Il condominio non può procedere a dividere con muretti lo spazio condominiale per destinarlo ai box se nella delibera non c’è un espresso via libera ai lavori ma solo l’ok per una perizia. Lo ha affermato la Cassazione che ha accolto il ricorso di due condomini i quali lamentavano «la minore comodità d’uso e funzionalità dell’area condominiale di manovra antistante i garage condominiali rispetto al preesistente stato dei luoghi» per via dell’illegittima recinzione realizzata dal condominio. Per tale lavoro, infatti, era stata approvata solo l’attribuzione dell’incarico a un progettista e non anche la realizzazione del progetto.
Le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli articoli 1362 e seguenti Cc, privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle partì e della conservazione degli effetti dell’atto, che impone all’interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziché nessun effetto o un significato meramente programmatico.

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Comunione e condominio – Condominio – Innovazioni e modifiche.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile
Sentenza 1 giugno 2016, n. 11427

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12311/2010 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), QUALE AVENTE CAUSA DAL SIG. (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALE AVENTE CAUSA DAL CONIUGE (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), IN PERSONA DEL’AMM.RE IN CARICA E LEGALE RAPP.TE P.T.; (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 77/2009 del TRIBUNALE di LUCERA SEDE DISTACCATA DI APRICENA, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore delle ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilita’ del primo e secondo motivo, l’accoglimento del terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo, l’assorbimento dei restanti motivi del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dalla narrativa del ricorso, che a sua volta si limita a replicare quella della sentenza impugnata, si ricava che (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano appello avverso la sentenza n. 104/05 emessa dal giudice di pace di Apricena, esponendo che con atto di citazione del 25.2.2003 essi avevano convenuto davanti al predetto giudice il condominio (OMISSIS), per sentir dichiarare la minore comodita’ d’uso e funzionalita’ dell’area condominiale di manovra antistante i garage condominiali rispetto al preesistente stato dei luoghi, e l’illegittima recinzione realizzata dal condominio stesso, di cui chiedevano la condanna alla rimessione in pristino e al risarcimento dei danni; che nel corso dell’assemblea dell’8.6.2000 il condominio aveva incaricato un tecnico affinche’ redigesse un progetto di recinzione dell’area condominiale, progetto la cui realizzazione era stata, poi, affidata alla ditta (OMISSIS); che il condominio, senza alcuna delibera in tal senso aveva ripartito l’area tra i vari condomini con muretti bassi divisori; che essi avevano avuto in assegnazione una fascia di accesso ai propri box auto inferiore a quella degli altri; che, pertanto, la condotta del condominio aveva violato gli arti. 1120 e 1119 c.c., e il regolamento condominiale; che il giudice di primo grado ave, omesso di pronunciarsi sulla domanda, li’ dove aveva erroneamente sostenuto che gli attori avrebbero dovuto far valere le loro doglianze mediante l’impugnazione della delibera assembleare, mentre quest’ultima nulla aveva stabilito circa l’effettiva realizzazione dei lavori; e che all’appello il condominio (OMISSIS) aveva resistito, affermando che ogni lavoro effettuato era stato deliberato dall’assemblea, presente gli attori.

Il Tribunale di Lucera, sez. distaccata di Apricena, con sentenza n. 77/09 emessa il 13.3.2009, rigettava l’appello.

Osservava il Tribunale che l’istruzione probatoria svolta in primo grado aveva dimostrato, sulla base della deposizione dell’allora amministratore del condominio, che per recinzione si intendeva anche la ripartizione delle aree condominiali antistanti i garage, e che la condizione per procedere alla recinzione era proprio quella di delimitare tali aree. Riteneva, quindi, che il contenuto delle delibere assembleari contestate doveva interpretarsi conformemente ai lavori concretamente realizzati, cosi’ come autorizzati dal condominio con votazione unanime, sicche’ la volonta’ degli attori si era “cristallizzata nel voto favorevole espresso alla realizzazione dei lavori contestati; e che dunque, essendo la delibera valida ed efficace, agli stessi e'(ra) preclusa, con qualsiasi forma e veste giuridica, ogni possibilita’ di censura rispetto al suo contenuto e alla sua concreta esecuzione”.

Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS), quale avente causa, per donazione, da (OMISSIS), e (OMISSIS), quale avente causa, per vendita, da (OMISSIS), hanno proposto ricorso, affidato a dieci motivi.

Con ordinanza interlocutoria del 29.7.2015 questa Corte ha disposto l’intergrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., nei confronti delle parti originarie, (OMISSIS) e (OMISSIS).

Ottemperata l’ordinanza, la causa e’ stata rimessa all’odierna pubblica udienza.

Ne’ il condominio (OMISSIS) ne’ (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primi due motivi (assistiti da quesiti diritto ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis), che le ricorrenti svolgono congiuntamente, denunciano la violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per l’omessa pronuncia sulle altre domande proposte dagli attori, aventi ad oggetto l’accertamento della minore comodita’ d’uso dell’area condominiale e l’illegittima ripartizione delle spese relative ai lavori di recinzione contestati.

2. – Il terzo motivo (munito di momento di sintesi) lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto, controverso e decisivo, del contenuto del progetto dei lavori di ripartizione dell’area comune e della sua approvazione, che si sostiene non essere mai avvenuta.

3. – Il quarto, il quinto ed il sesto motivo, che espongono la violazione o falsa applicazione degli articoli 1102, 1118, 1119, 1120, 1135 e 1418 c.c., mettono capo a quesiti strettamente connessi e cosi sintetizzabili: se la ripartizione dell’area comune condominiale in zone autonome con muretti divisori che ne alterino l’entita’ sostanziale, trasformandola da bene comune a bene di proprieta’ esclusiva, costituisca divisione o innovazione vietata o violazione del regolamento normativo, violando i diritti del singolo condomino al godimento della cosa comune e l’articolo 1135 c.c., in modo da rendere nulla la relativa deliberazione dell’assemblea.

4. – Il settimo motivo, con cui e’ dedotta la violazione o falsa applicazione degli articoli 1421, 1135 e 1418 c.c., interpella questa Corte su cio’, se il vizio della delibera condominiale sia cosi’ pregnante da determinare la nullita’ della medesima delibera, ancorche’ adottata all’unanimita’, ed escluda la regola che ne limita l’impugnazione ai condomini assenti o dissenzienti.

5. – L’ottavo motivo deduce la violazione dell’articolo 2967 c.c. (rectius, articolo 2697 c.c.) e articolo 2729 c.c., e articolo 116 c.p.c., che il susseguente quesito suppone violati laddove l’interpretazione della delibera condominiale affermi presuntivamente fatti non riportati o riferiti nel verbale dell’assemblea, onerando indebitamente della prova negativa colui che ne sostiene l’inesistenza.

6. – Il nono motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 1105, 1136 e 1418 c.c., e termina con il seguente quesito: se l’aver impedito al condomino, omettendo d’inserire nell’ordine del giorno la determinazione riguardo alla realizzazione di opere specifiche o al relativo progetto, di esercitare i poteri che a lui competono, comporta la violazione delle norme su indicate e la conseguente nullita’ della delibera, assimilabile ad un’omessa convocazione dell’assemblea.

7. – Il decimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e articoli 1136 e 2697 c.c., e conclusivamente pone il quesito se violi le norme sulla prova in tema di formazione della volonta’ assembleare determinare il contenuto della delibera con riferimento non al dato testuale ma alle dichiarazioni testimoniali di soggetti che non abbiano partecipare alla relativa formazione.

8. – Il terzo e l’ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro sostanziale complementarieta’ e per il comune evocare un problema di corretto accertamento del contenuto della volonta’ condominiale, sono fondati nei termini che seguono.

