Il figlio non paga gli alimenti alla mamma invalida se la stessa non prova l’impossibilità di procurarsi i mezzi primari di sostentamento. Il tribunale di Agrigento, con la sentenza n. 1096/2019, ha così respinto la richiesta alimentare ex articolo 433 e ss. cc. avanzata da una madre nei confronti dell’unico figlio.

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Tribunale di Agrigento – Sentenza 9.08.2019 n. 1096 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 63 del registro generale affari civili dell’anno 2016 TRA

(…) (CF: (…)), nata ad F. (A.) il (…), elettivamente domiciliata in Porto Empedocle alla via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Pi., che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine dell’atto introduttivo

ATTRICE
E
(…) (CF: (…)), nato a T. (G.) il (…)
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: obbligazione alimentare; RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l’atto introduttivo del presente giudizio (…) conveniva in giudizio il figlio (…) in quanto soggetto obbligato ai sensi degli artt. 433 e ss. c.c. e chiedeva al Tribunale di condannare quest’ultimo alla corresponsione, in proprio favore, di un assegno mensile di Euro 500,00.

Deduceva, invero, che – dopo la morte della sorella, la quale provvedeva al soddisfacimento dei suoi bisogni primari – versava in “serie difficoltà economiche” non percependo alcun reddito, ad eccezione di un “misera pensione sociale” di Euro 3.688,00 annui, essendo, peraltro, impossibilita a svolgere attività lavorativa a causa delle gravi patologie da cui era affetta.

Il convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e all’udienza del 30 maggio 2017 ne è stata dichiarata la contumacia.

Il giudizio è stato istruito mediante produzioni documentali; all’udienza del 15 maggio 2019 parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con il termine per il deposito della sola comparsa conclusionale.

Ciò premesso in punto di fatto e venendo all’accertamento della fondatezza delle domande spiegate da (…), deve osservarsi che quest’ultima ha affidato la prova del proprio diritto alla prestazione alimentare da parte del figlio alla documentazione reddituale relativa agli anni 2013-2018, nonché a quella medica attestante le proprie condizioni di salute.

Da tali atti, si evince che in effetti l’attrice, almeno fino all’anno 2017 (considerato che per l’annualità 2018 i dati non risultano disponibili) non ha percepito alcun reddito imponibile, ad eccezione della pensione di invalidità erogata dall’INPS, pari a circa Euro 3.688,00 annui, secondo quanto dalla medesima allegato.

Dalle risultanze istruttorie emerge, inoltre, che (…) è invalida al 74%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (cfr. verbale INPS allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.).

Ebbene, con riguardo all’accertamento dello stato di bisogno, deve rilevarsi, innanzitutto, che esso non coincide con la difficoltà economica.

Tale condizione si configura, invero, quando un soggetto è privo di risorse per far fronte alle sue necessità primarie, ovvero non dispone di mezzi sufficienti per condurre una vita dignitosa, tenuto conto anche delle attitudini e della posizione sociale in cui versa (vedi Cass. n. 25248/2013, secondo cui “lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall’art. 438 cod. civ., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”; cfr. Trib. Vicenza, sez. II, 11.9.2017, secondo cui “lo stato di bisogno, presupposto del diritto agli alimenti ex art. 438 c.c., esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell’alimentando. Assumono a tal fine rilievo tutte le risorse economiche di cui il richiedente disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie”).

Invero, (…) non ha fornito elementi probatori che consentono di ricavare con certezza la sussistenza dello stato di bisogno, che non si identifica con il “fatto oggettivo dell’assenza di reddito” (così Cass. n. 3334/2007) e che andrebbe accertato in una prospettiva globale rapportata alla fattispecie concreta – senza considerare, d’altra parte, che dalla visura catastale e dalla dichiarazione di successione in atti (delle quali chi giudica ben conosce il valore, per così dire, indiziario) risulta che la madre dell’attrice era proprietaria di un bene immobile, sito nella medesima via dove l’attrice risulta residente e che dal verbale INPS la stessa risulta pensionata -.

A tale proposito, non può non tenersi conto che l’attrice ha allegato genericamente di pagare un canone di locazione, senza fornire alcuna precisazione in ordine alle ulteriori spese necessarie al suo sostentamento che non riesce a coprire con la pensione che percepisce.

Volendo tralasciare tale profilo e passando all’accertamento del secondo dei presupposti chiesti dall’art. 438 c.c., ossia l’incapacità di provvedere al proprio mantenimento, che rappresenta il contraltare dello stato di bisogno, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, secondo cui “il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell’impossibilità di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa, tanto che ove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (così Cass. n. 9415/2017; analogamente Cass. 3334/2007, già richiamata: “deve essere rigettata la domanda di alimenti ove il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze allo stesso non imputabili, di reperire una occupazione confacente alle proprie abitudini di vita ed alle proprie condizioni”).

Ebbene, in effetti nel verbale dell’INPS del 2014 (allegato alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.), si fa riferimento alla riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%.

Anche volendo seguire un approccio “meno rigoroso” con riguardo ai presupposti riferiti all’alimentando – e ritenendo dunque sufficienti i dati offerti dall’attrice in tal senso per dimostrare lo stato di bisogno e l’incapacità di provvedere ai propri bisogni -, deve tenersi conto della sfera giuridica soggettiva dell’obbligato, rispetto al quale va accertata la capacità economica, che rappresenta un elemento imprescindibile per il sorgere dell’obbligazione alimentare.

A tale riguardo, deve rilevarsi come (…) non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere che il figlio sia in grado di adempiere l’obbligazione in questione – essendosi limitata ad allegare che egli “vive in Belgio ed ha una sua capacità economica rappresentata dal proprio lavoro o dai vari sussidi che lo stesso percepisce, qualora quest’ultimo venga a trovarsi privo di lavoro” (così, ad esempio, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.) -, tenuto conto che dalle informazioni acquisite tramite il Consolato Generale d’Italia in Belgio non è emerso alcun riscontro circa i redditi percepiti dal convenuto e che la medesima attrice ha affermato nell’atto introduttivo di non riuscire ad ottenere “notizie sull’attività lavorativa svolta dal figlio, nonché sulla composizione del suo nucleo familiare e del suo stato di salute”.

In assenza di elementi, anche presuntivi, in ordine alla capacità economica di (…) – che in effetti in seguito al decesso del padre sarebbe il primo dei soggetti tenuti all’obbligazione alimentare in favore della madre ex art. 433 c.c., non sorgendo alcuna questione in ordine all’efficacia della pronuncia di divorzio tra i coniugi emessa dal Tribunal de Premiere Instance di Liegi -, non può riconoscersi a (…) il diritto alla prestazione dell’obbligazione alimentare da parte del figlio.

Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto. P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di (…), disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,

rigetta le domande proposte da (…) nell’atto introduttivo del presente giudizio; nulla dispone sulle spese.
Così deciso in Agrigento il 9 agosto 2019.
Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2019.