Comunione e condominio – Condominio – Parti comuni – Ascensore – Proprietà – Spese – Criterio di ripartizione – Art. 1124 c.c. – Regime di proprietà

La proprieta’ dell’ascensore e’ comune a tutti i condomini, salvo titolo diverso, e che il criterio di ripartizione delle relative spese contenuto nell’articolo 1124 c.c., non incide sul regime di proprieta’.

Si deve ritenere illegittima la delibera condominiale con la quale si approvi l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione dell’ascensore con la partecipazione dei soli condomini comproprietari degli appartamenti situati dal primo all’ultimo piano e con esclusione dei proprietari del piano ammezzato e dei negozi sottostanti.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 14 luglio 2015, n. 14697

 

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