L’utente che si sia visto erogare servizi di luce e gas mai effettivamente richiesti alla nuova compagnia ed in base ad un contratto che non si è mai perfezionato ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e la compagnia deve annullare le fatture emesse, risarcire il danno non patrimoniale subito dall’utente oltre che le spese di giudizio.

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Giudice di Pace di Pisa, sez. civ., 25.7.2016 n. 624
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 227/16R.G. di questo Ufficio e promossa
DA
RI, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Longo ed elettivamente domiciliata nel suo studio
posto in Pisa, Lungarno Buozzi n. 13, giusta delega posta a margine dell’atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
Gn S.p.a., quale incorporante la GNL & G Srl in persona del suo legale rapp.te pro tempore Ing.
Piero Saulli rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Bona e Gino Mannocci ed elettivamente
domiciliata nello studio di quest’ultimo in Pisa, Via Crispi n. 16 per procura posta a margine della
comparsa di costituzione
CONVENUTA
Conclusioni per l’attore: “Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza,
accertare la responsabilità di GNL & G Srl per i fatti esposti in narrativa e concretizzatisi nell’aver
tentato di erogare i servizi di luce e gas mai voluti e richiesti dalla attrice ed in mancanza di un
valido contratto, e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla attrice nei confronti della
GNL & G Srl, annullando di conseguenza le fatture emesse (ft. X; X, per complessivi € 376,75) e le
richieste economiche successivamente vantate per € 136,67 (C).
condannare la predetta società a risarcire il danno (non patrimoniale, morale e/o esistenziale)
derivante dalla violazione da parte della compagnia del principio di buona fede nel rapporto
contrattuale ex art. 1175 c.c., e la violazione dei principi codificati nell’art. 1, capo 2, lett. e della
legge 30 luglio 1998, n. 281 e succ. mod., della correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti
contrattuali concernenti beni e servizi nei confronti dell’attrice-consumatore, e conseguentemente
dare e pagare, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e/o esistenziali,
subiti dalla attrice la somma che appare equa di € 500,00, o quella maggiore o minore che sarà
ritenuta di giustizia e/o d’equità.
Il tutto, in ogni caso, da contenersi nella somma indicata in euro 1.033,00.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, c.a.p. 4% ed i.v.a. 22% come
per legge”.
Con distrazione delle spese all’avvocato antistatario.
Conclusioni per la convenuta: Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito,
contrariis reiectis:
Nel merito:
a) Rigettare tutte le domande svolte della sig.ra RI perché infondate in fatto ed in diritto e/o
dichiarare cessata la materia del contendere.
In via subordinata riconvenzionale:
b) Condannare la sig.ra RI a versare in favore della GN S.p.a. la somma di Euro 200,74 ovvero
quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio e condanna del sig.ra RI per lite temeraria
ex art. 96 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 16 disp. att c.p.c.,
come riformati dalla L. 69/09; viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione
viene esposta in modo conciso, ricordando che nella redazione della motivazione della sentenza, il
giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione,
prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 n.
4 c.p.c. che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della
sua decisione, dovendo ritenersi per implicito-disattesi tutti gli argomenti, la tesi e i rilievi che,
seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il
percorso argomentativo seguito (Cass. n. 24542 del 2009).
**********
La domanda attrice è fondata e merita pieno accoglimento mentre la domanda riconvenzionale e per
lite temeraria proposta dalla convenuta dovrà essere disattesa.
La vicenda evocata in giudizio è rappresentata da alcuni punti pacifici tra le parti:
1) È pacifico che nessun contratto è mai intercorso tra l’attrice e la convenuta poiché la stessa ha
esercitato il diritto di ripensamento nei termini di legge;
2) È pacifico che nonostante il mancato perfezionamento del contratto GNL srl abbia dato
esecuzione al contratto;
3) È pacifico che l’attrice abbia contestato tale esecuzione chiedendo che fossero ripristinati i
rapporti con i precedenti gestori;
4) È pacifico che ciò sia avvenuto solo a distanza di mesi dalla contestazione avvenuta nel marzo
2015 e che, con comunicazione del 28.08.2015 la convenuta abbia informato la R che con
decorrenza 1.09.2015 il contratto sarebbe stato ripristinato senza alcun costo aggiuntivo;
Ad avviso del giudicante queste circostanze sono sufficienti a fondare un diritto risarcitorio in capo
all’attrice stante il comportamento di indubbia malafede da parte della convenuta dando esecuzione
ad un contratto che non si era perfezionato.
Nessun rilievo possono avere nel caso di specie e direttive dell’Autorità Garante sia perché, come
correttamente osservato dall’attrice, non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore,
sia perché non escludono (ne potrebbero) il legittimo diritto di quest’ultimo ad essere risarcito.
Invero la giurisprudenza ha ormai elaborato un consolidato indirizzo giurisprudenziale che
legittima, pur con una quantificazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il diritto del
consumatore rimasto vittima di meccanismi prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi, ad
essere risarcito per lo stato di apprensione legato a comportamenti illegittimi (come nel caso di
specie) del soggetto erogatore del servizio.
Tale quantificazione può essere accolta nella misura di € 500,00 come richiesto dall’attrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale la stessa dovrà essere disattesa giacché se è vero che la R ha
usufruito per un breve periodo della fornitura effettuata dalla convenuta, ciò è avvenuto non solo
senza ma addirittura contro il suo consenso.
P.Q.M.
Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,
Dichiara la responsabilità di GN spa quale incorporante la GNL & G Srl per i fatti esposti in
narrativa e conseguentemente che nulla è dovuto dalla attrice nei confronti della GNL & G Srl, con
il conseguenziale annullamento delle fatture emesse (ft. X per complessivi € 376,75) e le richieste
economiche successivamente vantate per € 136,67.
Condanna GNL &spa a risarcire il danno in favore dell’attrice nella misura che appare equa €
500,00.
Condanna GN spa al pagamento in favore dell’attrice delle spese e competenze di causa che tenuto
conto del valore della causa e dell’attività svolta liquida in complessivi € 960,00, di cui € 60,00 per
esborsi ed il resto per onorari, oltre spese generali 15%, oltre Iva e CAP come per legge da
corrispondere direttamente all’Avv. Giovanni Longo dichiaratori antistatario.
Rigetta la domanda riconvenzionale e per lite temeraria proposta da GN spa.
Così deciso in Pisa il 25.07.2016
Il Giudice di Pace.

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