La sentenza n. 18477/2010 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione induce a richiamare la corretta nozione di millesimi di proprietà. Sopra tutto si cercherà di distinguere il concetto di millesimi di proprietà, che necessariamente devono esistere in tutti i condomini, dal concetto di millesimi delle cosiddette spese generali, che si riscontrano soltanto in alcuni condominii e, più precisamente, soltanto nei condominii nei quali i condomini abbiano voluto dotarsi di particolari criteri, validi soltanto ai fini delle spese.

Tutto muove dalla natura delle parti comuni condominiali, che sono sostanzialmente “semplici” pertinenze delle proprietà esclusive e cioè degli appartamenti. Le parti comuni sono asservite alle proprietà esclusive, alle quali sono legate dal rapporto che intercorre tra bene principale e bene accessorio, e consentono di migliorarne il godimento.

Per tali ragioni l’interesse che ciascun condomino ha sulle parti comuni si misura in proporzione al valore del bene principale e cioè degli appartamenti. Se il tuo appartamento vale il doppio del mio, doppia sarà la tua partecipazione alla proprietà delle parti comuni e doppio sarà il peso del tuo voto in assemblea; ugualmente doppia sarà la misura dei contributi con i quali dovrai concorrere alle spese per la conservazione delle parti comuni.

Per determinare tale rapporto di valori, si utilizzano i millesimi e le tabelle millesimali di proprietà.

Per millesimo di proprietà, nel condominio, si intende la espressione numerica del rapporto dei valori delle diverse unità immobiliari. La sentenza delle Sezioni Unite del 9 agosto 2010 ha confermato tanto la origine quanto la funzione della tabella dei millesimi di proprietà. A proposito della origine della tabella, nella sentenza si trova confermato che la tabella esprime “il valore dei piani o delle porzioni di piano”, da determinarsi in base a quanto dispone l’art. 68 disp. att. c.c. continua su ilsole24ORE

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