È inesistente la notifica tramite poste private degli atti di riscossione emessi dal gestore del servizio rifiuti.

Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Enna con la sentenza 190/3/15 ed altre identiche emesse nelle controversie seriali proposte da alcuni utenti contro l’ATO rifiuti, il gestore “privato” del servizio di raccolta rifiuti e fatturazione.

Fonte: altalex

 

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