Cass. civ. Sez. II, 09-12-2009, n. 25781

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., deduce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo perchè effettuata in un luogo che, secondo quanto documentato in atti, non era più la residenza dell’ingiunto, circostanza di cui era ben a conoscenza il S. al momento in cui aveva chiesto il decreto; in ogni caso, la notifica sarebbe stata da effettuarsi ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ..

Il motivo va disatteso.

Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall’art. 644 cod. proc. civ., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità – come nel caso in cui la stessa sia stata effettuata in un luogo che abbia un collegamento con la persona dell’ingiunto (nella specie la notifica del decreto era stata effettuata nell’immobile locato all’ingiunto in epoca successiva al suo rilascio) – tale vizio spiega rilievo solo al fine dell’ammissibilità dell’opposizione tardiva a norma dell’art. 650 cod. proc. civ. – se ed in quanto abbia impedito all’intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell’opposizione stessa, ordinaria o tardiva: la sanatoria impedisce la declaratoria di inefficacia del decreto, per cui è da considerarsi irrilevante ogni questione in ordine alla dedotta nullità.

Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ., nonchè carenza di motivazione, deduce che il S. era privo di legittimazione attiva, atteso che dalla documentazione in atti era risultato che altri soggetti avevano effettuato i pagamenti di cui il predetto aveva chiesto la ripetizione: al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge nessuno può fare valere in nome proprio un diritto altrui; in proposito, la motivazione del Giudicante era stata assolutamente carente, non avendo indicato i titoli o le prove attestanti il fondamento della pretesa azionata.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), ribadisce le censure in ordine all’inidoneità dei documenti posti a base del decreto ingiuntivo a fornire la prova scritta dell’esistenza di un credito liquido, esigibile e certo: sulle questioni al riguardo sollevate non era stata fornita una motivazione logica e sufficiente.

Il secondo e il terzo motivo vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.

Le censure sono infondate.

Il ricorrente, pur prospettando la violazione dell’art. 81 cod. proc. civ, ovvero il difetto di legittimazione di attiva del S., sostanzialmente formula contestazioni che riguardano la titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio per carenza di prova del credito azionato dall’attore: orbene quest’ultimo, agendo nella dichiarata qualità di locatore, ha chiesto la ripetizione delle somme corrisposte, con riferimento ai contributi condominiali e all’esborso del prezzo del metano relativi al godimento dell’immobile oggetto del contratto di locazione intercorso fra le parti e che è stato posto a base dei diritti azionati. Pertanto, l’opposto aveva fatto valere un proprio diritto, mentre la circostanza che, a stregua dei documenti prodotti, i pagamenti sarebbero stati effettuati da soggetti diversi dal S., concerne semmai la prova del credito dedotto in giudizio e dunque gli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito che in sede di legittimità possono essere in linea generale censurati sotto il profilo del vizio di motivazione, essendo sottratto alla Suprema Corte l’esame e la verifica delle risultanze istruttorie. Peraltro, nella specie, la sentenza impugnata è stata emessa dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ.: tali decisioni,in base alla disciplina ratione temporis applicabile, erano ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione qualora questa sia assolutamente mancante o apparente, o sia fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo deducibile il vizio di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Orbene, la motivazione della decisione impugnata non è inesistente od apparente, tenuto conto che il Giudice di pace ha chiarito che l’amministratore è legittimato nei confronti del solo condomino che è il soggetto tenuto a corrispondere i contributi concernenti i beni e i servizi comuni, mentre è il locatore a pretendere il versamento dal conduttore che non vi abbia provveduto direttamente secondo gli accordi convenuti con il contratto di locazione. Inoltre, la sentenza ha precisato che, in base alla documentazione offerta, il credito azionato concerneva il mancato pagamento sia di oneri condominiali che di utenze e servizi di fornitura relativi all’immobile condotto in locazione dal B..

Il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase,non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2009

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