Abusi edilizi; realizzazione su area concessa in locazione; responsabilità del proprietario; sussistenza; ordine di ripristino; legittimazione all’impugnazione; configurabilità.

Il soggetto proprietario dell’area concessa in locazione sulla quale è stato realizzato un abuso è comunque individuato quale legittimo destinatario dell’ordine di ripristino, atteso che l’ordine impartito interessa l’area di proprietà e quindi, indipendentemente dal dolo o dalla colpa per non aver vigilato affinché sul proprio terreno non venissero realizzate opere in assenza di titolo, sarà comunque soggetto all’eventuale acquisizione dell’area di sedime in caso di accertata inottemperanza all’ordine di ripristino impartito.

 

Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia – Trieste, Sezione 1 – Sentenza 14 novembre 2012, n. 397

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2003, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Associazione Culturale S., rappresentato e difeso dall’avv. Or.De., con domicilio eletto presso Or.De. Avv. in Trieste, via (…);
contro
Comune di Trieste, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ma.Fi., Va.Fr., Ma.Gi., domiciliata in Trieste, via (…);
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2003, proposto da:
A. S.a.s. di Ro.Cr. & C., rappresentato e difeso dall’avv. Or.De., con domicilio eletto presso Or.De. Avv. in Trieste, via (…);
contro
Comune di Trieste, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ma.Gi., Va.Fr., Ma.Fi., domiciliata in Trieste, via (…);
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 77 del 2003:
quanto al ricorso principale:
– del provvedimento prot. gen. n. 02-156482, prot. corr n. 02-45360/11/02/1855 dd. 19.11.2002, con cui il dirigente dell’area pianificazione territoriale del Comune di Trieste ha intimato all’Associazione Culturale S. di inoltrare entro 90 giorni dalla notifica un progetto di ripristino del fondo interessato dall’opera abusiva, finalizzato alla successiva rimozione della stessa;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 22.11.2010 degli stessi atti depositati con il ricorso principale.
quanto al ricorso n. 78 del 2003:
quanto al ricorso introduttivo:
– del provvedimento prot. gen. n. 02-156482, prot. corr. n. 02-45360/11/02/1855 dd. 19.11.2002, notificato in data 18.12.2002, con cui il dirigente dell’area pianificazione territoriale-servizio concessioni edilizie del Comune di Trieste ha intimato al sig. Cr.Ro. ed all’Associazione Culturale S. di inoltrare entro 90 giorni dalla notifica un progetto di ripristino del fondo interessato dall’opera abusiva, finalizzato alla successiva rimozione della stessa, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, connesso, successivo, susseguente, applicativo, esecutivo, confermativo e comunque pertinente al procedimento di cui si tratta, anche se allo stato ignoto.
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 22.11.2010:
– del provvedimento prot. gen. n. 02-156482, prot. corr. n. 02-45360/11/02/1855 dd. 19.11.2002, notificato in data 18.12.2002, con cui il dirigente dell’area pianificazione territoriale-servizio concessioni edilizie del Comune di Trieste ha intimato al sig. Cr.Ro. ed all’Associazione Culturale S. di inoltrare entro 90 giorni dalla notifica un progetto di ripristino del fondo interessato dall’opera abusiva, finalizzato alla successiva rimozione della stessa, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, connesso, successivo, susseguente, applicativo, esecutivo, confermativo e comunque pertinente al procedimento di cui si tratta, anche se allo stato ignoto.
– del provvedimento prot. gen. n. 2010-0135498, prot. corr. n. 11/1855-35/2002 dd. 23.08.2010, notificato in data 06.09.2010, con cui il direttore del servizio edilizia privata del Comune di Trieste ha intimato al sig. Cr.Ro. ed all’Associazione Culturale S. di provvedere, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, alla rimozione degli interventi abusivi rilevati ed alla rimessione in pristino dei luoghi con l’avvertimento che in difetto si provvederà alla demolizione d’ufficio a spese del responsabile dell’abuso, informando altresì che, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il suddetto termine, il bene e l’area di sedime dello stesso, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e precisando che nel presente caso, ai sensi del comma 3 del predetto art. 31 del d.p.r. 380/2001 l’area da acquisire può essere pari a mq. 207,00, e cioè fino a 10 volte la complessiva superficie abusivamente costruita, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, antecedente, connesso, successivo, susseguente, applicativo, esecutivo, confermativo e comunque pertinente al procedimento di cui si tratta, anche se allo stato ignoto.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Culturale S. è proprietaria di un fondo sito in Trieste, (…), sul quale, in virtù di contratto di locazione, esercita la propria attività la società A. S.a.s., di cui è legale rappresentante il sig. Cr.Ro.
