Nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’art. 873 C. C. o da norme regolamentari di esso integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato, come la scala esterna in muratura anche se scoperta, quando presenta connotati di consistenza e stabilità ed emerge in modo sensibile al di sopra del livello del suolo.

 

T.A.R. Basilicata, Sez. I, 2 ottobre 2013, n. 574

N. 00574/2013 REG.SEN.

N. 00417/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 417 del 2012, proposto dal Dott. Antonio Ruggieri e dal Dott. Michele Fanelli, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fernanda Chiarelli ed Eustachio Mauro Francione, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto, ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm., in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrica Onorati, come da mandato a margine dell’atto di costituzione ed in virtù della Del. G.M. n. 496 del 14.12.2012, con domicilio eletto in Potenza Piazza Mario Pagano n. 118 presso lo studio dell’Avv. Francesco Matteo Pugliese;

nei confronti di

-Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Faraone, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 12 presso lo studio dell’Avv. Enzo Faggella;
-Vincenzo Autera, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 ed in variante (al permesso di costruire del 16.12.2005), rilasciato dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera al Sig. Vincenzo Autera ed al Sig. Giovanni Gravela, nella qualità di legale rappresentante p. t. della Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l., datato 9.9.2011, ritirato il 29.5.2012 e conosciuto dai Dott. Antonio Ruggieri e Michele Fanelli in data 18.9.2012;

nonché per il risarcimento

dei danni ex artt. 30 Cod. Proc. Amm., 1218, 2043 e 2058 C.C. e 28 della Costituzione, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione ex art. 1224, comma 2, C.C.:

a) prioritariamente per reintegrazione ed in forma specifica;

b) subordinatamente e/o in via concorrente, nel caso di mancata integrale riparazione per reintegrazione ed in forma specifica, in forma equivalente, con riferimento alle spese legali e consulenziali sostenute ed ai danni, relativi al deprezzamento del valore degli immobili frontistanti, di proprietà dei Dottori Antonio Ruggieri e Michele Fanelli, derivante dalla riduzione di luce e visibilità e dei parametri di vivibilità;
Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Matera e della Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 settembre 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi gli Avv.ti Fernanda Chiarelli, Francesco Matteo Pugliese, su delega dell’Avv. Enrica Onorati, e Vittorio Faraone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

I Dott. Antonio Ruggieri e Michele Fanelli sono comproprietari del terreno foglio di mappa n. 113 particella n. 4, avente una superficie di 1.360 mq., sito nella Località San Francesco del Comune di Matera e ricadente nell’ambito del Lotto n. 8 del Piano di Lottizzazione approvato con Del. C.C. n. 220 del 6.1.1983, sul quale è stato costruito un edificio plurifamiliare di tipo b2, censito in Catasto con le subparticelle nn. 1, 3, 4 e 7, di proprietà del Dott. Antonio Ruggieri, e nn. 2, 4, 6 e 8, del Dott. Michele Fanelli.

Più precisamente, tale immobile è stato costruito in virtù di 8 concessioni edilizie, di cui l’ultima risalente al 20.6.1990, dai coniugi Orsi-Monteleone, cioè le subparticelle nn. 1, 3, 4 e 7, poi acquistate dal Dott. Antonio Ruggieri per Decreto di trasferimento del Pretore di Matera del 7.9.1998 in seguito ad asta pubblica (è di proprietà del Dott. Ruggieri anche la particella n. 140 di 10 mq.), e dai coniugi Orsi-Camerini, cioè le subparticelle nn. 2, 4, 6 e 8, poi acquistate dal Dott. Michele Fanelli con atto pubblico di compravendita del 27.1.1999, con allegato certificato del Comune di Matera, attestante la conformità della costruzione alle predette concessioni edilizie.

Dello stesso Lotto n. 8 fanno parte, oltre alla particella n. 279 di 20 mq. di proprietà dell’ENEL (dove è stata è allocata la cabina di trasformazione elettrica in muratura), anche le particelle nn. 211, 213 e 214, per complessivi 1.910 mq., acquistate dal Sig. Vincenzo Autera con atto di compravendita immobiliare del 30.12.1994 (ove sono stati costruiti due fabbricati isolati di tipo A, per complessivi 3.348,90 mc.), ed infine le particelle nn. 210 e 212, aventi una superficie complessiva di 910 mq., acquistate dal Sig. Giovanni Gravela con atto di compravendita immobiliare del 23.6.2000.

