La II Sezione della Cassazione, riscontrando un contrasto giurisprudenziale, ha rinviato la decisione al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni Unite.
Cass. civ. Sez. II, Ord., 16-12-2010, n. 25480
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza n. R.G. 1873/08 del 16.5.09, nel procedimento pendente fra:
CONDOMINIO (OMISSIS);
ING. ZAFFINO FRANCESCO & FIGLI DI ENRICO E PIETRO ZAFFINO SAS;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il giudice di pace di Reggio Calabria il 27 febbraio 2008 dichiarava con sentenza la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia instaurata dal Condominio (OMISSIS), nei confronti dell’impresa costruttrice ing. Francesco Zaffino e figli sas, per il risarcimento di danni dovuti ex art. 1669 c.c., quantificati in 1820 Euro, in relazione a difetti di costruzione.
Il tribunale di Reggio Calabria, davanti al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 19 maggio 2009 ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza; ha rilevato che, essendo stata fatta valere la responsabilità extracontrattuale del costruttore, la domanda avrebbe ad oggetto beni mobili, cioè la somma di danaro richiesta. La causa sarebbe pertanto di competenza del giudice di pace inizialmente adito.
Le parti, nonostante regolare comunicazione dell’ordinanza del tribunale, non hanno svolto attività difensiva nel procedimento per regolamento di competenza.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.
Nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. è stato rilevato tra l’altro che: “La competenza generale per valore del giudice di pace, fissata in Euro 2582,28 è circoscritta alle controversie nelle quali il diritto controverso abbia per oggetto beni mobili, indipendentemente della natura personale o reale del diritto stesso.
Il riferimento a cause relativi beni mobili, contenuto nel primo inciso dell’art. 7 c.p.c. va interpretato, come già avvenuto con riguardo al conciliatore, nel senso che è esclusa, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le cause aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali “relativi” a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile (Cass. 4304/04; 10787/96; 1021/95). E’ stato pertanto ritenuto competente il tribunale in controversie relative al pagamento di canoni di locazione, che pure hanno quale petitum immediato una somma di danaro”. Nelle more è stata pubblicata l’ordinanza di questa corte recante il n. 17039/10, con la quale la Terza sezione ha ritenuto che il risarcimento del danno subito da un immobile è assoggettato alla competenza per valore del giudice di pace – ove il “petitum” era compreso nel limite previsto dall’art. 7 c.p.c., comma 1 – trattandosi di una domanda avente ad oggetto un bene mobile, ovvero una somma di danaro, essendo ininfluente il titolo di godimento ai fini della competenza.
La controversia concerneva la domanda risarcitoria svolta da un condomino, nei confronti di altro abitante nello stabile, per il ristoro di danni da quest’ultimo arrecati all’unità immobiliare dell’attore, eseguendo opere edili nella sottostante porzione di fabbricato.
Detta ordinanza contiene richiamo all’ordinanza n. 2889/03 che, come Cass. 6198/04, presenta utili riferimenti, concernendo l’ipotesi di risarcimento danni da infissione sul fondo dell’attore di pali di sostegno di una linea telefonica. La relazione svolta nel presente giudizio si è fatta carico di queste ultime pronunce, per rilevare che in quelle ipotesi la Corte ha comunque rimarcato che si addiveniva ad affermare la competenza del giudice di pace, in mancanza della costituzione di una servitù e dunque in assenza di qualsiasi collegamento con un rapporto relativo a bene immobile, sussistente invece nel caso di specie, riguardante l’appalto per l’edificazione di un fabbricato condominiale.
Sembra tuttavia configurabile, almeno in relazione a Cass. 17039/10 un contrasto giurisprudenziale che potrebbe meritare l’intervento coerenziatore delle Sezioni unite. Si verte infatti in materia di largo interesse, perchè involge parte considerevole della competenza della magistratura onoraria e dunque della domanda di giustizia civile, in materia in cui il limitato valore delle liti rende ancor più difficilmente tollerabile il dispendio di risorse causato da incertezze di natura processuale.
La controversia va quindi rimessa al Primo presidente. perchè valuti l’opportunità di assegnazione alle Sezioni unite della Corte.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle Sezioni unite.