Con separati ricorsi, così come identificati in epigrafe con nn. R.G. 77/2003 e 78/2003, seguiti dalla proposizione di motivi aggiunti, entrambi i soggetti così identificati, in virtù delle rispettive qualifiche di proprietaria dell’area e di titolare dell’attività di autodemolizione ivi esercitata, hanno impugnato inizialmente il provvedimento assunto in data 19.11.2002 dal Comune di Trieste, con il quale, a seguito degli accertamenti effettuati, in applicazione dell’allora vigente art. 62 L.r. n. 52/1991, è stata ordinata la presentazione di un progetto di ripristino del fondo, area peraltro soggetta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.
L’ordine così inizialmente impartito sia alla proprietà che al soggetto locatario dell’area, traeva origine dal sopralluogo effettuato in data 17 maggio 2002, in esito al quale i Vigili Urbani avevano rilevato la presenza di manufatti abusivi, meglio descritti nel relativo verbale.
In particolare, era stata rilevata la presenza di un autocarro senza targa, adibito ad ufficio, munito a tal fine di un cancello “antiscasso” realizzato con tondini in ferro elettrosaldati e di una porta ad un’anta in metallo e vetro (manufatto contraddistinto nel verbale dei Vigili Urbani con la lettera a); di una tettoia in lamiera zincata posta sopra il veicolo ed ad esso fissata allo scopo di proteggere l’autocarro dalle intemperie (contraddistinta con la lettera b); nonché di una recinzione costituita da una rete metallica sostenuta da ritti in ferro per una lunghezza di circa 70 ml. ed un’altezza di 2 ml., con relativo cancello scorrevole in ferro delle dimensioni di 3,00 x1.80 ml. (entrambi identificati con la lettera c).
Sulla base delle rilevazioni così effettuate (in tale occasione il sig. Cr. aveva confermato il carattere abusivo dei manufatti individuati con le lettere a) e b), presenti sul fondo sin dal 1999, mentre per gli altri interventi contraddistinti con la lettera c) aveva dichiarato, pur in assenza di alcun titolo abilitativo, la loro presenza da almeno trent’anni), l’amministrazione comunale di Trieste si attivava assumendo il provvedimento del novembre 2002, intimando, con riferimento ai manufatti contraddistinti con le lettere a) e b), la presentazione di un progetto di ripristino del fondo interessato dall’opera abusiva, al fine della successiva rimozione.
L’ordine così impartito non veniva eseguito dai soggetti ivi intimati, per cui l’amministrazione comunale, completati gli accertamenti istruttori anche con riguardo agli altri manufatti abusivi rilevati nel corso del sopralluogo, individuati nel verbale con la lettera c), una volta confermatane l’abusività, assumeva in data 23 agosto 2010, ai sensi degli artt. 27 e 31 D.P.R. 380/2001 e della normativa regionale nelle more sopravvenuta, una nuova ordinanza con la quale, facendo riferimento a tutti gli interventi abusivi riscontrati in occasione del sopralluogo del maggio 2002, ordinava nuovamente ai ricorrenti di provvedere nel termine di 90 giorni alla loro rimozione, con rimessione in pristino dei luoghi, avvertendo che, in difetto, si sarebbe provveduto alla demolizione d’ufficio a spese di responsabili degli abusi, con successiva acquisizione del bene e dell’area di sedime.
I provvedimenti così descritti sono stati oggetto, rispettivamente, dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti successivamente depositati.
Pregiudizialmente l’Associazione Culturale S. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto mera proprietaria del terreno sul quale sarebbero stati realizzati gli abusi contestati, rispetto a quali denegava ogni responsabilità.
Nel merito, in entrambi i gravami, è stata denunciata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione ed insussistenza dei presupposti legittimanti l’ordine impartito, attese le caratteristiche dei manufatti rilevati sul fondo e l’utilizzo che degli stessi è stato fatto da molti anni.
L’utilizzo, infatti, dell’autocarro (in precedenza era stata impiegata una vecchia corriera) non poteva che ritenersi precario e certamente non riconducibile ad una trasformazione del territorio, con apposizione di volume necessitante del preventivo conseguimento del titolo abilitativo.
Trattasi in realtà, secondo l’impostazione difensiva di parte ricorrente, di mezzi destinati comunque al commercio nell’ambito dell’attività di autodemolizione, precariamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di ufficio, senza alcuna rilevanza sotto il profilo edilizio, non comportando di per sé alcuna modifica morfologica, ambientale o anche meramente funzionale del territorio.
A tale considerazione si aggiunge il tempo trascorso da quando il supposto intervento abusivo è stato realizzato, durante il quale nessuna contestazione (se non per i diversi profili di carattere igienico correlati all’esercizio dell’attività di demolizione con riguardo alle maestranze ivi impiegate) è stata sollevata da parte dell’amministrazione.
Il Comune di Trieste si è costituito in entrambi i ricorsi, controdeducendo alle doglianze ivi sollevate, confermando la legittimità dei provvedimenti assunti, sottolineando preliminarmente come, proprio a seguito dell’adozione dell’ordinanza del 23 agosto 2010, le censure dedotte avverso la precedente ingiunzione del novembre 2002 debbano essere considerate improcedibili, essendo state comunque superate dall’intervenuta adozione di un nuovo provvedimento.
