Le clausole del regolamento contrattuale sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell’atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio: regolamento che – seppur non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto». A precisarlo è la Cassazione che statuisce così in ordine alla possibilità del mero richiamo ovvero la necessità della trascrizione del regolamento negli atti di acquisto per vincolare contrattualmente i condòmini acquirenti.

regolamento di condominio – regolamento contrattuale – compravendita

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile – Sentenza 3 novembre 2016, n. 22310

 

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