La detenzione qualificata derivante dal comodato, per la sua naturale precarietà, è meno garantita dalla legge rispetto a quella conseguita dal conduttore di un contratto di locazione, il silenzio nella suddetta disciplina in ordine alla posizione del comodatario non può essere intesa nel senso di garantirgli la stessa protezione prevista per il conduttore.

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Tribunale di Taranto

Sezione II

Sentenza 23 gennaio 2015, n. 200

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO – II SEZIONE

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6673 R.G. anno 2013 Affari Civili Contenziosi promossa da:

Fallimento della X. S.A.S. di G. F. & C. e del sig. F. G., di persona – rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Ostilio;

CONTRO

C. G. ed A. P. – rappresentati e difesi dall’avv. Stella Cazzolla ;

OGGETTO: “Comodato”.

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA

Il Fallimento della X. S.A.S. di G. F. & C. e del sig. F. G., di persona, con ricorso depositato in data 25-10-2013, affermava che il fallito risultava proprietario, fra gli altri, dei seguenti immobili: l’appartamento sito in Y. alla via K. n. ** al primo piano, ed il locale commerciale sito in Y. alla via W. n. **, al piano terra.

Il fallito, aggiungeva l’istante, dichiarava che aveva concesso nel gennaio 2006 i predetti beni in comodato gratuito decennale ai sig.ri C. G. e A. P., rispettivamente padre e madre del fallito.

Nel presupposto che ai sensi dell’art. 2923, c.c. il comodato, peraltro gratuito e di data non certa, non fosse opponibile al fallimento, da intendersi infatti come un pignoramento generale di tutti i beni del fallito, l’attore chiedeva che le controparti fossero condannate al rilascio dei suddetti beni.

L’istante chiedeva altresì che le parti convenute fossero condannate al pagamento di un equo indennizzo per l’occupazione dei predetti immobili fin dalla data del fallimento, intervenuto in data 06-06-2012, anzi fino a due anni prima ex art. 64 della legge fallimentare.

LA DIFESA RESISTENTE

I comodatari costituendosi eccepivano l’incompetenza del giudice adito, posto che la domanda doveva essere proposta davanti al giudice delegato nelle forme prescritte dagli art. 93 e 103 della L.F.

Nel merito eccepiva che il comodato era di data certa anteriore al fallimento, come poteva desumersi dalla presenza, sull’allegata scrittura privata, del timbro postale recante la data del 27-01-2006.

IL PROCESSO

Senza necessità di istruzione orale, all’udienza del 21-01-2015 la causa veniva discussa e decisa.

LA QUESTIONE DELLA INCOMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 23

Quando si tratta di azioni proposte dal fallimento nei confronti di terzi, ai sensi del combinato disposto ex art. 24, 51 93 e 103 della legge fallimentare, non soggiacciono alla forma del rito speciale, previsto dalla seconda delle predette norme, e che si svolge davanti al giudice delegato.

La competenza funzionale del giudice delegato infatti ha un senso quando si tratta di azioni tese ad ottenere una somma o a rivendicare un bene esistente nella massa; ma se è il fallimento ad agire – ad esempio con decreto ingiuntivo per il pagamento di somme o per risarcimento dei danni o con azione petitoria od anche, come in questo caso, con azione di risoluzione e conseguente rilascio di bene – residua pur sempre la competenza del giudice ordinario.

IL DIRITTO DEL COMODATARIO NON È MAI OPPONIBILE AL FALLIMENTO, A PRESCINDERE DELLA SUA DURATA ED ANCHE QUANDO SIA DI DATA CERTA ANTERIORE

Leggendo l’art. 2923 c.c., che riguarda il pignoramento – ma il disposto normativo è da intendersi esteso al fallimento, che è infatti una forma di pignoramento generale, come ricordava la difesa istante – ci si accorge che per l’opponibilità al terzo acquirente, in sede di vendita forzata, viene presa in considerazione la detenzione qualificata derivante dalla locazione, ossia da un contratto oneroso, mentre nulla viene detto con riferimento al comodato.

Se si considera che la detenzione qualificata derivante dal comodato, per la sua naturale precarietà, è meno garantita dalla legge rispetto a quella conseguita dal conduttore di un contratto di locazione, il silenzio nella suddetta disciplina in ordine alla posizione del comodatario non può essere intesa nel senso di garantirgli la stessa protezione prevista per il conduttore.

Né è possibile un’interpretazione analogica, trattandosi di fatti diversi: in un caso un contratto oneroso, nell’altro una forma di liberalità.

