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L’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 concernente
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per
lo sviluppo” (di seguito decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni
brevi, fornendo la definizione di tali contratti, stabilendo il regime fiscale da
applicare ai relativi canoni e prevedendo l’attribuzione di compiti di
comunicazione dei dati e di sostituzione nel prelievo dell’imposta in capo a
determinati intermediari.
In particolare, ai sensi del comma 1 del citato art. 4 del decreto, ai fini
delle disposizioni in commento, si intendono per locazioni brevi i contratti di
locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi
inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività
d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici,
mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che
dispongono di unità immobiliari da locare.
Ai sensi del successivo comma 3, le medesime disposizioni si applicano
anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a
titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento
dell’immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
Il comma 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi
derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, con l’aliquota del 21 per cento, in caso di opzione per l’imposta
sostitutiva nella forma della cedolare secca.
La circolare illustra il contenuto delle disposizioni sinteticamente
richiamate tenendo conto delle questioni emerse nel corso del tavolo tecnico di
confronto con le associazioni di categoria e i principali operatori interessati e riguarda l’applicazione dei
tributi rientrati nella competenza dell’Agenzia delle entrate e pertanto non
l’imposta di soggiorno.
In particolare, il corrispettivo imponibile include, in via generale, anche le somme per rimborso forfettario delle spese, in considerazione del fatto che le locazioni brevi sono caratterizzate per definizione normativa anche dalla eventuale fornitura di prestazioni accessorie. Se il pagamento avviene tramite assegno intestato al proprietario o tramite utilizzo di carte di pagamento, gli intermediari non sono tenuti a effettuare le ritenute, non avendo la materiale disponibilità delle somme. Infine, nessuna sanzione per gli errori commessi fino all’11 settembre per omessa o insufficiente effettuazione della ritenuta.

 

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