Con riferimento alle predette particelle nn. 210, 211, 212, 213 e 214 va rilevato che gli originari proprietari Sigg. Orsi Raimondo e Pistone Pietro avevano presentato un progetto per la realizzazione di un fabbricato di tipo b2, che doveva essere costruito per metà sulle particelle nn. 211, 213 e 214 e per l’altra metà sulle particelle nn. 210 e 212, avente una volumetria di 5.260,30 mc., composto di tre livelli e 10 alloggi, oltre ad un piano seminterrato adibito a portico, garages e cantine, e che rispettava le distanze dai fabbricati esistenti e dai confini.

Tale progetto veniva approvato dalla Commissione Edilizia comunale in data 14.12.1990, ma la concessione edilizia non veniva più ritirata.

In data 16.12.2005, il Comune di Matera rilasciava al Sig. Giovanni Gravela un permesso di costruire, che prevedeva la realizzazione della metà del suddetto edificio, già progettato dai Sigg. Raimondo Orsi e Pietro Pistone.

Tale permesso di costruire veniva impugnato dal Sig. Vincenzo Autera dinanzi a questo Tribunale, il quale con Sentenza n. 202 del 15.5.2009 dichiarava irricevibile il ricorso, richiamando le precedenti Sentenze nn. 515 e 517 del 4.9.2007 e n. 337 del 27.6.2008, secondo cui il combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 6, penultimo ed ultimo periodo, DPR n. 380/2001 e 29 e 41, comma 2, Cod. Proc. Amm., dopo l’espressa abrogazione da parte dell’art. 136, lett. a), dello stesso DPR n. 380/2001 dell’art. 31, comma 9, L. n. 1150/1942, va interpretato nel senso che il termine decadenziale di 60 giorni di impugnazione del permesso di costruire, inizia decorrere, oltre che in seguito alla pubblicazione dello stesso nell’Albo Pretorio, dall’esposizione nel cantiere del cartello con l’indicazione dei suoi estremi.

Successivamente, in data 17.5.2011, il Sig. Vincenzo Autera ed il Sig. Giovanni Gravela, nella qualità di legale rappresentante della Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l., chiedevano il rilascio di un permesso di costruire in variante a quello sopra indicato, rilasciato 16.12.2005, che prevedeva l’ampliamento dell’edificio già autorizzato, da eseguire, oltre che sulle particelle nn. 210 e 212, di proprietà della Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l., anche sulla particella n. 213, di proprietà del Sig. Vincenzo Autera.

In data 9.9.2011, il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Matera rilasciava ai richiedenti sia il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, “relativo ai lavori già eseguiti al fabbricato sito” sulle particelle nn. 210 e 212 e 213, “già autorizzati con il permesso di costruire del 16.12.2005”, sia il permesso di costruire in variante per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni” sulle particelle nn. 210 e 212 e 213, “già autorizzato con il permesso di costruire del 16.12.2005, in conformità dell’allegato progetto approvato che forma parte integrante del presente atto”.

Tale permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 ed in variante (al permesso di costruire del 16.12.2005), datato 9.9.2011, veniva però ritirato soltanto il 29.5.2012 e mai inserito nel cartello di cantiere e perciò veniva conosciuto dai Dott. Anotonio Ruggieri e Michele Fanelli in data 18.9.2012, nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, attivato dai medesimi dinanzi al Tribunale Civile di Matera: precisamente durante le operazioni peritali effettuate dal C.T.U. Arch. Aldo De Nittis.

Quest’ultimo permesso di costruire è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 12.11.2012), deducendo:

1) violazione degli artt. 10, 85 e 86 delle NTA del cd. PRG Nigro, adottato il 23.2.2000 ed approvato il 20.12.2006, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione, approvato con Del. C.C. n. 220 del 6.1.1983, degli artt. 31, 32 e 36 DPR n. 380/2001, dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 3 L. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e/o errata o insufficiente motivazione, carenza di istruttoria e travisamento e/o omessa considerazione o considerazione erronea o fuorviante dei presupposti di fatto e di diritto e violazione di autolimite e del giusto procedimento. Con il provvedimento impugnato sarebbero state autorizzate una superficie di copertura ed una volumetria eccedenti rispetto a quelle massime consentite ed inoltre violate le norme in materia di distanze dai confini e dal fabbricato di proprietà dei ricorrenti;

2) violazione degli artt. 31, 32 e 36 DPR n. 380/2001 ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei requisiti, incompletezza e malgoverno dell’azione amministrativa e violazione del giusto procedimento. In realtà le violazioni commesse costituivano casi di difformità totale e/o variazioni essenziali che non potevano essere sanati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Si è pure costituita in giudizio la Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l., la qaule oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso.

Con Ordinanza n. 190 del 5.12.2012 questo Tribunale ha respinto l’istanza di provvedimento cautelare.

All’Udienza Pubblica del 19.9.2013 la causa passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va rilevato che il silenzio rigetto, formatosi sull’istanza di sanatoria, presentata dai controinteressati il 17.5.2011, è stato implicitamente annullato con l’impugnato permesso di costruire.

Inoltre, va puntualizzato che con l’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 può essere sanato qualunque abuso edilizio e perciò anche gli interventi completamente abusivi e/o le difformità totali o con variazioni essenziali dal rilasciato permesso di costruire, se sussiste la doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Nel merito, il presente ricorso risulta infondato.

Il Piano di Lottizzazione dei 13 lotti (aventi una superficie complessiva di 46.394 mq.), tra cui anche il lotto n. 8 di cui è causa (avente una superficie complessiva di 4.200 mq.), della Località San Francesco, approvato con Del. C.C. n. 220 del 6.1.1983, è scaduto il 31.8.1993, cioè dopo 10 anni dalla sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica.

Ma con il cd. PRG Nigro, adottato il 23.2.2000 ed approvato il 20.12.2006, l’intera Località San Francesco è stata classificata AUDP 23, cioè area urbana a disciplina pregressa, e l’art. 86 comma 1, delle relative NTA ha statuito che tale PRG faceva “propria la disciplina urbanistica generale o vigente, talché quest’ultima, alla naturale scadenza si intende rinnovata come disciplina generale per il periodo di vigenza del Piano”.

Al riguardo, va pure evidenziato che alla controversia in esame non si applica l’art. 44, comma 1, L.R. n. 23/1999, secondo cui in caso di mancata convocazione della Conferenza entro il 30.6.2007 si potevano consentire soltanto gli interventi di cui all’art. 9 DPR n. 380/2001, facendo espressamente salve le norme più restrittive “fra l’art. 9 DPR n. 380/2001 e le previsioni dello strumento urbanistico vigente, che resta tale, con le predette misure limitative fino all’approvazione del Regolamento Urbanistico”, dal momento che tale norma regionale specificava altrettanto espressamente che erano “fatti salvi i permessi di costruire ed i Piani Attuativi in corso di validità”.

Pertanto, poiché la controversia in commento attiene alla fase esecutiva di un permesso di costruire ancora in corso di validità, il predetto l’art. 44, comma 1, L.R. n. 23/1999 non trova applicazione.

Quindi, in virtù del citato art. 86, comma 1, delle NTA del cd. PRG Nigro, i terreni di cui è causa foglio di mappa n. 113, particelle nn. 211, 213 e 214 di proprietà Autera Vincenzo e particelle nn. 210 e 212 di proprietà della Punto Casa-Vacanze Investimenti S.r.l. risultano disciplinati dalle NTA del Piano di Lottizzazione, approvato con Del. C.C. n. 220 del 6.1.1983.

E con riguardo al Lotto n. 8 che ci occupa, è previsto l’indice di fabbricabilità di 2,05 mc./mq. con le seguenti tipologie edilizie:

1) casa isolata monofamiliare o bifamiliare di tipo A, avente: un numero massimo di 2 piani, compreso il piano terra o il piano rialzato; l’altezza massima di 7,40 m.; la superficie minimo del lotto di 600 mq.; la superficie coperta non superiore ad 1/3 dell’area del lotto; il distacco dai confini e dalle strade di minimo 5 m.; ed il distacco dai fabbricati di minimo 10 m.;

2) casa plurifamiliare a divisione orizzontale o verticale di tipo B1, avente le medesime caratteristiche della casa di tipo A, eccetto l’aumento dell’altezza massima da 7,40 m. a 9,90 m., nel caso di realizzazione di “un portico passante”, che “solo per 1/2 della superficie coperta” poteva “essere chiuso ed utilizzato per garages o scale con altezza massima netta di 2,50 m. o negozi/botteghe con altezza massima netta di 3,50 m.;

3) casa plurifamiliare a divisione orizzontale o verticale di tipo B2, avente le medesime caratteristiche della casa di tipo B1, eccetto la diminuzione della superficie coperta da 1/3 ad 1/5 dell’area del lotto.

