La vittima del delitto di usura, che abbia subito il protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato del delitto, direttamente o per interposta persona, se l’imputato viene rinviato a giudizio, può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto secondo quanto disposto dall’art. 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Il debitore che sia parte offesa del delitto di usura può presentare domanda di cancellazione al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto.

COME:

La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Alla domanda (in carta bollata) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio dell’imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna).

Il presidente del tribunale provvede con decreto non impugnabile ed il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto viene comunicato dalla cancelleria all’interessato. Lo stesso potrà richiedere copia conforme da presentare alla Camera di Commercio che provvederà alla sua pubblicazione sul bollettino protesti. Con ciò si conclude tale pratica ed il protesto si può considerare come mai avvenuto.
Nel caso però di assoluzione dell’imputato del delitto di usura con sentenza definitiva il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto.

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