IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE FALLIMENTI
in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Tuttobene ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da Ni.Pi., residente in Arenzano ed elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio del difensore avv. Gi.Ma.
– attore opponente –
contro
An.Fl., residente in Caldogno ed elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio del difensore Avv. Da.Ma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In forza di verbale di separazione dei coniugi, omologato il 10 novembre 2009, Ni.Pi. era tenuto a pagare a An.Fl. il canone mensile “di locazione della casa coniugale, che attualmente ammonta ad Euro 720”.
Il 23 settembre 2011 An.Fl. precettava a Ni.Pi. il pagamento della somma di Euro 9.360 relativa al mancato pagamento del sopraddetto canone per il periodo successivo al settembre 2010. Ni.Pi. ha proposto opposizione, sostenendo di non dovere le somme in questione in quanto dall’agosto 2010 An.Fl. aveva risolto il contratto di locazione per trasferirsi in un’altra sistemazione abitativa. Tale argomentazione appare condivisibile.
Va subito osservato che nel caso in esame non può trovare applicazione il noto e condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui eventuali fatti sopravvenuti, incidenti sulle condizioni di vita dei coniugi, devono essere dedotti chiedendo la modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell’articolo 710 c.p.c., ma non possono essere fatti valere in sede di opposizione all’esecuzione.
Nel caso in esame, infatti, la prestazione a cui era tenuto l’odierno opponente era individuata nel verbale di separazione non con astratto riferimento all’obbligo di versare una somma di denaro, ma con specifico riguardo al pagamento del canone per la locazione stipulata in data 2/7/05 avente per oggetto l’immobile sito in Arenzano Via (…). Questa locazione è pacificamente cessata, avendo la convenuta dato disdetta del contratto. Venuto meno il rapporto locativo, è automaticamente venuto meno l’obbligo dell’opponente di corrispondere il canone. La specifica obbligazione cui era tenuto il Pi. si è estinta e nessuna somma può la Fl. pretendere in forza dell’invocata clausola del titolo esecutivo. Dalle stesse dichiarazioni della convenuta opposta risulta che quest’ultima risiede oggi nell’abitazione condotta in locazione dal suo nuovo convivente. Eventuali pretese della Fl. in merito agli oneri che ella è chiamata a sostenere per concorrere nelle spese di quella locazione non possono essere ricondotte alle previsioni del verbale di separazione, ma dovrebbero essere fatte valere per addivenire, eventualmente, ad una revisione delle condizioni patrimoniali della separazione. Tale revisione non può tuttavia essere operata nella presente sede, dovendo seguire alla particolare procedura di volontaria giurisdizione di cui all’art.710 c.p.c. E’ pertanto inammissibile la domanda subordinata della convenuta opposta, che ha chiesto la condanna dell’opponente al pagamento di una somma quale contributo per la locazione della nuova casa.
Le spese seguono la soccombenza. Conformemente all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, SS. UU., sent 17406/2012, la liquidazione viene effettuata impiegando i parametri di cui al D.M. 140/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza; in accoglimento dell’opposizione proposta da Ni.Pi. avverso il precetto notificato in data 23/9/11, dichiara che An.Fl. non ha il diritto di procedere esecutivamente per le somme richieste in quell’atto. Condanna la Fl. a rimborsare al Pi. le spese di lite, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi oltre IVA e CPA.
Così deciso in Genova il 20 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 30 ottobre 2012.