Tribunale di Bari, 21 Giugno 2010, n°2220

Locazione di cose – Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale comporta la consegna del denaro con funzione di garanzia dell’eventuale abbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma ricevuta l’accipiens potrà soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso. Dalla funzione del deposito cauzionale è stato desunto, in materia di locazione, che l’obbligazione del locatore di restituirlo, sorge al termine della locazione, non appena sia avvenuto il rilascio dell’immobile locato, di talché ove l’accipiens lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.

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