Con la puntualizzazione che per tutti i predetti tipi A, B1 e B2: a) poteva essere tollerata una maggiore altezza per il fronte a valle rispetto a quello a monte, nel caso di terreno in pendenza la cui differenza di quota tra monte e valle della costruzione non superava i 2,50 m.; b) “le autorimesse e gli accessori devono trovare posto nel corpo di fabbrica stesso a piano terra o piano seminterrato” e dovevano avere la superficie minima di 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione; c) “nel caso si debba realizzare una rampa di accesso ad un eventuale seminterrato, la maggiore altezza del fabbricato in corrispondenza della rampa non è da determinarsi né ai fini volumetrici, né ai fini delle altezze massime previste”.

Questo essendo il quadro fattuale e normativo della fattispecie va innanzitutto, precisato che non risulta condivisibile la tesi dei ricorrenti, secondo cui le autorimesse non possono essere realizzate in piani completamente interrati: tanto in base alla suddetta prescrizione secondo cui le autorimesse “devono trovare posto nel corpo di fabbrica stesso a piano terra o piano seminterrato” che non può essere interpretata in modo tassativo non rinvenendosi negli strumenti urbanistici attuati l’assoluto impedimento alla costruzione di immobili completamente interrati, i quali non assumono alcun rilievo, oltre che dal punto di vista volumetrico, anche con riferimento alle distanze dai confini, dalle strade e dai fabbricati.

Inoltre, va puntualizzato che la prescritta distanza di 10 m. dai fabbricati non può essere applicata con riferimento alla cabina ENEL, installata sul terreno foglio di mappa n. 113, particella n. 279, in quanto tale opera di urbanizzazione non può essere qualificata come fabbricato della lottizzazione.

Va pure rilevato che il progetto autorizzato con l’impugnato permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 ed in variante al permesso di costruire del 16.12.2005 non viola le suddette distanze minime di 5 m. dai confini e dalle strade e di 10 m. dai fabbricati.

A riprova di ciò, va evidenziato che il CTU Arch. Aldo De Nittis, nominato nell’ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo dinanzi al Tribunale Civile di Matera, con la perizia del 19.10.2012 ha attestato che l’unica violazione in tema di distanze consiste nella costruzione di una scala esterna, posta a 3,80 m. dal confine ed a 7,05 m. dal fabbricato dei ricorrenti.

Al riguardo, va statuito che nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall’art. 873 C. C. o da norme regolamentari di esso integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato, come la scala esterna in muratura anche se scoperta, quando presenta connotati di consistenza e stabilità ed emerge in modo sensibile al di sopra del livello del suolo (cfr. Cass. Civ. Sez. II Sent. n. 1966 del 30.1.2007; TAR Bari Sez. III Sent. n. 1219 del 21.6.2012; CONTRA TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 505 del 25.3.2008, che richiama le Sentenze Cass. Civ. Sez. II n. 14379 del 21.12.1999 e n. 5467 dell’8.9.1986).

Il vigente art. 10 delle N.T.A. del P.R.G. non contraddice il suddetto principio giurisprudenziale, quando stabilisce che la distanza degli edifici dai confini e dalle strade va “misurata nel punto di massima sporgenza della parete delle edificio, di logge, balconi, etc.”, attesocchè, anche se non vengono citate espressamente le scale esterne scoperte, dalla parola abbreviata “etc.” si desume agevolmente che la predetta norma urbanistica, al fine di evitare un lungo elenco, intende riferirsi a tutti i corpi aggettanti e perciò anche alle scale esterne scoperte, che sono materialmente unite alla parete dell’edificio, come le logge ed i balconi.

Ma, poiché dalla documentazione acquisita in giudizio non risulta che il progetto, assentito con l’impugnato permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 ed in variante (al permesso di costruire del 16.12.2005), prevedeva che le predette scale esterne scoperte erano posizionate ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta di minimo 5 m. ed ad una distanza dai fabbricati inferiore a quella prescritta di minimo 10 m., deve ritenersi che la violazione delle N.T.A. del P.d.L., approvato con Del. C.C. n. 220 del 6.1.1983, assume la configurazione di un abuso edilizio, in quanto non autorizzata dall’impugnato permesso di costruire.

