In tema di condominio, sono da considerarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, le delibere che hanno come oggetto circostanze che non rientrano nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di informazione o di convocazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze, in relazione all’oggetto.

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Impugnazione delibera assembleare – Condominio – Assemblea – Delibera – Nullità – Difetto – Elementi – Essenziali – Oggetto – Illecito – Impossibile – Annullabilità – Vizi – Costituzione – Assemblea – Maggioranza

Tribunale Potenza, civile
Sentenza 6 dicembre 2016, n. 1483

 

TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Got Bernardina Massari, ha emesso la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile n. 3570/2005 R.G. Vertente

TRA

CO.AU., rappresentata e difesa dall’avvocato Po.Ca., nel cui studio in Potenza alla via (…), elettivamente si domicilia.

RICORRENTE

CONTRO

CONDOMINIO VIA (…) POTENZA, in persona del suo legale rappresentante p.t.

Rappresentato e difeso dall’avv. Lu.Lo.

RESISTENTE

E

ATER, in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Ga.

RESISTENTE

OGGETTO: impugnazione di delibere assembleari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 1137 c.c. Depositato in data 30/12/2005, la ricorrente Sig. Co.Au. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Potenza, il Condominio di Via (…), al fine di far accertare e dichiarare nulle e /o annullabili le delibere assembleari adottate dal su detto Condominio nelle date del 02/12/2004, del 13/01/2005 e del 24/11/2005, con condanna dei convenuti (condominio e condomini) al pagamento delle spese di lite. Il Giudice adito fissava la comparizione delle parti per il 05/05/2006 e la ricorrente procedeva alla notifica del ricorso e pedissequo decreto all’amministrazione condominiale ed a tutti i condomini. L’Ater di Potenza, quale Condomino, si costituiva in data 21/04/2006 eccependo il difetto di legittimazione passiva, ritenendo quale unico legittimato passivo l’amministratore condominiale. Eccepiva inoltre la tardività dell’impugnazione.

Il Condominio, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., si costituiva in giudizio in data 05/05/2006, contestando ed impugnando il ricorso e chiedendo il rigetto della domanda.

Nel corso del giudizio, in ossequio a quanto deliberato dal G.I., avveniva il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., e successivamente delle memorie ex art. 184 c.p.c. e relative repliche.

Ritenute irrilevanti le prove richieste, il GI fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni, nella quale, concessi i termini di rito, si riservava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente và dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte afferente le due delibere assembleari del 02/12/2004 e del 13/01/2005.

Infatti, nei confronti di tali delibere l’impugnativa risulta essere tardiva rispetto al dettato normativo dell’art. 1137 c.c. Il quale, sia nella formulazione antecedente la riforma del 2012 che in quella attuale, prevede che il ricorso debba essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti della data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. E’ già dall’atto introduttivo del giudizio che si può evincere chiaramente la tardività dell’impugnazione rispetto alle delibere del 2/12/2004 e del 13/01/2005.

Infatti è la stessa ricorrente scrivere “che l’esponente a seguito di richiesta del 31/01/2005 riceveva copia dei verbali”, scegliendo di non precisare la data di ricezione delle stesse che, in base alla. documentazione prodotta da una delle controparti risulta essere il 15/02/2205.

Appare evidente che il deposito dell’impugnativa avvenuto in data 30/12/2005, risulta essere irrimediabilmente tardivo per le summenzionate delibere a causa del mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dalla normativa codicistica.

Per quanto riguarda la terza delibera oggetto di impugnativa, ovvero quella del 24/11/2005, stante la data di ricezione del 1/12/2005 e quella di proposizione del 30/12/2005, il ricorso è ammissibile. Prima dell’analisi del ricorso nel punto uno, con cui l’istante chiede la nullità delle delibere per violazione dell’art. 1136 comma tre del c.c. appare fondamentale fare un distinguo fra delibere nulle e annullabili.

Devono qualificarsi nulle le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale al buon costume), le delibere che hanno come oggetto circostanze che non rientrano nella competenza dell’assemblea le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto. Devono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla costituzione dell’assemblea quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale quelle affette da vizi formali, involuzione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di informazione o di convocazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze, in relazione all’oggetto. (Cfr. Cassazione SS.UU. Civili sent 07/03/2005/n. 4806; Cassazione VI Sezione Civile sent. 13/02/2013 n. 3586). Dalla lettura della convocazione assembleare del 02/12/2014,emerge che l’amministratore ha proceduto alla riunione dell’assemblea per tale data in prima convocazione alle ore 15 e 30 ed in seconda convocazione alle ore 18.00 dello stesso giorno.

La stessa tempistica, ovvero prima e seconda convocazione a distanza di poche ore nell’arco dello stesso giorno, riguarda anche le convocazioni assembleari del 13/01/2005 e del “4/11/2005” (l’unica per cui il ricorso risulta essere tempestivo).

Il dettato codicistico dell’art. 1136, comma tre c.c. dispone che “l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima”, cosa che non è avvenuta per nessuna delle delibere in questione, dando vita ad una difformità rispetto al dettato legislativo. Tale difformità da ricondurre al novero della annullabilità, il cui termine per l’impugnazione per gli assenti e per i dissenzienti è sempre quello di trenta giorni dalla data di comunicazione o di conoscenza del verbale di assemblea e non a quello della nullità, come invece richiesto dalla ricorrente.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, il ricorso è fondato e si dispone l’annullamento della delibera condominiale del Condominio di via (…) del giorno 24/11/2005 recante come ordine del giorno (1 – discussione e approvazione delle quote millesimi 2 – Fondo cassa 3 – varie ed eventuali).

Le spese di giudizio vanno compensate ricorrendone giusti motivi e soccombenza reciproca.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI POTENZA – SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA NELLA PERSONA DEL GOT BERNARDINO MASSARI, definitivamente pronunciando sulla domanda recante il n. 3570/2005 così provvede:

Accoglie la domanda introduttiva, come precisato in motivazione, e dispone l’annullamento della delibera condominiale del Condominio di Via (…) del giorno 24/11/2005 recante come ordine del giorno 1) Discussione e approvazione delle quote millesimi; 2) Fondo Cassa; 3) Varie ed Eventuali.

Spese compensate.

Così deciso in Potenza il 29 novembre 2016.

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