Per far rispettare il regolamento, l'amministratore può agire o resistere in giudizio senza l'autorizzazione dell'assemblea

Cassazione civile , sez. II, 25 ottobre 2010 , n. 21841 Curare l’osservanza del regolamento di condominio è compito precipuo affidato dall’art. 1130 c.c. all’amministratore, il quale pertanto è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra un’apposita autorizzazione, necessaria soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze […]

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