Entrambi i ricorrenti provvedevano a depositare memorie di replica alle difese dedotte dall’amministrazione comunale.
All’udienza del 31 ottobre 2012 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, essendo evidente la loro connessione oggettiva, che giustifica la trattazione congiunta.
In primo luogo deve essere disattesa l’eccepita carenza di legittimazione passiva dell’Associazione ricorrente, in quanto il soggetto proprietario dell’area sulla quale è stato realizzato un abuso è comunque individuato quale legittimo destinatario dell’ordine di ripristino, atteso che l’ordine impartito interessa l’area di proprietà e quindi, indipendentemente dal dolo o dalla colpa per non aver vigilato affinché sul proprio terreno non venissero realizzate opere in assenza di titolo, sarà comunque soggetto all’eventuale acquisizione dell’area di sedime in caso di accertata inottemperanza all’ordine di ripristino impartito.
Esaminata quindi la sequenza procedimentale, dopo l’effettuazione del sopralluogo del 17 maggio 2002, in esito al quale è stata rilevata la presenza di una serie di interventi abusivi, così come descritti ed espressamente elencati nel relativo verbale, l’amministrazione ha dapprima intimato, con l’ordine del 19.11.2002, di provvedere alla presentazione di un piano di ripristino con riguardo a due degli interventi rilevati (l’autocarro adibito ad ufficio con la relativa tettoia ed il cancello antiscasso), per i quali evidentemente l’istruttoria doveva ritenersi già sufficiente (in punto abusività, invero, neppure il titolare della società di autodemolizioni aveva opposto contestazione), salvo successivamente assumere, in data 23.8.2010, un secondo provvedimento, il quale, sostituendosi a quello precedentemente adottato, all’esito delle ulteriori indagini istruttorie circa gli altri interventi abusivi rilevati (recinzione e cancello scorrevole) ha ingiunto di provvedere alla rimozione di tutti gli interventi abusivi (peraltro, nelle more, nessuna esecuzione era stata data al precedente ordine).
Ciò consente di convenire con la difesa del Comune in ordine alla sopravvenuta improcedibilità dei due ricorsi introduttivi, entrambi rivolti avverso il primo ordine di ripristino impartito dall’amministrazione, cui ha fatto seguito quello rinnovato nell’agosto del 2010, debitamente censurato dagli istanti con i motivi aggiunti.
Quanto alle doglianze dedotte avverso il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti, ritiene il Collegio che le censure non siano fondate e meritevoli di accoglimento.
Va in primo luogo disattesa ogni considerazione che possa essere ricondotta a contenuti e finalità diverse da quelle cui è preordinato l’ordine oggetto di contestazione, il quale è finalizzato a reprimere un abuso sotto il profilo urbanistico-edilizio e non fa alcun riferimento ad altri profili attinenti l’attività di autodemolizione ivi esercitata dalla società A.
Sgomberato quindi il campo da considerazioni che esulano dalla contestata abusività degli interventi in quanto realizzati in assenza del necessario titolo edilizio, si osserva come le caratteristiche degli stessi, in modo particolare l’utilizzo in modo stabile dell’autocarro come sede dell’attività amministrativa della società e le stesse caratteristiche degli interventi operati sullo stesso al fine di renderlo funzionale a tale scopo, confermino le conclusioni cui è giunta l’amministrazione comunale.
Invero, indipendentemente dalla destinazione precaria asseritamente impressa dal soggetto utilizzatore, gli interventi rilevati sul terreno di proprietà dell’Associazione presentano carattere di stabilità, essendo palesemente destinati ad ospitare gli uffici, con predisposizione di sistemi di sicurezza e chiusura, nonché di copertura e protezione dalle intemperie.
Analoghe conclusioni valgono per la recinzione ed il cancello scorrevole.
Tutti gli elementi così riscontrati confermano la rilevanza sotto il profilo edilizio degli interventi realizzati in assenza di titolo, comportanti una trasformazione stabile e durevole del territorio, peraltro soggetto a vincolo di tutela paesaggistica ed idrogeologica, che legittimamente sono stati oggetto dell’ordine di ripristino.
Né può in alcun caso essere invocato il tempo trascorso dal momento della loro realizzazione alla contestazione della loro abusività, trattandosi di un illecito permanente che certo non può legittimarsi solo per il decorso del tempo.
Per tutte le considerazioni sin qui espresse, entrambi i ricorsi vanno respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’amministrazione resistente nelle somme indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima – definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte improcedibili ed in parte li respinge.
Condanna, per ciascun ricorso, la parte ricorrente a versare a favore del Comune di Trieste la somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), per un totale complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi – Presidente
Enzo Di Sciascio – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere, Estensore
Depositata in Segreteria il 14 novembre 2012.

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