L’inagibilità dell’immobile affittato fa scattare la responsabilità contrattuale del locatore anche se le infiltrazioni d’acqua provengono da parti comuni dell’edificio. Chi concede in locazione un immobile, infatti, è sempre tenuto a vigilare e mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto. Lo ha chiarito la terza civile della Cassazione con la sentenza 15372/2010 che ha accolto il ricorso di una finanziaria che aveva preso in affitto da un’altra società un appartamento a uso ufficio, ma l’immobile ben presto era divenuto inagibile per gravi infiltrazioni d’acqua.

Fonte : il sole 24 ore

Scarica la sentenza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *