Non commette diffamazione l’autore di volantini satirici rivolti all’amministratore di condominio che mettono in risalto le sue incompetenze, ma senza assumere caratteri umilianti né offensivi.

 

CHIEDI UNA CONSULENZA

Cassazione Penale sentenza n.41785 del 5/10/2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GC nato il X 1955 a CASALECCHIO DI RENO
avverso la sentenza del 20/05/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE
GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha
concluso per
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bologna ha confermato la condanna a pena di giustizia
ed al risarcimento del danno emessa in primo grado nei confronti dell’imputato per i delitti di cui
agli artt. 594 e 595 c.p., avvenuti in ambito condominiale nei confronti dell’amministratore, in epoca
anteriore a Novembre 2009.
1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che ha lamentato il vizio di
motivazione, nella parte in cui la sentenza aveva giudicato firmati dall’imputato tutti i volantini
ritenuti diffamatori e non solo quelli che lo stesso aveva ammesso di aver scritto, in base
all’assonanza tra lo pseudonimo usato dal firmatario – G – ed il cognome dell’imputato, G.
1.1 Per altro verso è stata censurata la decisione per illogicità di motivazione nella parte in cui
aveva ritenuto che la data del 19 Marzo 2009, in cui si era verificato l’unico episodio constatato di
persona dalla parte civile, in cui l’imputato aveva inserito i volantini incriminati nelle cassette delle
lettere, non fosse certa, al contrario di quanto scritto nella querela sporta dall’ amministratore.
2. Col secondo motivo è stata censurata l’errata applicazione degli artt. 594 e 595 c.p. sulla
natura ingiuriosa e diffamatoria dei volantini e si è invocato il diritto di critica anche sotto forma di
diritto di satira. Sostiene il ricorrente che il condominio aveva interesse a conoscere gli errori
compiuti dall’amministratore in specie riguardo a presunte detrazioni fiscali pertinenti le spese per il
parcheggio, che aveva ritenuto possibili; il fatto del resto era vero poiché l’imputato era stato
informato dall’Agenzia delle entrate dell’impossibilità di tali detrazioni. Per quanto riguarda la
vignetta in cui l’amministratore era rappresentato come un personaggio con naso allungato e con un
cartello appeso al collo con la scritta P la stessa era da inquadrare nel diritto di satira, aveva uno
stretto legame con l’operato dell’amministratore, criticato per aver dato informazioni inesatte
all’assemblea dei condomini e, per quanto grottesca, non era in sé volgare o ripugnante.
All’odierna udienza il PG, dr P , ha concluso per l’annullamento senza rinvio in relazione all’art 594
c.p. e con rinvio al Tribunale per la rideterminazione della pena; rigetto nel resto. L’avvocato C per
la parte civile ha chiesto la conferma della sentenza, depositando nota spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. Quanto al primo motivo deve osservarsi che, tramite l’apparente doglianza circa i citati vizi di
motivazione, il ricorso introduce in realtà temi squisitamente fattuali, criticando nel merito la
decisione d’Appello.
1.1 La spiegazione dell’iter logico giuridico seguito dai Giudici bolognesi sul tema
dell’attribuibilità di tutti gli scritti a firma G all’imputato, appare esauriente e conforme a comuni
criteri di logica ed esperienza delle cose. Infatti, la sentenza, premesso che l’imputato stesso aveva
riconosciuto come sue le missive sottoscritte col suo cognome, ha fatto riferimento, come principale
prova indiziaria, all’assonanza tra lo pseudonimo scelto dal vignettista – che secondo la difesa
avrebbe dovuto essere persona diversa da CG ed il cognome del ricorrente, oltre che, come elementi
di corroborazione della prova, alla medesima veste grafica usata per scrivere e disegnare dal
presunto ignoto G e dall’imputato.
1.2 La giustificazione alternativa proposta dal ricorso, secondo la quale qualcun altro
dei condomini, a causa di un generalizzato sentimento di astio nei confronti dell’architetto, avrebbe
a sua volta architettato un’attività calunniosa ai suoi danni, costituendo materiale diffamatorio a lui
riferibile per metterlo in guai giudiziari, oltre ad essere perfettamente sul fatto, è solo congetturale.
Invero, non risulta che durante il processo siano emersi in tal senso postivi dati conoscitivi, né li ha
indicati lo stesso ricorso, che sul punto risulta generico in modo disarmante.
1.3 La sentenza, ai contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ha, pertanto, motivato
congruamente sul tema dell’attribuzione di tutti i volantini incriminati all’imputato, consistendo per
di più la versione difensiva da verificare in una mera ipotesi, sganciata da positivi dati probatori.
2. L’altro profilo del primo motivo – sub 1.1 – risulta inammissibile, essendo
esplicitamente imperniato su una richiesta di diverso apprezzamento delle prove testimoniali, di cui
ha, infatti, riportato stralci. La doglianza in tal modo non si è confrontata con la chiara motivazione
dei Giudici di Appello, nella quale si legge che la stessa parte civile, nella sua deposizione, si era
mostrata incerta sulla data in cui scoprì G ¡n flagranza dell’immissione degli scritti ritenuti offensivi
nella cassetta della posta, e ciò nonostante che i difensori delle parti durante il suo esame facessero
espresso riferimento a tale data; ugualmente imprecisa sullo specifico punto la testimonianza del
condomino R . L’indicazione della data del 19 Marzo 2009 presente nella querela sporta dalla parte
lesa è stata correttamente ritenuta superata dalla sentenza impugnata, per il noto principio generale
della formazione della prova nel corso del processo, come congruamente spiegato in motivazione.
3. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
E’ opportuno ricordare che le sentenze del merito hanno ritenuto ingiuriosi e diffamatori gli scritti in
cui era stata messa in dubbio la professionalità dell’amministratore, valorizzando allo scopo il fatto
che in essi era stata evidenziata la mancanza di titoli ad esercitare la qualifica ricoperta. Le
comunicazioni reputate diffamanti avevano fatto specifico e chiaro riferimento all’ignoranza da
parte di costui delle leggi fiscali, da cui sarebbe derivato un danno ai condomini, a causa delle errate
informazioni loro fornite circa la possibilità di detrarre fiscalmente una quota delle spese sostenute
per il parcheggio. Pure denigratoria dell’onorabilità dell’amministratore era stata stimata la vignetta
in cui lo si era paragonato a Pinocchio, dandogli, con implicita ma chiara allusione, del bugiardo.
E’ necessario esaminare ciascuno dei due suindicati profili dell’apparato motivazionale.
3.1 In particolare quanto al primo aspetto la sentenza impugnata ha opinato, con motivazione
invero molto succinta, che il riferimento alla mancata iscrizione ad albi professionali, non essendo
questa necessaria ai fini dell’esercizio dell’incarico di amministratore, fosse non pertinente al tema
di discussione, concretizzandosi in accuse gratuite nei confronti della parte civile.
3.2 Tale esposizione argomentativa, oltre ad essere al limite dell’inadeguatezza a
giustificare le ragioni della decisione, è incoerente con il solido indirizzo di questa Corte, secondo il
quale il requisito della continenza, elemento costitutivo e limite del diritto di critica, non riguarda il
contenuto delle espressioni ma la forma della comunicazione, che non deve trascendere in
espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona
criticata. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 18170 dei 09/03/2015 Ud. (dep. 30/04/2015) Rv. 263460:
in tema di delitti contro l’onore, il requisito della continenza non può essere evocato come
strumento oggettivo di selezione degli argomenti sui quali fondare la comunicazione dell’opinione
al fine di costituire legittimo esercizio del diritto di critica, selezione che, invece, spetta
esclusivamente al titolare di tale diritto, giacché altrimenti il suo contenuto ne risulterebbe svuotato,
in spregio del diritto costituzionale di cui all’art. 21 Cost.. Il rispetto del canone della continenza
esige, invece, che le modalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla
comunicazione dell’informazione, e non si traducano, pertanto, in espressioni che, in quanto
gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del
soggetto criticato. Pertanto, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di
giustificazione del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa, ovvero alle modalità espressive
utilizzate e non al contenuto comunicato. Massime precedenti Conformi: N. 36602 del 2010 Rv.
248432.
3.3 Applicando tale condiviso principio al caso in esame, va osservato che la citazione nei
volantini incriminati della mancanza di titoli abilitativi da parte dell’amministratore, per quanto
impropria, non ha assunto caratteri in sé infamanti e/o umilianti, né appare carica di significati
aggressivi verso la persona dell’amministratore, riferendosi esclusivamente al suo operato in quanto
tale, ritenuto sbagliato in relazione alla circoscritta questione fiscale di interesse del condominio.
