E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di ieri (G.U. n. 293 del 17.12.2012) la Legge n° 219 del 10.12.2012  sulla nuova filiazione.

Le nuove norme mirano ad eliminare ogni forma di discriminazione cercando di giungere ad una sostanziale equiparazione tra figli naturali e figli legittimi, ossia nati fuori dal matrimonio.

In particolare, l’articolo 74 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e’ avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui e’ avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e’ adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta’, di cui agli articoli 291 e seguenti».

Per quanto riguarda lo stato giuridico dei figli, l’articolo 315 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione).  Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

Inoltre, vengono rivisitati i diritti ed i doveri dei figli inserendo la seguente disposizione: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti».

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