Il risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del pregiudizio morale può essere accordato ad un coniuge per la morte dell’altro anche se vi sia tra le parti uno stato di separazione personale, purché si accerti che l’altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato nel coniuge superstite quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona più o meno cara.

La separazione, in sé e per sé, non è di ostacolo al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sentenza 1025/2013

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