Comunque, nella specie, il Comune di Matera ha l’obbligo di ordinare la demolizione delle scale esterne, già realizzate, ed il loro arretramento fino a 5 m. dal confine e 10 m. dalle adiacenti costruzioni compreso quella dei ricorrenti.

Anche per gli altri abusi edilizi, ai quali si riferiscono i ricorrenti ed il loro CTP Ing. Giovanni Losito alle pagg. 26 e 27 della Relazione Tecnica del 16.11.2012, per ulteriori difformità rispetto anche all’impugnato permesso di costruire e non sanate con tale provvedimento, il Comune di Matera, ai sensi degli artt. 31-34 DPR n. 380/2001 dovrà ingiungerne la demolizione oppure, in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, la sanzione amministrativa di cui all’art. 34, comma 2, DPR n. 380/2001, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte costruita in conformità.

Neppure possono essere accolte le denunciate violazioni sia del predetto parametro della superficie coperta di 1/5 dell’area del lotto, tenuto conto della circostanza che l’immobile contemplato dall’impugnato permesso di costruire è una casa plurifamiliare a divisione orizzontale o verticale di tipo B2, sia del suddetto indice di fabbricabilità di 2,05 mc./mq..

Al riguardo, va innanzitutto precisato che, ai fini del calcolo sia della superficie coperta di 1/5 dell’area del lotto, sia dell’indice di fabbricabilità di 2,05 mc./mq., non può tenersi conto della particella n. 279, di 20 mq., dove è stata installata la cabina di trasformazione elettrica in muratura, in quanto di proprietà dell’ENEL.

Sempre in via preliminare, va specificato che la superficie di massima copertura e l’indice di fabbricabilità vanno riferiti ai terreni asserviti all’edificazione, non potendo le eventuali superficie di copertura e volumetrie ancora non sfruttate all’interno dell’intero lotto n. 8 di cui è causa essere utilizzate dai proprietari di altri terreni già saturi.

Perciò, ai fini del calcolo dei due predetti parametri urbanistici, possono essere considerate soltanto le particelle nn. 210, 212 e 213, aventi una superficie complessiva di 1.658 mq..

Dalla citata Relazione Tecnica del 16.11.2012, redatta dall’Ing. Giovanni Losito, risulta che il fabbricato, autorizzato con l’impugnato permesso di costruire, occupa 333,71 mq., ma 1/5 dell’intera predetta superficie di 1.658 mq. risulta pari a 331,60 mq. e perciò superiore di 2,11 mq. a quello massimo prescritto dalle N.T.A. del P.d.L., approvato con Del. C.C. n. 220 del 6.1.1983.

Ma anche tale violazione va qualificata come abuso edilizio, attesocchè con l’impugnato permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 ed in variante (al permesso di costruire del 16.12.2005) il Comune di Matera non ha autorizzato la superficie di copertura di 333,71 mq., per cui deve ritenersi che il predetto permesso di costruire sia stato rilasciato nel rispetto della superficie di copertura massima di 331,60 mq..

Orbene, ai sensi dell’art. 31, comma 1, DPR n. 380/2001 sono qualificati “interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. Mentre, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), L.R. n. 28/1991 costituisce variazione essenziale ex art. 32 DPR n. 380/2001 l’aumento della superficie “di oltre 15% per edifici fino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 6% per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2,5% per edifici con superficie maggiore di 1500 mq.”. Nella specie, l’aumento della superficie coperta è stato inferiore alle predette soglie percentuali e, quindi, trattasi di una difformità parziale dal permesso di costruire, in quanto non sussistono i presupposti della difformità totale e/o delle variazioni essenziali..

Pertanto, deve ritenersi che la fattispecie in commento risulta disciplinata dai primi due commi dell’art. 34 DPR n. 380/2001.

Secondo questo Tribunale (cfr. per es. TAR Basilicata Sentenze n. 340 del 27.6.2008 e n. 779 del 14.9.2005) “in caso di interventi edilizi eseguiti in parziale difformità, l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, in quanto la sanzione demolitoria ha natura di diffida e presuppone solo un giudizio di tipo analitico-ricognitivo dell’abuso commesso”, mentre la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 34, comma 2, DPR n. 380/2001, può essere adottata “soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione” ed il Comune ha accertato che “la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità”.

Pertanto, il Comune di Matera dovrà ordinare la demolizione di 2,11 mq. di superficie occupata in più dall’edificio di cui è causa, al fine di ripristinare il citato parametro urbanistico della superficie coperta di 1/5 dell’area del lotto, e soltanto, se la demolizione non può essere eseguita senza danneggiare restanti 331,60 mq. di superficie coperta, può essere sostituita con la sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, DPR n. 380/2001.

Mentre, nella specie, non può trovare applicazione il comma 2 ter dell’art. 34 DPR n. 380/2001 (introdotto dall’art. 5, comma 2, lett. a, n. 5 D.L. n. 70/20011 conv. nella L. n. 106/2011), il quale prevede che “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali”, attesocchè tale eccedenza nella misura massima del 2% non può comunque violare i parametri urbanistici stabiliti dagli strumenti urbanistici, come il rapporto di superficie massima coperta del lotto edificabile.

Per quanto riguarda la volumetria, va rilevato che dalla tabella, contenuta delle N.T.A. del P.d.L. della Località san Francesco, risulta che la superficie edificabile dell’intero Lotto n. 8 è di 4.200 mq. e, pertanto, la volumetria massima consentita di 8.610 mc. (superficie totale di 4.200 x indice di fabbricabilità di 2,05 = 8.610 mc.).

Mentre, la volumetria massima consentita su tutti i terreni, di proprietà dei contro interessati, cioè sulle particelle nn. 210, 211, 212, 213 e 214, aventi una superficie complessiva di 2.820 mq., risulta pari a 5.781 mq.; ma le particelle nn. 211, 213 e 214 di proprietà Autera Vincenzo, sono state già impegnate con la costruzione di due fabbricati isolati di tipo A, aventi una volumetria complessiva di 3.348,90 mc., per cui residua una volumetria massima consentita di 2.432,10 mc..

Dalla Relazione Tecnica del 16.11.2012, redatta dal Consulente Tecnico dei ricorrenti, risulta che l’impugnato permesso di costruire ha autorizzato una volumetria complessiva di 2.774,63 mc. e perciò superiore di 342,53 mc. rispetto alla volumetria massima consentita. Ma dalla predetta volumetria calcolata in 2.774,63 mc. va detratta la volumetria del piano interrato adibita a box di 565,88 mq., attesocchè ai sensi dell’art. 2, lett. c), L.R. n. 8/2002 devono essere considerati volumi “interrati” “i piani la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale totale”.

Né al riguardo, non può condividersi la tesi dei ricorrenti, secondo cui il predetto art. 2, lett. c), L.R. n. 8/2002 può applicarsi soltanto nei casi di interventi di recupero degli esistenti locali interrati e/o seminterrati, ma non alle costruzioni nuove e/o in corso di edificazione, in quanto, sebbene la L.R. n. 8/2002 disciplina il recupero dei sottotetti e dei locali interrati e/o seminterrati, la lett. d) dello stesso art. 2 L.R. n. 8/2002 statuisce che non sono computabili ai fini volumetrici “i volumi tecnici ed i volumi interrati”.

Pertanto, poiché il Legislatore Regionale ha definito il concetto di volume interrato, tale definizione trova applicazione in tutte le tipologie di intervento edilizio, mentre il volume dei sottotetti e dei piani seminterrati (“la cui superficie laterale si presenta controterra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale totale”) deve sempre essere interamente conteggiato ai fini del calcolo della volumetria massima assentibile, ma nel caso di realizzazione degli interventi recupero di cui agli artt. 4 e 5 L.R. n. 8/2002 possono essere derogati i vigenti parametri e/o indici urbanistici alle condizioni stabilite dall’art. 6 L.R. n. 8/2002.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame, con l’obbligo del Comune di Matera di assumere le idonee iniziative per la repressione dei sopra descritti abusi edilizi commessi dai controinteressati.

Conseguentemente, va dichiarata infondata la connessa domanda di risarcimento danni, attesocchè, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto impugnato.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. i ricorrenti vanno condannati al pagamento in favore del Comune di Matera delle spese di lite, liquidate in dispositivo, mentre, tenuto conto dei sopra descritti abusi edilizi, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della parte controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore del Comune di Matera delle spese di giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 140/2012, in complessivi 2.000,00 €, oltre IVA e CPA; spese compensate nei confronti della parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/10/2013

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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