Locazione – Obbligazioni del locatore – Vizi della cosa locata – Conosciuti o facilmente riconoscibili – Implicita rinunzia a farli valere – Configurabilità – Condizioni – Conseguenze – Domanda di risoluzione o di risarcimento da parte del conduttore – Inammissibilità – Fondamento

 

Allorquando il conduttore, all’atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l’esatto adempimento, né avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell’eventuale riduzione dell’uso pattuito ovvero accollandosi l’onere delle spese necessarie per adeguare l’immobile locato all’uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso

 Corte di Cassazione, Sezione 3 civile – Sentenza 20 maggio 2015, n. 10282

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