Le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, giacché l’allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condomini, in assenza di un regolamento con annesse tabelle possano, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri. In tal senso, tuttavia, occorre che venga rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.). La preesistenza di tabelle millesimali non è, dunque, necessaria ed indispensabile per il funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese, ma neppure per la costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni. Da quanto sopra esposto si può desumere il principio della non necessaria correlazione tra regolamento e tabelle nel senso che se, da un lato, è necessario, in caso di formazione del regolamento condominiale, che vengano anche predisposte le tabelle relative alla ripartizione delle spese condominiali, dall’altro lato, è possibile che vengano formate convenzionalmente le predette tabelle anche se il regolamento condominiale non sia stato predisposto. Di talché, ove l’atto di acquisto dei beni immobili costituenti un condominio preveda per il complesso la disciplina di un regolamento condominiale che gli acquirenti si obbligano a redigere ed approvare, con le relative tabelle millesimali e, successivamente, nonostante diverse assemblee svoltesi e stante il reiterato silenzio dell’amministratore in ordine alla delibera da assumere in relazione alla nomina di un professionista per la redazione della nuove tabelle millesimali, il condominio resti sprovvisto delle suddette tabelle, sì da essere costretti ad utilizzare le vecchie tabelle predisposte dal precedente unico proprietario e, pertanto, non comprendenti nel computo dei millesimi tutte le unità immobiliari, è evidente la sussistenza del diritto dei condomini di chiedere giudizialmente la formazione di tali tabelle, atteso che ogni condomino ha l’interesse concreto diretto alla determinazione, in via generale, dei criteri di ripartizione delle spese condominiali tra i diversi condomini che lo legittima all’azione giudiziaria di accertamento. L’esistenza di detto interesse ad agire risiede, infatti, nella situazione di incertezza circa l’ammontare delle spese condominiali cui sono tenuti i condomini che può essere, appunto, eliminata dalla pronuncia giudiziale, impedendo così che, in futuro, la ripartizione di dette spese non sia correttamente determinata. Ciò è quanto verificatosi nella fattispecie, ove gli attori hanno legittimamente agito per ottenere la determinazione delle tabelle millesimali, tenuto conto delle loro mancata formazione sebbene nello stesso atto di acquisto fosse stato espressamente prevista l’emanazione di un regolamento condominiale con annesse tabelle millesimali che avrebbe dovuto sostituire quelle precedenti adoperate dall’originario ed unico proprietario del complesso edilizio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott.ssa Maria Paola Varani
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 32203/2006 promossa, da:
Ri.La. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu. con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Pa.Ma. con il patrocinio dell’avv. L. e G.Al. (in qualità di erede di Ro.An.)
con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
De.Re. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu., con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
D’E.Ed. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu., con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Pa.Ol., con patrocinio dell’avv. Al.Lu., con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Pu.Gi. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu. con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Ba.Gi. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu. con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Pa.Ro. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu. con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Fo.Cl. con il patrocinio dell’avv. Al.Lu. e dell’avv., con elezione di domicilio in via (…) 20122 Milano presso l’avvocato suddetto
Attori
contro
Condominio “(…)” via (…),via (…) e via (…) Milano con il patrocinio dell’avv. Ga.Er. e con elezione di domicilio in via (…) 20121 Milano presso lo studio dell’avvocato suddetto INPDAP con il patrocinio dell’avv. Gi.Al. con elezione di domicilio in via (…) 20149 Milano presso lo studio dell’avvocato suddetto Pa.Ma. con il patrocinio dell’avv. L. e G.Al.
Convenuti
Sc.Ma. ed altri
Convenuti contumaci
Oggetto: tabelle millesimali.
