L’amministratore di sostegno può essere effettivamente nominato dal giudice soltanto se e quando si verifica la condizione di incapacità del designante. La richiesta non può provenire da persona che si trovi nella piena capacità psico-fisica, presupponendo l’istituto uno stato d’incapacità attuale e non futuro.

Così ha statuito la Corte di Cassazione, con la sentenza n°23707/2012.

 

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