Un argomento contrario sotto altro profilo non può desumersi dal disposto ex art. 64 della legge fallimentare, secondo cui: “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori al fallimento, gli atti a titolo gratuito…”; nel senso cioè di essere autorizzati a ritenere, per effetto di questo disposto normativo, che gli atti di comodato più risalenti rispetto ai due anni dal fallimento, come quello in esame, la regola sarebbe quella della conservazione della loro efficacia sino alla scadenza del termine di durata prevista nel comodato.

Ad escludere siffatta interpretazione infatti depone il rilievo che la predetta norma contempla gli atti di vera e propria disposizione di un bene del fallito a titolo gratuito, come reso evidente dalla sua seconda parte: “…esclusi i regali d’uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopi di utilità sociale, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante”.

Senza contare che in tema di rapporti obbligatori pendenti alla data del fallimento, quale quello che si originerebbe dal comodato, e la cui durata vada naturalmente al di là del fallimento, la legge fallimentare detta non a caso agli art. 72 e ss. un’apposita disciplina, ben diversa da quella prevista dal citato art. 64.

Ed anche in questa diversa disciplina, verso la quale l’interprete deve guardare, il legislatore nulla dice per il contratto di comodato.

Né poi può applicarsi al caso in esame la regola fissata per le locazioni dall’art. 80 della legge fallimentare, atteggiandosi, come sopra si è già detto, il comodato come un caso diverso e non analogo.

Non essendo stata allora dettata una norma ad hoc per il comodato, trova applicazione in via estensiva il disposto ex art. 1809, II co.., c.c., secondo cui anche quando il termine di durata del comodato non sia cessato, è ammesso il recesso del comodante in caso di urgente e impreveduto bisogno; e non si può negare che in caso di sopravvenuto fallimento soprattutto, oltre che di pignoramento, il comodante fallito, nella persona del curatore, abbia urgente bisogno della restituzione immediata del bene.

La stessa conclusione dell’inopponibilità del comodato, peraltro, va ammessa con riguardo al caso della stessa semplice vendita del bene, non potendosi anche in questo caso applicarsi in via analogica al comodato la regola dell’opponibilità prevista per la locazione dall’art. 1599, I co., c.c..-

Deve allora ritenersi che il diritto del comodatario sia destinato a cedere sempre, a prescindere dalla durata e della sua certa anteriorità, quando il bene venga pignorato ed a maggior ragione quando si verifica il fallimento.

IL DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE

Si deve considerare dimostrata la certa anteriorità del comodato rispetto al fallimento, non essendo stata minata l’efficacia probatoria della certificazione postale allegata dai resistenti.

Se allora fino al fallimento il comodato deve intendersi efficace, per la sua pacifica gratuità non può tuttavia ammettersi una domanda tesa al pagamento di un equo indennizzo a titolo di occupazione.

Può invece ammettersi che l’efficacia della predetta domanda decorra dalla vana richiesta di restituzione del bene, ossia dal 16-07-2013, e non quindi dal preventivo fallimento e meno che mai dai due anni prima, come sostenuto dalla difesa istante.

Solo dalla predetta domanda la detenzione infatti, ex art. 1809, II co.., c.c., diveniva indebita e quindi può dirsi che sorgesse il diritto per il fallimento di ottenere una equa indennità.

Per quel che concerne il quantum, in via equitativa può stabilirsi, tutto considerando, sia per l’appartamento sia per il locale commerciale, la misura dell’indennizzo in euro 200,00 mensili per ciascuno ed a far data dal 16-07-2013.

Le spese del processo seguono la prevalente soccombenza dei resistenti si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche dell’effettiva attività svolta.

P.T.M.

Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Fallimento della X. S.A.S. di G. F. & C. e del sig. F. G., in persona del curatore, con ricorso depositato in data 25-10-2013, nei confronti dei sig.ri C. G. e A. P., rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Accoglie la domanda principale e condanna i convenuti in solido al rilascio degli immobili di cui al comodato dedotto in giudizio: l’appartamento sito in Y. alla via K. n. ** al primo piano ed il locale commerciale sito in Y. alla via W. n. **, al piano terra;

Condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 400,00 mensili dal 16-07-2013 fino alla data del rilascio;

Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali sopportate dall’attore, che si liquidano, in suo favore, in euro 480,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Riserva giorni 5 per il deposito della sentenza ex art. 429, I co., c.p.c.-

Il giudice dott. Claudio Casarano

Fonte: altalex

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