In materia d’interpretazione delle delibere dell’assemblea condominiale la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ove esprimano una volonta’ negoziale, queste devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dall’articolo 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto, che impone all’interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziche’ nessun effetto o un significato meramente programmatico (Cass. n. 4501/06; in senso conforme, Cass. n. 2101/97).

Nella specie la sentenza impugnata ha seguito una linea interpretativa illogica, confusa e del tutto incoerente rispetto alle regole di ermeneutica negoziale.

Il Tribunale, infatti, dapprima ha premesso un’inutile precisazione sulla natura del verbale di assemblea e sull’onere dell’attore di provare la non rispondenza a verita’ di quanto ivi affermato, come se oggetto del contendere fosse la falsita’ di un verbale e non la previa approvazione delle opere cosi come poi realizzate; quindi, ha rilevato che l’ordine del giorno della riunione dell’8.6.2000 contemplava “lavori di recinzione, progettazione, pavimentazione, inferriata”, e che il verbale dava atto della necessita’ d’incaricare l’arch. (OMISSIS) affinche’ redigesse un progetto di recinzione; ancora, ha rilevato che nel verbale dell’assemblea del l’11.8.2000 i lavori erano stati assegnati all’impresa (OMISSIS); poi ha richiamato a confutazione della tesi degli appellanti, che contestavano fosse mai stata deliberata la realizzazione di bassi muretti divisori a delimitazione delle singole aree d’accesso ai box, la deposizione dell’allora amministratore del condominio, il quale aveva riferito che per recinzione si intendeva anche la ripartizione dell’area condominiale antistante i garage: quindi, a conferma di cio’ ha menzionato (i) le riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, ove la recinzione era stata attuata proprio mediante la fascia continua rappresentata dai muri divisori, (ii) il progetto e gli atti amministrativi di assenso e (iii) la deposizione dell’appaltatore, il quale aveva riferito che durante i lavori “vi erano condomini di passaggio” che nulla avevano obiettato sulle modalita’ esecutive; e infine, ha concluso che percio’ il contenuto delle deliberazioni dell’assemblea condominiale doveva essere interpretato “conformemente ai lavori concretamente realizzati”.

Tale ondivago modus procedendi: 1) viola il canone ermeneutico dell’articolo 1362 c.c., comma 1, perche’ non opera alcuna previa interpretazione letterale delle delibere che richiama; e per di piu’ li’ dove ne cita parzialmente il contenuto lascia intendere che l’assemblea stabili di incaricare un progettista, non anche che approvo’ il progetto una volta redatto; 2) effettua un’interpretazione extratestuale delle delibere mediante la testimonianza dell’allora amministratore del condominio, senza aver prima dimostrato l’insufficienza del criterio letterale; 3) non spiega come mai recingere l’area comune equivalesse nell’intento dei condomini a suddividerla in porzioni fisicamente delimitate, che essendo cosa oggettivamente diversa avrebbe richiesto una spiegazione piu’ perspicua; non solo, ma 4) dimostra tale volonta’ dei condomini in base a quanto effettivamente realizzato, come se l’esistenza – di per se’ incontroversa – delle opere in questione fosse essa stessa prova della loro conformita’ a delibere condominiali adottate ancor prima della redazione del progetto.

La sentenza impugnata, pertanto, incorre sia nella predetta violazione di legge sia nel vizio di contraddittorieta’ motivazionale, confondendo il fatto controverso (la previa approvazione) con il fatto pacifico (le opere eseguite).

9. – L’accoglimento dei suddetti motivi, essendo di per se’ sufficiente a cassare la sentenza impugnata e ad impone un rinnovato esame del merito, assorbe ogni altra censura.

10. – In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Foggia, che nel procedere ad un rinnovato esame del merito si atterra’ al seguente principio di diritto: “le delibere assembleari del condominio devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dall’articolo 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto, che impone all’interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamente rilevante anziche’ nessun effetto o un significato meramente programmatico”.

10.1. – Al giudice di rinvio e’ rimesso anche il regolamento delle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia, che provvedera’ anche sulle spese di cassazione.

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