La costituzione di un condominio, che comprenda eventualmente anche soggetti i quali non fossero già comproprietari dei beni che lo stesso articolo 1117 del Cc attribuisce automaticamente, per la loro accessorietà, alle proprietà esclusive, è – comunque – possibile per effetto del consenso unanime di quelli, ovvero, quale conseguenza della espressione di autonomia privata che determini ex contractu l’insorgenza del diritto di comproprietà, e, quindi, anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri a esso correlate. Deriva da quanto precede, pertanto, che con il regolamento di condominio di fonte e contenuto contrattuale bene può essere attribuita la comproprietà delle cose – incluse quelle indicate nell’articolo 11117 del Cc – a coloro cui appartengono alcune determinate unità immobiliari, indipendentemente dalla sussistenza di fatto del rapporto di strumentalità che determina la costituzione ex lege del condominio edilizio. (M.Fin.)
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile
Ordinanza 21 febbraio 2017, n. 4432
CONDOMINIO – Costituzione – Soggetti non comproprietari di beni ex articolo 1117 del Cc – Ammissibilità – Condizioni. (Cc, articoli 1117 e 1322)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11209/2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2044/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2044/2012 del 19 dicembre 2012, che ha rigettato l’impugnazione formulata dallo stesso (OMISSIS) avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 5 maggio 2009. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione del (OMISSIS) al decreto ingiuntivo n. 9334/2007 richiesto dal Condominio di (OMISSIS) per il pagamento di contributi condominiali, pari all’importo di Euro 5.879,55, contabilizzati nel rendiconto 2006 e nel preventivo 2007, relativi alla manutenzione del tetto di copertura dell’edificio ed al compenso da elargire ad un avvocato incaricato dal condominio di fornire una consulenza. L’opponente (OMISSIS) sosteneva di non dovere nulla per le causali indicate nel provvedimento monitorio, in quanto proprietario di un basso fabbricato, sito in (OMISSIS), posto in aderenza all’edificio costituente il condominio di (OMISSIS), ed avente con questo in comune soltanto un’area cortilizia.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno invece fatto riferimento all’articolo 1 del regolamento di condominio, il quale afferma che lo stabile e’ composto di un fabbricato a tre piani fuori terra e dal basso fabbricato con terrazzo ad uso dell’unita’ immobiliare posta al secondo piano, oltre che dal cortile comune.
La Corte d’Appello aggiungeva che la dichiarazione di nullita’ degli articoli 1 e 2 del regolamento condominiale fosse stata richiesta da (OMISSIS) solo nel giudizio di appello, cosi’ come non risultava proposta tempestivamente in primo grado la domanda di annullamento della deliberazione assembleare del 18 aprile 2007, che approvava il consuntivo 2006 ed il preventivo 2007.
L’intimato Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva nel giudizio di cassazione.
Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380 bis 1 c.p.c., in data 10 gennaio 2017.
2. Va disattesa l’istanza del ricorrente di riunione del presente procedimento di cassazione con quello contraddistinto dal numero di RG 8765/2013, non rispondendo l’invocata trattazione congiunta alle esigenze di economia, ragionevole durata e minor costo dei giudizi, nonche’ di certezza del diritto, sottese all’articolo 274 c.p.c..
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., giacche’ contesta la ritenuta novita’ delle domande di nullita’ del regolamento e di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e del preventivo, trattandosi di indagini comunque dovute dal giudice nel verificare la pretesa creditoria azionata dal Condominio.
Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli articoli 1104, 1117, 1123 e 1138 c.c., avendo la Corte d’Appello errato nell’attribuire al regolamento di condominio rilevanza per individuare la sussistenza della condominialita’.
Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c., avendo la sentenza impugnata attribuito al regolamento condominiale il “potere di costituire parti comuni”, mentre erano rilevanti le prove orali e la CTU sullo stato dei luoghi inutilmente sollecitate dal (OMISSIS) “con specifica memoria istruttoria del 5/4/2008 depositata in data 18/4/2008”.
3. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fra loro connessi, e si rivelano del tutto infondati.
Si ha riguardo a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali (nella specie, compresi nel rendiconto 2006 e nel preventivo 2007 approvati con deliberazione assembleare del 18 aprile 2007), giudizio il cui ambito, per costante orientamento di questa Corte, e’ limitato alla verifica dell’esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa e non si estende, neppure in via incidentale, alle questioni concernenti la validita’ della stessa, che vanno invece esaminate dal giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata a norma dell’articolo 1137 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).
Peraltro, un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioe’ pluralita’ di parti e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullita’ del regolamento medesimo e’ esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell’amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o piu’ condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12850 del 21/05/2008).
Sicche’, quanto al primo motivo, a parte la sua impropria formulazione come violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronunzia da parte della Corte d’Appello (vizio che integra un difetto di attivita’, laddove le domande di nullita’ del regolamento e di annullamento della delibera sono state espressamente prese in esame nella sentenza impugnata, che le ha ritenute inammissibili perche’ tardive), in ogni caso l’error in procedendo denunciato andrebbe disatteso, in quanto le domande di cui si lamenta il mancato esame erano pacificamente infondate nel merito.
Il secondo ed il terzo motivo sono parimenti infondati, giacche’ la costituzione di un condominio, che comprenda eventualmente anche soggetti i quali non fossero gia’ comproprietari dei beni che lo stesso articolo 1117 c.c., attribuisce automaticamente per la loro accessorieta’ alle proprieta’ esclusive, e’ comunque possibile per effetto del consenso unanime di quelli, ovvero quale conseguenza dell’espressione di autonomia privata, che determini ex contractu l’insorgenza del diritto di comproprieta’, e quindi anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlate. Percio’, con il regolamento di condominio di fonte e contenuto contrattuale ben puo’ essere attribuita la comproprieta’ delle cose, incluse tra quelle elencate nell’articolo 1117 cod. civ., a coloro cui appartengono alcune determinate unita’ immobiliari, indipendentemente dalla sussistenza di fatto del rapporto di strumentalita’ che determina la costituzione ex lege del condominio edilizio (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 10/02/1994; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15794 del 11/11/2002). La sentenza impugnata ha fatto dunque correttamente derivare la ricomprensione del basso fabbricato di (OMISSIS), appartenente a (OMISSIS), nel condominio di (OMISSIS), in forza della volonta’ negoziale verificata sulla base dell’accettazione del regolamento condominiale contrattuale (che indica il tetto fra le parti comuni a tutti i condomini), sulla base di interpretazione che e’ prerogativa del giudice del merito insindacabile in sede di legittimita’, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici di omesso esame di fatti storici ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Trattandosi di regolamento condominiale che, per quanto accertato dai giudici del merito, aveva costituito diritti di natura reale su beni immobili, soggetto pertanto all’onere della forma scritta “ad substantiam”, sono altresi’ prive di decisivita’ le deduzioni istruttorie sull’assenza del rapporto di strumentalita’ tra parti comuni e basso fabbricato di proprieta’ (OMISSIS), deduzioni di cui il ricorrente lamenta col terzo motivo la mancata ammissione, senza peraltro indicare specificamente in ricorso le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, come imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre procedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva nel giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.