Nell’ipotesi di condominio costituito da due soli condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex art. 1136, comma 2, c.c., la valida espressione della volontà assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.

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Corte di Cassazione Ordinanza 30 luglio 2020 n. 16337

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6102-2019 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/06/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 206/2019 pronunciata il 24 gennaio 2019 dalla Corte d’Appello di Venezia.

L’intimata (OMISSIS) resiste con controricorso.

La Corte di Venezia ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS) contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Verona in data 19 dicembre 2017, che aveva rigettato l’impugnazione della delibera assembleare di nomina dell’amministratore del condominio minimo di via Emo 23, avente due soli partecipanti seppur di quote diseguali, essendo maggiore la quota di (OMISSIS) (pari a 691,72 millesimi). Il Tribunale ritenne irrilevante la deduzione della mancata verbalizzazione della dichiarazione di voto contrario della condomina (OMISSIS), circostanza peraltro confermata della registrazione audio dell’assemblea che era stata trascritta e depositata, essendo comunque validamente approvata la delibera col voto favorevole della condomina di maggioranza (OMISSIS). La Corte d’appello ha distinto fra situazioni in cui i due partecipanti ad un condominio minimo siano titolari di quote eguali o di quote di diverso valore, ritenendo comunque inapplicabile l’articolo 1136 c.c.. I giudici di secondo grado hanno tuttavia confermato l’irrilevanza dell’allontanamento volontario della (OMISSIS) dall’assemblea, essendo la stessa titolare di una quota minoritaria. Infine, la Corte di Venezia ha condiviso la valutazione di temerarieta’ della lite operata dal Tribunale, sia ai fini della revoca dell’ammissione della (OMISSIS) al patrocinio a carico dello Stato, sia ai fini della condanna ex articolo 96 c.p.c., la cui riforma l’appellante aveva del resto richiesto soltanto quale conseguenza dell’accoglimento del gravame.

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1136 c.c. e l’erronea applicazione degli articoli 1105, 1106 e 1139 c.c., trattandosi, nella specie, di condominio minimo con quote non paritarie.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 96 c.p.c., dovendosi invece escludere la temerarieta’ della posizione difensiva della ricorrente, giacche’, al contrario “giuridicamente corretta”.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2, trasmesse a mezzo PEC, ai sensi del punto 2.4. del Protocollo di intesa tra Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense del 9 aprile 2020.

Vanno disattese le eccezioni pregiudiziali del controricorrente. La procura per il ricorso per cassazione e’ validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita’ di cui all’articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purche’ materialmente unito al ricorso e peraltro, nel caso di specie, contenente specifico riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio da promuovere, sicche’ appare inevitabile desumere la posteriorita’ del rilascio della procura rispetto alla medesima sentenza impugnata, mentre l’anteriorita’ rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso (Cass. Sez. 1, 19/12/2008, n. 29785; Cass. Sez. L, 05/11/2012, n. 18915).

Quanto alle molteplici ulteriori eccezioni di inammissibilita’, che la controricorrente assembla nel paragrafo dal titolo “Inammissibilita’ ex articolo 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1”, va detto che: 1) lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, deve comunque essere svolto relativamente ad ogni singolo motivo di ricorso ed ha la funzione di filtro che consente di esonerare la Corte di cassazione dall’esprimere compiutamente la sua adesione ad un persistente orientamento di legittimita’; 2) con riguardo al requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonche’ gli argomenti dei giudici dei singoli gradi; 3) e’ altresi’ curata l’osservanza di quanto prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, connotandosi la censure di sufficiente specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato, e dall’accoglimento di tale motivo discende l’assorbimento della seconda censura.

Va invero ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove, come nel caso in esame, i partecipanti al condominio siano due, dovendo ravvisarsi un “condominio minimo”, nella specie, peraltro, formato da condomini non aventi diritti di comproprieta’ paritari sui beni comuni (in quanto la quota di (OMISSIS) consiste in 691,72 millesimi), operano le norme in tema di organizzazione (ad es., articoli 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.), e specialmente quelle procedimentali sul funzionamento dell’assemblea, restando tuttavia comunque impedito il ricorso al principio di maggioranza assoluta sotto il profilo dell’elemento personale. L’assemblea del condominio minimo, invero, agli effetti dell’articolo 1136 c.c., commi 1 e 2, si costituisce regolarmente con la partecipazione di entrambi i condomini e delibera validamente soltanto con decisione “unanime” di ambedue i comproprietari; ove, invece, non si raggiunga l’unanimita’, o perche’ l’assemblea, in presenza di entrambi i condomini, decida in modo contrastante, oppure perche’, alla riunione – benche’ regolarmente convocata – si presenti uno solo dei partecipanti e l’altro resti assente, e’ necessario adire l’autorita’ giudiziaria, ai sensi degli articoli 1105 e 1139 c.c. (Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046; Cass. Sez. 2, 02/03/2017, n. 5329; Cass. Sez. 2, 19/07/2007, n. 16075).

Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:

nell’ipotesi di condominio costituito da soli due condomini, seppur titolari di quote diseguali, ove si debba procedere all’approvazione di deliberazioni che – come quella di nomina dell’amministratore – richiedano comunque, sotto il profilo dell’elemento personale, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti, ex articolo 1136 c.c., comma 2, la valida espressione della volonta’ assembleare suppone la partecipazione di entrambi i condomini e la decisione “unanime”, non potendosi ricorrere al criterio maggioritario.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso, con la conseguente cassazione con rinvio della causa, comporta l’assorbimento dell’ulteriore motivo sulla responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., essendo tale censura diretta contro una statuizione che, per il suo carattere accessorio, e’ destinata ad essere travolta dall’annullamento che viene disposto della sentenza impugnata, a seguito del quale le valutazioni sulla soccombenza delle precorse fasi del giudizio vanno effettuate dal giudice di rinvio, tenendo conto dell’esito finale del giudizio. Il ricorso va percio’ accolto nel suo primo motivo, con assorbimento del secondo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, la quale procedera’ a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio, e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.