Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 29.10.2010 n° 22129

La porzione immobiliare asservita all’immobile principale (nel caso di specie il giardino di un edificio) non è soggetta all’applicazione dell’Ici per il solo fatto di insistere su di un’area fabbricabile in quanto il trattamento fiscale delle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale rende irrilevante il regime di edificabilità, che lo strumento urbanistico nondimeno può loro attribuire, e preclude l’ingresso al relativo criterio di tassazione. Tuttavia, se il contribuente vuole evitare di pagare l’imposta deve provare in modo rigoroso il vincolo di asservimento che lega l’area verde al bene principale.

 

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