Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007) Dal 2 giugno operative le nuove disposizioni per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui immobiliari. Le nuove linee guida, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13, commi 8-sexies e seguenti del decreto legge 7/2007, convertito con modifiche dalla legge 40/2007), prevedono l’estinzione ope legis dell’ipoteca coincidente con l’estinzione del debito contratto con banche, società finanziarie o enti di previdenza obbligatoria: l’ipoteca viene cancellata d’ufficio, senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla conservatoria. Per i mutui estinti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata alla medesima data, il termine previsto dal comma 8-septies decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il comma 8-septies prevede che il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro 30 giorni dalla stessa data, senza oneri per il debitore. Due distinti provvedimenti, che saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2007, dettano le regole. Il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell’Agenzia del territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia istituisce il registro delle comunicazioni dei creditori che attivano il nuovo procedimento, presso il servizio di pubblicità immobiliare dell’Agenzia del territorio. La nascita del registro dovrebbe snellire l’iter e assicurare tempestività alla procedura di cancellazione, riducendo gli adempimenti per l’ufficio. Il secondo decreto del 25 maggio, invece, disciplina le modalità di trasmissione telematica della comunicazione attestante l’estinzione dell’obbligazione, che i soggetti creditori devono inviare agli uffici delle Conservatorie. È prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre nella quale la comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico, contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino al 4 luglio le comunicazioni potranno essere anche trasmesse tramite supporto cartaceo, per agevolare le possibili difficoltà già evidenziate dagli istituti di credito. A garanzia del fatto che la comunicazione provenga dal creditore gli istituti dovranno preventivamente depositare con atto formale l’elenco dei soggetti legittimati a sottoscrivere le comunicazioni.