È possibile usufruire della detrazione del 55% per singoli interventi sullo stesso edificio purché autonomamente certificati. A chiarirlo è il sottosegretario all’Economia Sonia Viale in commissione Finanze della Camera, rispondendo ad un’interrogazione a risposta immediata presentata dal deputato Antonio Milo.
Di seguito il testo della risposta:
Con il documento in esame si chiedono chiarimenti in merito alla disciplina della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), attualmente vigente fino al 31 dicembre 2010 per effetto dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007.
Viene chiesto se sia possibile eseguire sullo stesso immobile nel corso del periodo 2007-2010 più interventi di cui al citato articolo 1, comma 344 della legge 296 del 2006, da intendersi, anche dal punto di vista formale, come autonomi e non come prosecuzione di quelli precedenti i quali conseguano l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale previsto per l’anno in cui è eseguito. In particolare si chiede se sia possibile beneficiare per ciascuno intervento della detrazione del 55 per cento fino all’importo massimo di 100.000 euro.
Al riguardo l’Agenzia delle entrate premette che il comma 344 della legge n. 296 del 2006 riguarda interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti riferiti all’intero fabbricato, che conseguano un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale stabilito in misura decrescente per gli anni dal 2007 al 2010.
Per questa tipologia di intervento la norma non specifica quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste, e, pertanto, come chiarito con la circolare n. 36 del 2007 dell’Agenzia delle entrate, tale categoria può comprendere qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio (ad esempio la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale non espressamente agevolati).
Considerata la genericità delle opere riconducibili nella categoria di intervento prevista dal comma 344, non risulta possibile affermare in via di principio se gli interventi ipotizzati nella interrogazione si configurino come autonomi o come prosecuzione di quelli eseguiti in anni precedenti.
Anche se è consentita l’indicazione nei modelli di dichiarazione di spese relative a «interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti» sostenute anche in più periodi di imposta, l’Agenzia rileva che l’autonoma configurabilità dell’intervento è subordinata ad elementi riscontrabili in via di fatto oltre che, ove richiesto, all’espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all’attività edilizia, quali la denuncia di inizio attività ed il collaudo dell’opera o la dichiarazione di fine lavori.
L’Agenzia fa, inoltre, presente che ai fini della detrazione del 55 per cento il contribuente deve essere in possesso dell’attestato di qualificazione energetica dell’edificio, dal quale risulti il fabbisogno energetico dello stesso, e dell’asseverazione del tecnico abilitato che attesti la corrispondenza dell’intervento effettuato ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa.
Ogni intervento, pertanto, per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione indicata.
L’Agenzia delle entrate rappresenta, infine, che per la soluzione di specifici casi in materia tributaria, i contribuenti possono avvalersi dello strumento dell’interpello o della consulenza giuridica così come previsto dalle disposizioni dello Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
Fonte: Camera dei Deputati