I geometri, secondo il Tar, possono progettare solo opere che non comportano costi elevati né difficoltà tecniche
Un progetto di intervento edilizio, che preveda l’utilizzo del cemento armato e che richieda particolari operazioni di calcolo e possa implicare pericolo per l’incolumità delle persone, rientra tra le competenze degli architetti e degli ingegneri abilitati e non dei geometri.
È questo il succo di una sentenza del Tar Abruzzo – la n. 1213 del 16 novembre 2010 – che ha confermato la legittimità di una delibera di un comune abruzzese con la quale veniva respinta la richiesta di permesso di costruire su un progetto che prevedeva la realizzazione di due fabbricati di due piani per una superficie totale di mq. 727 e con un volume complessivo di meno di mc. 4000. Il progetto prevedeva l’utilizzo del cemento armato limitato alla cordonatura perimetrale dei solai, la cui staticità era stata assentita dal Genio Civile su relazione tecnica di un architetto. I due edifici avevano un’altezza massima alla linea di gronda di m. 7.50 e si articolavano nella sostanza su tre piani (un piano terra, un primo piano ed un secondo piano, indicato come sottotetto/soffitta non abitabile, di circa 60 mq., avente un’altezza interna al colmo di m. 3,14).
Il comune ha motivato il diniego sulla base del rilievo che la progettazione edilizia ed urbanistica dell’intervento proposto era di competenza di tecnici abilitati ingegneri o architetti e non di un tecnico diplomato geometra.
I limiti della professione di geometra
Nella sentenza, il Tar Abruzzo ricorda che la materia in oggetto è disciplinata all’art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), che, nel precisare l’oggetto ed i limiti dell’esercizio della professione di geometra, dispone alla lettera l) che tali professionisti possano, tra l’altro, svolgere attività di progettazione di costruzioni rurali ed alla lettera m) che possano, inoltre, svolgere l’attività di progettazione, direzione e vigilanza “di modeste costruzioni civili”.
Il concetto di “modesta costruzione civile”
Sul concetto di “modesta costruzione civile” il Tar Abruzzo si è espresso nella sentenza n. 134 del 5 marzo 2009, nella quale vengono precisati i criteri per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e rientri quindi nella competenza professionale dei geometri. I criteri vengono individuati “nelle difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e nelle capacità occorrenti per superarle”; in particolare “assumono specifico rilievo, oltre alla complessità della struttura e delle relative modalità costruttive, anche, ma in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione”. In aggiunta, la sentenza del Tar Abruzzo n. 134/2009 ha anche precisato che “la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda anche le piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”.
Quando è richiesto un professionista laureato
Nel caso in esame, tuttavia, i giudici ritengono che “la costruzione progettata non possa ritenersi una ‘modesta costruzione civile’, con riguardo sia alla struttura dell’edificio che alle relative modalità costruttive”. Infatti, si legge nella sentenza, “l’opera progettata per le sue dimensioni e per l’uso cui è destinata per un verso richiede per la sua progettazione particolari operazioni di calcolo e per altro verso, in riferimento alla sua specifica destinazione abitativa, può implicare pericolo per la incolumità delle persone”. Pertanto, concludono i giudici del Tar Abruzzo, “tale costruzione avrebbe potuto essere progettata solo da un professionista laureato”.
Fonte: casaeclima