È condivisibile il principio “contenitivo”, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza dell’11/11/2008, per cui dà luogo a una duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione, al familiare della persona defunta (o gravemente lesa al punto da determinarne lo stato vegetativo o il coma), del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita dai familiari e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita non sono ontologicamente diverse e sottendono lo stesso disagio psichico e, dunque, la lesione del medesimo bene della vita.

Ai fini probatori, è indubbio che il profondo sconvolgimento della vita familiare dei componenti del nucleo familiare e delle loro abitudini di vita non debba essere necessariamente oggetto di una prova ad hoc. Infatti, lo stesso – sulla base dell’id quod plerunque accidit e in assenza di prova contraria – deve ritenersi eziologicamente riconducibile alla scomparsa della congiunta, essendo conforme alla comune esperienza che la morte di un figlio, a seguito di sinistro stradale – essendo tal ultimo legato, in vario modo e misura, ai componenti del nucleo di appartenenza – sia idonea a determinare la frattura traumatica delle relazioni sentimentali e affettive in atto al momento della morte, producendo un’infinita serie di pregiudizi che si riflettono negativamente sull’esistenza dei prossimi congiunti successivamente alla morte del parente e che fanno si che la loro vita di relazione non sia più la stessa.

Tribunale Brindisi, civile   – Sentenza 26 ottobre 2012

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *