L’operato dell’amministratore del condominio che, esorbitando dalle sue attribuzioni, abbia agito in giudizio senza essere autorizzato, può essere ratificato dalla assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica vale a sanare con effetti ex tunc l’attività compiuta, escludendo la nullità o inammissibilità della proposta azione.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile

Sentenza 12 novembre 2015, n. 23124
Data udienza 30 settembre 2015

Condominio – Controversie – Operato dell’ amministratore di condominio che abbia agito in giudizio senza essere autorizzato – Ratifica – E’ possibile – Effetti ex tunc – Azione di rivendica – Controversie – Ricorso per cassazione – Quesito di diritto – Fomulazione – Condizioni di validità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 19395-2009 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO VIA (OMISSIS) – (OMISSIS), IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– coutroricorrente –
avverso la sentenza n. 507/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Condominio di via (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) al fine di sentire accertare la proprieta’, esclusiva delle part. 948 e 950 e la comproprieta’ della part.949, e comunque il diritto di passo pedonale e carrabile sulle part. 948, 949 e 950, con condanna del (OMISSIS) a rimuovere qualsiasi ostacolo al passaggio e con autorizzazione al Condominio alla rimozione e alla recinzione, oltre alla condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni.
Si costituiva il (OMISSIS) il quale chiedeva il rigetto della domanda, eccependo riconvenzionale di usucapione.
Il Tribunale determinava il confine secondo la tesi dell’attore e condannava il convenuto a rimuovere il cancello e gli altri ostacoli posti sulla proprieta’ del Condominio. Respingeva la domanda risarcitoria.
Con sentenza dep. il 15 aprile 2009 la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dal convenuto.
Dopo avere qualificato come di rivendica e non di regolamento di confini l’azione proposta dal Condominio, i Giudici disattendevano l’eccezione di carenza di legittimazione processuale dell’amministratore, sollevata dal convenuto sul rilievo che l’assemblea ne aveva successivamente ratificato l’operato con efficacia retroattiva.
Nel merito, i Giudici ritenevano fondata la domanda alla stregua di quanto accertato dal CTU, evidenziando che le modifiche catastali effettuate nel 1967 erano divenute parti integranti dei contratti di vendita stipulati dai condomini e tenevano conto delle modifiche dei luoghi e della costruzione di una strada: ai fini dell’azione di rivendica, assumevano valore decisivo le risultanze dei titoli e cio’ a differenza di quanto avviene nell’azione di regolamento di confini; il consulente aveva dato valore preponderante al titolo e non alla misurazione attuale.
Per quel che concerneva la eccezione di usucapione, sollevata dal convenuto, la sentenza riteneva provata l’utilizzazione da parte dei condomini che erano transitati da via (OMISSIS) per accedere ai propri fondi senza chiedere alcuna autorizzazione, escludendo che il passaggio fosse avvenuto per mera tolleranza del convenuto ,- il Condominio aveva sempre effettuato il pagamento delle tasse di concessione sul passo carrabile.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il (OMISSIS) sulla base di quattro motivi illustrati da memorie. Resiste con controricorso l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. – Il primo motivo censura la sentenza che, nell’escludere il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore del Condominio, aveva attribuito erroneamente efficacia retroattiva alla ratifica da parte dell’assemblea.
1.2. Il motivo e’ infondato.
L’operato dell’amministratore del condominio che, esorbitando dalle sue attribuzioni abbia agito in giudizio senza essere autorizzato, puo’ essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere : la ratifica vale a sanare con effetti ex tunc l’attivita’ compiuta, escludendo la nullita’ o l’inammissibilita’ della proposta azione (S.U. 18331/2010)
2.1.- Il secondo motivo denuncia la erronea qualificazione della domanda, proposta come rivendica quando, non essendovi stata contestazione dei titoli ne’ del diritto di proprieta’ e comproprieta’ invocato dall’attore, l’azione aveva a oggetto la determinazione dell’estensione e dei confini: al riguardo i Giudici, erroneamente ritenendo il contrasto fra i titoli, avevano omesso ogni indagine.
Formula il seguente quesito di diritto: atteso che le domande attrici sub a) e b) sarebbero senza senso logico ove considerate nella, loro letterale formulazione, e tenuto presente che non sussiste contrasto fra titoli, se debbasi o meno interpretare tali conclusioni nel senso di identificare la volonta’ della parte in relazione alle finalita’ dalla stessa perseguite e cio’ in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio (cfr. Cass. 2467/06); 2) se tenuta presente la volonta’ della parte e le finalita’ perseguite dall’attore nonche’ la sostanza della pretesa cosi come e’ stata costantemente percepita dalle parti nel giudizio di primo grado e della loro condotta processuale, l’azione svolta dal condominio sia da qualificarsi come actio finium regundorum e non anche rei vindicatio (Cass. 18653/04).
1.2. -Il motivo e’ inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilita’ (articolo 375 c.p.c., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e qualora il vizio sia denunciato anche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Al riguardo va ricordato che, nel caso di violazioni denunciate ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 1), 2), 3) e 4), secondo il citato articolo 366 bis, il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimita’, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (SU 23732/07): non puo’, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso ne’ che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie, perche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’articolo 366 bis cod. proc. civ., secondo cui e’,invece, necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la Corte e’ chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, oltre all’effetto deflattivo del carico pendente, aveva inteso valorizzare,secondo quanto formulato in maniera esplicita nella Legge Delega 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 2, ed altrettanto esplicitamente ripreso nel titolo stesso del decreto delegato soprarichiamato. In tal modo il legislatore si era proposto l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi di ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale cui essi debbono corrispondere, giacche’ la formulazione del quesito di diritto risponde all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimita’, inteso come giudizio d’impugnazione a motivi limitati. In effetti, la ratio Ispiratrice dell’articolo 366 bis cod. proc. civ. era quella di assicurare pienamente la funzione, del tutto peculiare, del ricorso per cassazione, che non e’ solo quella di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una corretta decisione di quella controversia ma anche di enucleare il corretto principio di diritto applicabile in casi simili. Pertanto, il quesito di diritto di cui all’articolo 366 bis cod. proc. civ. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. Ne consegue che il quesito deve costituire la chiave di lettura. delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile – come si e’ detto – di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (S.U. 3519/2008).
Nella specie, non sono state ottemperate le prescrizioni del citato articolo 366 bis posto che il quesito e’ generico e certamente non risolutivo, laddove non contiene alcun riferimento alla fattispecie concreta esaminata e alla decisione della Corte ovvero al principio da essa affermato.
3. – Il terzo motivo censura la sentenza laddove aveva omesso di motivare circa il presunto contrasto fra titoli erroneamente aveva preso in considerazione non il frazionamento originario allegato negli atti di acquisto dei danti causa delle parti ma l’ingrandimento di una parte del detto frazionamento, in cui vi sono misurazioni non presenti nell’originale e che partono da fabbricati e manufatti non esistenti al momento di redazione dei rogiti di acquisto nel quale il confine era determinato con riferimento al fabbricato condominiale successivamente edificato e spostato piu’ a nord rispetto al confine originario.
4. – Il quarto motivo censura la sentenza laddove aveva ritenuto che i condomini transitassero sia prima che dopo la installazione del cancello, quando il cancello era stato realizzato dal convenuto nel 1970 prima della costruzione del fabbricato e i condomini avevano esercitato il passaggio solo dopo la costruzione del cancello.
5.- Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili ai sensi dell’articolo 366 bis cod. proc. civ.
Analogamente a quanto e’ previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a cio’ specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (S.U. 20603/07). In tal caso, l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che,incidendo nella erronea ricostruzione del fatto, sia stato determinante della decisione impugnata. Pertanto,non e’ sufficiente che il fatto controverso sia indicato nel motivo o possa desumersi dalla sua esposizione. La norma aveva evidentemente la finalita’ di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 al giudice di legittimita’, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato,non essendo compito del giudice di legittimita’ quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa e’ anche giudice del fatto. Si era, cosi’, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimita’ un inammissibile riesame del merito della causa.
Nella specie, i motivi non formulano il momento di sintesi con la separata indicazione del fatto controverso e del vizio di motivazione causalmente determinante della decisione.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre spese forfettarie e accessori di legge.

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