FATTO E DIRITTO
All’esito del processo,
promosso dagli attori in epigrafe indicati che, in qualità di proprietari di unità immobiliari facenti parte del Condominio Ad. di Milano, con accesso ai civici (…) di via (…) di via (…) di via (…), hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano il Condominio e tutti i Condomini del Condominio Ad. per sentire:
previa ammissione di consulenza tecnica, formare le tabelle millesimali del Condominio Ad. di Milano, con accesso ai civici 94, 96 e 98 di via (…) di via (…) da applicare per il regolamento delle spese di gestione manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria, si sono costituiti in giudizio il Condominio convenuto ed INPDAP in sostanza senza proporre opposizione,
gli altri condomini non costituiti in giudizio sono rimasti contumaci, dopo l’udienza ai sensi dell’articolo 183 codice di procedura civile, la causa previo espletamento della consulenza tecnica, è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 26 settembre 2012 avanti il Giudice assegnatario della causa a far tempo dal 25 settembre 2012 rilevato che:
gli attori hanno dedotto di avere acquistato immobili ubicati nel citato Condominio con atto notarile in data 18.4.2005 che prevedeva per il complesso la disciplina di un Regolamento di Condominio che gli acquirenti si erano obbligati a redigere ed approvare, con le relative tabelle millesimali,
nonostante diverse assemblee svoltasi e stante il reiterato silenzio dell’amministratore in ordine alla delibera da assumere in relazione alla nomina di un professionista per la redazione della nuove tabelle millesimali il Condominio era ancora sprovvisto delle suddette tabelle,
secondo la tesi degli attori emergerebbe chiaro il pregiudizio che subirebbero tutti i condomini continuando ad utilizzare le vecchie tabelle predisposte dalla vecchia proprietà INPDAP non comprendenti nel computo dei millesimi tutte le unità commerciali, l’eccezione di carenza di legittimazione del Condominio convenuto è infondata,
la richiesta di formazione delle tabelle millesimali
condominiali, oltre che in contraddittorio con tutti i condomini come nel caso di specie, può essere proposta anche contro il condominio cumulativamente rappresentato dall’amministratore, in quanto l’oggetto della controversia non esorbita dall’ambito delle cose o interessi comuni (Cass. 11.7.2012 n. 11757),
è pacifico che le tabelle millesimali possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l’allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, non potendosi escludere che i condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle, possano, ai fini della ripartizione delle spese (di tutte o alcune di esse), accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché sia rispettata la quota di spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 c.c.) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle (Cass. 13505/99),
la (pre)esistenza di tabelle millesimali non è necessaria per il funzionamento e la gestione del condominio, non solo ai fini della ripartizione delle spese ma neppure per la costituzione delle I assemblee e la validità delle deliberazioni (Cass. 6202/98; 431/90; 5794/83),
dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra citata si può trarre il principio della non necessaria correlazione tra regolamento e tabelle; nel senso che se, da un lato, è necessario, in caso di formazione del regolamento condominiale, che vengano anche predisposte le tabelle relative alla ripartizione delle spese condominiali, dall’altro è possibile che vengano formate convenzionalmente le tabelle anche se il regolamento condominiale non sia stato predisposto,
sussiste perciò il diritto dei condomini di chiedere giudizialmente la formazione di tabelle, sussistendo l’interesse concreto di ogni condominio diretto alla determinazione, in via generale, dei criteri di ripartizione delle spese condominiali tra i diversi condomini che lo legittima all’azione giudiziaria di accertamento,
la sussistenza di detto interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) è da ravvisare in quanto l’attuale situazione di incertezza, circa l’ammontare delle spese condominiali cui sono tenuti i condomini, può essere rimossa dalla pronuncia giudiziaria, impedendo, quindi, che, in futuro, la ripartizione delle spese condominiali non sia correttamente determinata,
rileva ai fini della sussistenza dell’ammissibilità della domanda il fatto oggettivo della mancanza attuale delle tabelle previste dall’art. 3 dell’atto di acquisto in data 18.4.2005 (doc. n. 1 del fasc. attori) in sostituzione delle vecchie tabelle utilizzate dall’unico proprietario del complesso edilizio,
il consulente tecnico ha provveduto a determinare le tabelle millesimali riportate nella relazione tecnica depositata il 28 ottobre 2011 con l’integrazione depositata il 28 febbraio 2012,
la ripartizione delle spese condominiali va quindi effettuata in base alle tabelle condominiali indicate nella relazione sopra citata a firma del consulente tecnico geom. Va.Mo., in atti, stante la natura della causa sussistono motivi ai sensi dell’art. 92 2 c. c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese delle c.t.u. effettuate a carico di ogni condomino, in misura uguale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa istanza od eccezione, così provvede:
dispone
la ripartizione delle spese condominiali del Condominio Ad. di Milano, con accesso ai civici 94, 96 e 98 di via (…) e di via (…), di via (…) in base alle tabelle millesimali determinate nella relazione tecnica depositata il 28 ottobre 2011 con l’integrazione depositata il 28 febbraio 2012 in atti
dichiara
compensate tra le parti le spese del giudizio, ponendo le spese delle c.t.u. effettuate a carico di ogni condomino, in misura uguale.
Così deciso in Milano il 14 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.