Il condividente di un bene immobile che, durante il periodo di comunione, abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo giustificativo, deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione. Tali frutti, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile. Nella fattispecie, accertato che la convenuta aveva occupato l’immobile di cui l’attore era comproprietario sino alla data di vendita dello stesso nell’ambito del giudizio di divisione, si condannava la convenuta a corrispondere un’indennità di occupazione corrispondente al 50% del valore locativo accertato dal CTU.

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Possesso esclusivo di un bene in comunione – Bene immobile in comune – Condividente – Godimento dell’intero bene senza un titolo giustificativo – Corresponsione agli altri dei frutti civili – Determinazione – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA – Sentenza 12 gennaio 2016, n. 10

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Colazingari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2011 promossa da:

CA.FE. (…), con il patrocinio dell’avv. CO.PI., elettivamente domiciliato in CORSO (…) 10143 TORINO, presso il difensore avv. CO.PI.

ATTORE

contro

RI.TI. (…), con il patrocinio dell’avv. MA.EM., elettivamente domiciliato in VIA (…) 11100 AOSTA presso lo studio dell’avv. MA.EM.

CONVENUTO

MA.NA. (…) e LO.RO., rappresentati e difesi dall’avv. CE.SI., elettivamente domiciliati in Via (…) 11100 AOSTA presso il difensore avv. CE.SI.

INTERVENUTI

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai fini che qui interessano l’attore, il quale si è reso aggiudicatario della quota indivisa di degli immobili descritti in citazione (appartenenti per il residuo 1/2 a Ti.Ri. ed occupati in via esclusiva dalla medesima), chiede che gli venga riconosciuto il corrispettivo dell’occupazione degli immobili medesimi.

La convenuta afferma per contro di essere titolare del diritto di abitazione sulla quota trasferita a Ca.Fe. in forza di provvedimento di separazione personale dei coniugi anteriore all’acquisto da parte dell’attore.

In proposito si rileva peraltro, sulla scorta dei documenti prodotti dalla convenuta, che il predetto provvedimento è stato pronunciato il 31/7/2000 e non vi è prova che lo stesso sia stato trascritto.

Ne consegue che esso sarebbe stato potenzialmente opponibile al terzo acquirente solo nei limiti del novennio, periodo di tempo ormai trascorso, ciò che rende superfluo l’esame di qualsivoglia questione in termini di non contestazione o della necessità di promuovere azioni autonome volte a far accertare che la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente.

Ciò posto, è pacifico che la convenuta abbia occupato gli immobili di cui l’attore è comproprietario sino alla data di vendita degli stessi nell’ambito del giudizio di divisione.

E’ poi provato che l’attore, dopo aver richiesto nel gennaio 2011 che gli fosse consentito di accedere all’immobile al fine di procedere alla stima del valore del medesimo, dal 29 luglio 2011 ha altresì chiesto di poter disporre di una copia delle chiavi della casa e di potervi trascorrere un periodo di vacanza con la propria famiglia, richieste alle quali non risulta essere stato dato riscontro, ciò che dimostra agevolmente come in realtà all’attore sia stato precluso un qualsivoglia uso dell’immobile.

Si osserva poi che, per consolidata giurisprudenza, il condividente di un bene immobile che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo giustificativo deve corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della divisione; frutti che, identificantesi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile (S.C., Sez. 2, Sentenza n. 7716 del 02/08/1990; n. 7881 del 06/04/2011).

Ne consegue che, a far data dall’agosto 2011 e sino al 30/4/2015, la convenuta deve corrispondere un’indennità di occupazione pari a Euro 776,40 corrispondente al 50% del valore locativo accertato dal CTU e così complessivamente Euro 34.938,00 oltre ad interessi legali sulle somme mensilmente maturate sino al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei valori minimi per lo scaglione di riferimento, fermo restando quanto statuito in sede di progetto di distribuzione in relazione alle spese di procedura.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese nei confronti degli intervenuti, estranei alla presenta domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di pagamento di un’indennità di godimento esclusivo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna Ti.Ri. al pagamento in favore di Fe.Ca. della somma di Euro 34.938,00 oltre ad interessi legali sulle somme mensilmente maturate sino al soddisfo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.972,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese forfetarie.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Aosta il 12 gennaio 2016.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2016.

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