In tema di locazione, per quanto la normativa tributaria preveda la registrazione (con imposta fissa) anche per ogni contratto preliminare, deve tuttavia ritenersi che l’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, (“..I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone le condizioni, non sono registrati..”) si riferisca solo ai contratti definitivi. In tal senso, infatti, depongono sia la lettera che la stessa ratio della norma. Quanto alla prima, è evidente che i “contratti di locazione” e quelli che “comunque costituiscono diritti reali di godimento” sono unicamente quelli definitivi, ossia quelli che attribuiscono ad una delle parti l’effettiva disponibilità del bene, e non anche quelli che si limitano a vincolare i contraenti (del preliminare) alla futura stipula. Quanto alla seconda, risulta di tutta evidenza che la finalità antielusiva della norma (volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi) ha ragione di esplicarsi unicamente in relazione a contratti definitivi, giacché l’ipotesi dell’elusione non è configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione (da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile
Sentenza 27 gennaio 2017, n. 2037
Contratti – Locazione – Nullità – Per omessa registrazione ex lege n. 311/200 – Ambito di applicazione – Contratti definitiv – Fondamento – Contratto preliminare di locazione – Applicabilità – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10710-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SCPA, in persona del Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 845/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) agi’ nei confronti della (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per sentirla condannare – ex articolo 1591 c.c. – al risarcimento del maggior danno conseguito al ritardato rilascio di un immobile ad essa locato: dedusse che la conduttrice aveva comunicato il recesso dalla locazione impegnandosi a rilasciare il bene entro il (OMISSIS); che il locatore si era attivato per reperire un nuovo conduttore ed aveva stipulato, con la (OMISSIS) s.r.l., un preliminare di locazione che prevedeva la decorrenza del rapporto dal 1 gennaio 2007; che tuttavia, a causa del ritardo nella liberazione del bene – che era avvenuta soltanto nel mese di (OMISSIS) – la promissaria locataria aveva inteso risolvere il preliminare; che l’immobile era stato nuovamente locato ad altro conduttore a partire dall’1.10.2008, ma per un canone notevolmente inferiore a quello concordato con la (OMISSIS) s.r.l.; che al locatore spettavano dunque la differenza fra i canoni versati dalla (OMISSIS) e quelli maggiori che avrebbe percepito dalla (OMISSIS), nonche’ i canoni non percepiti nel periodo in cui l’immobile era rimasto sfitto e la differenza fra i canoni previsti nel preliminare e quelli inferiori – pagati dal nuovo conduttore per tutta la durata contrattuale stabilita per la locazione alla (OMISSIS); il tutto per oltre 518.000,00 Euro.
Rigettata la domanda dal Tribunale di Roma, la Corte di Appello ha respinto l’appello del (OMISSIS).
Questi ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi; resiste, a mezzo di controricorso, la (OMISSIS) S.C.p.A. (gia’ costituita in grado di appello quale cessionaria del ramo di azienda ” (OMISSIS)” di (OMISSIS) s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che “l’unico elemento offerto dal (OMISSIS)” era costituito dal preliminare di locazione concluso con la (OMISSIS) s.r.l. in data (OMISSIS), la Corte di Appello ha rilevato che tale contratto non era stato registrato – come richiesto, a pena di nullita’, dalla L. n. 311 del 2004, articolo 1 comma 354 (rectius: 346); ha ritenuto pertanto che non era “possibile assegnare valore di prova al contratto preliminare prodotto”, che era “suscettibile piuttosto di valutazione alla stregua di una mera proposta contrattuale”, precisando tuttavia che, “in difetto di un riscontro istruttorio attraverso la conferma in sede di esame testimoniale da parte del promissario conduttore, la semplice proposta non assume… il carattere della serieta’ e della vincolativita’ dell’impegno e non puo’ quindi supportare – in difetto di alcun altro elemento di prova offerto dal (OMISSIS) – la pretesa risarcitoria, non risultando altresi’ che a causa del ritardo nel rilascio la (OMISSIS) s.r.l. si sia determinata ad abbandonare la trattativa in corso”.
2. Col primo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346, assumendosi che ogni questione relativa alla eventuale nullita’ del contratto preliminare di locazione atteneva esclusivamente al rapporto fra promittente locatore e promissario conduttore e non ai rapporti con i terzi (quale doveva considerarsi l’ (OMISSIS)); il ricorrente evidenzia altresi’ che la nullita’ comminata dell’articolo 1, comma 346 L. cit. concerne esclusivamente il contratto definitivo e non anche l’eventuale preliminare.
3. Col secondo motivo (che deduce la violazione dell’articolo 2704 c.c., comma 1), il ricorrente si duole che la Corte abbia preso in considerazione unicamente il contratto preliminare e non anche altri documenti ad esso successivi da cui emergeva l’anteriorita’ del contratto preliminare (e della sua risoluzione) rispetto al tardivo rilascio dell’immobile da parte della (OMISSIS).
4. Col terzo motivo (che denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 157 c.p.c., “in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”), il (OMISSIS) contesta che il nostro ordinamento richieda una prova “particolarmente rigorosa” (secondo le parole usate dalla sentenza) ai fini del riconoscimento del maggior danno ex articolo 1591 c.c., ed evidenzia che – nel caso – esistevano elementi documentali e presuntivi che, considerati unitamente alla non contestazione da parte della (OMISSIS), avrebbero dovuto essere ritenuti idonei a comprovare la fondatezza della pretesa risarcitoria.
5. Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 1591 e 2697 c.c.: si evidenzia che, anche a volerlo considerare alla stregua di una mera proposta contrattuale, il preliminare forniva prova piu’ che sufficiente della serieta’ della volonta’ della (OMISSIS), anche in difetto di conferme a mezzo di prova testimoniale.
6. Il quinto motivo – infine – prospetta “inesistenza di motivazione o motivazione apparente in violazione dell’articolo 111 Cost. e dell’articolo 114 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”: il ricorrente lamenta che la Corte si era limitata “ad enunciare in via oracolare che la proposta non sarebbe stata seria e vincolante, senza spiegare perche’”, in tal modo incorrendo in una motivazione meramente apparente, in violazione del dettato costituzionale.
7. Il quinto motivo – da esaminare in via preliminare – e’ infondato, in quanto la motivazione non e’ meramente apparente, ma esprime il percorso argomentativo (sottoposto a critica dal ricorrente) attraverso il quale la Corte e’ pervenuta ad escludere la piena rilevanza probatoria del preliminare intercorso fra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e ha ritenuto che non vi fossero riscontri della serieta’ e della vincolativita’ della proposta contrattuale.
7.1. Il primo motivo e’ fondato (ancorche’ inidoneo – per quanto si dira’ oltre – a comportare l’accoglimento del ricorso).
Per quanto la normativa tributaria (Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 10 della tariffa) preveda la registrazione (con imposta fissa) anche per ogni contratto preliminare, deve tuttavia ritenersi che della L. n. 311 del 2004, articolo 1, comma 346 (“I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti reali di godimento, di unita’ immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone le condizioni, non sono registrati”) si riferisca solo ai contratti definitivi.
In tal senso depongono sia la lettera che la ratio della norma.
Quanto alla prima, e’ evidente che i “contratti di locazione” e quelli che “comunque costituiscono diritti reali di godimento” sono unicamente quelli definitivi, ossia quelli che attribuiscono ad una delle parti l’effettiva disponibilita’ del bene, e non anche quelli che si limitano a vincolare i contraenti (del preliminare) alla futura stipula.
Quanto alla seconda, risulta di tutta evidenza che la finalita’ antielusiva della norma (volta a contrastare il fenomeno dei canoni sommersi) ha ragione di esplicarsi unicamente in relazione a contratti definitivi, giacche’ l’ipotesi dell’elusione non e’ configurabile in riferimento al mero preliminare di locazione (da cui non sorge alcun obbligo di pagamento del canone).
7.2. Tuttavia, cio’ che rileva in via assorbente e che determina l’inammissibilita’ del ricorso e’ la circostanza che non risulta in alcun modo censurata una delle due rationes decidendi adottate dalla Corte, ossia quella espressa con le parole “non risultando altresi’ che a causa del ritardo nel rilascio la (OMISSIS) s.r.l. si sia determinata ad abbandonare la trattativa in corso”.
Tale ratio, benche’ espressa nell’ambito dello stesso periodo (nel contesto di una motivazione estremamente concisa), e’ distinta e ulteriore rispetto a quella basata sull’inidoneita’ del preliminare non registrato a costituire prova sufficiente della serieta’ delle intenzioni della (OMISSIS): essa prescinde – infatti – dalla valutazione della serieta’ e vincolativita’ della proposta e investe il profilo del nesso causale fra il ritardo nel rilascio e il recesso dalla trattativa da parte della (OMISSIS): con essa, la Corte ha evidentemente inteso esprimere la considerazione che, anche a voler ritenere la serieta’ della proposta della (OMISSIS), in ogni caso difettava la prova che il recesso fosse dipeso dal ritardo nella liberazione del bene, piuttosto che da un “ripensamento” da parte della (OMISSIS) o da altre ragioni.
Trattandosi di ratio da sola sufficiente a giustificare l’esclusione del risarcimento del maggior danno, la sua mancata censura comporta il passaggio in giudicato della decisione di rigetto della richiesta risarcitoria e – con essa – l’inammissibilita’ (per difetto di interesse) delle censure attinenti al ritenuto difetto di prova circa la serieta’ della proposta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
9. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 5.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.