Con la Risoluzione n.3/E del 4 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sui pagamenti riguardanti gli oneri di urbanizzazione, TOSAP per gli interventi che danno diritto ad agevolazioni fiscali del 36% e 55% non vada applicata la ritenuta del 10% da parte delle banche o Poste.

Le spese per tali oneri beneficiano della detrazione d’imposta, ma i relativi pagamenti possono essere eseguiti con modalità diverse dal bonifico.

Qualora il pagamento dei predetti oneri avvenga comunque mediante bonifico, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l’applicazione di ritenute, nella motivazione del bonifico l’ordinante deve indicare il Comune come soggetto beneficiario e la causale del versamento (ad esempio: oneri di urbanizzazione, tosap, etc..); non va, invece, riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l’apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.

In presenza di tali modalità di compilazione la banca dell’ordinante ovvero Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.

Risoluzione n.3/E del 4 gennaio 2011

 

 

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