Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, in comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare. Il rapporto di locazione, di natura obbligatoria, spiega i suoi effetti tra i contraenti indipendentemente dall’esistenza o permanenza nel locatore della proprietà della cosa locata. Pertanto, il conduttore, convenuto in giudizio per l’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto o per la restituzione della cosa oggetto della locazione non può, valendosi di un’eccezione de “iure tertii”, contestare la legittimazione del suo diretto contraente, allegando il trasferimento ad altri della proprietà della cosa.

Cass. Civ. sez III, 13 luglio 1999 n. 7422

 

Il contratto di locazione ha carattere obbligatorio e può prescindere dalla proprietà della cosa locata da parte del locatore; può essere quindi stipulato anche da chi non è proprietario, essendo sufficiente che abbia la legittima disponibilità dell’immobile.

In tali casi, sarà il locatore non proprietario ad agire per tutte le questioni che concernano la costituzione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto.

Se l’inquilino che non paga il canone riferendo di doverlo pagare al proprietario (non locatore), si trova in mora e può essere soggetto allo sfratto per morosità su iniziativa del locatore non proprietario che è parte del contratto di locazione e titolare dei conseguenti diritti ed obblighi

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