non erano in realta’, adeguatamente custoditi in una “cassetta collocata nell’armadio della propria camera da letto” (pur avendo i giudici del merito sottolineato che detti preziosi “di ingente valore” non erano custoditi “in una cassaforte o in un mobile blindato”, circostanza palesemente diversa da quella invocata dai ricorrente);

– avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che “non v’e’ prova che il ponteggio fosse pericoloso” o “possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano”, dall’altro, che l’odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito “espressamente alla delibera con la quale il condominio… malgrado la sollecitazione dell’impresa… decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo” e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso “qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri” (palesemente non evita, o rende piu’ difficile la sottrazione di preziosi la circostanza che gli stessi siano conservati in una scatola nell’armadio della camera da letto) e’ evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa (come pure del tutto apoditticamente si invoca) dovevano essere fatte valere dal ricorrente con il rimedio di cui all’articolo 395 c.p.c. e non certamente opponendo all’accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall’altro, che come gia’ anticipato sopra – e’ preclusa in questa sede di legittimita’ una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e che liquida in complessivi euro 3.200,00 di cui euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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