3.4 Per quanto riguarda l’immagine di Pinocchio, pure giudicata diffamante, essa appare
inquadrabile – come proposto in ricorso e ritenuto dai Giudici di Appello – nel diritto di satira, che la
giurisprudenza ha individuato e collocato nell’ambito della scriminante dell’esercizio di un diritto,
ex art. 21 Cost. e art. 51 c.p, fermi restando i limiti dell’inutile e gratuito disprezzo personale, che di
regola caratterizza il diritto di critica.
In tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 5695 dei 05/11/2014 Cc. (dep. 06/02/2015 ) Rv. 262531: in tema di
diffamazione a mezzo stampa, sussiste l’esimente del diritto di critica, quando le espressioni
utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in
un’argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti
riferiti e non si risolve in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. (Nella fattispecie, la S.C.
ha annullato il provvedimento del Tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le
espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo
personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come X, riferito alla vendita da
parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all’amministrazione di appartenenza). In senso
conforme N. 42643 del 2004 Rv. 230066, N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N. 37706 del 2013 Rv.
257255.
Con specifico riferimento al requisito della continenza dei modi espressivi simbolici
nell’esplicazione di attività di satira si è pronunciata questa Corte, in Sez. 5, Sentenza n. 37706 del
23/05/2013 Ud. (dep. 13/09/2013) Rv. 257255 : In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini del
riconoscimento dell’esimente prevista dall’alt. 51 cod. pen., qualora l’articolo contenga una critica
formulata con modalità proprie della satira, Il giudice, nel l’apprezza re il requisito della continenza,
deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico,
rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell’espressione, restando,
comunque, fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi superati quando
la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo.
3.5 Alla luce dei suindicati principi, nella fattispecie in esame l’uso della figura di P,
personaggio della cultura letteraria universale, noto per le sue bugie – invero tanto grandi da
risultare innocue per tutti se non per lo stesso autore – non risulta in sé dispregiativo, né la vignetta è
caratterizzata da tratti volgari. Nel contesto comunicativo ritenuto provato il suo riconoscibile
significato simbolico negativo appare riferito all’inaffidabilità dimostrata dall’amministratore nella
suddetta specifica questione fiscale e non rivolto al discredito gratuito della sua persona; sul punto
appare opportuno precisare che l’epiteto di bugiardo che I Giudici territoriali hanno attribuito al
disegno non appare coerente con le altre prove da essi esaminate.
4. Deve, infine, considerarsi che gli argomenti suscitati nei documenti ritenuti
diffamatori rivestivano un oggettivo interesse per i condomini cui erano rivolti, essendo collegati
alla ipotizzata possibilità – da parte dell’amministratore – che questi detraessero fiscalmente una
quota delle spese sostenute per il parcheggio. Tale possibilità, del resto, appare smentita dalla
competente Agenzia delle entrate – come emerge dagli atti allegati al ricorso – risultando, pertanto,
veritiera, nel caso specifico, la censura di ignoranza della legge fiscale mossa nei confronti della
parte civile tramite i materiali oggetto del processo e giudicati offensivi.
4.1 È condivisibile, pertanto, anche il profilo del ricorso che – in armonia con il consolidato
orientamento di questa Corte – ha censurato la motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha
considerato che le espressioni ritenute ingiuriose e diffamatorie erano in definitiva fondate su una
situazione di fatto rispondente a verità. In tal senso Sez. 5, Sentenza n. 7715 del 04/11/2014 Ud.
(dep. 19/02/2015) Rv. 264064 Massime precedenti Conformi; N. 3676 del 2011 Rv. 249700, N.
40930 del 2013 Rv. 257794, che hanno argomentato sul presupposto della veridicità delle notizie
e/o dei fatti come elemento essenziale del diritto di critica.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono deve giudicarsi che i fatti-reato attribuiti
all’imputato siano scriminati ai sensi dell’art 51 c.p., per il legittimo esercizio del diritto di critica e
la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché gli stessi fatti non costituiscono reato.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non costituiscono reato.
Deciso il 27 Maggio 2016
Il consigliere estensore
II Presidente

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *