In tema di condominio, il libero accesso alla documentazione condominiale non può essere affatto precluso ovvero enormemente compresso da una delibera assembleare, in ragione del fatto che gli unici limiti cui è soggetto il potere di vigilanza e controllo di ogni singolo condomino, di stretta elaborazione giurisprudenziale, è quello per cui il diritto di accesso non può mai risolversi in un intralcio per l’amministrazione; peraltro, le richieste di visione o copia dei documenti devono essere conformi con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.
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Tribunale Catania Sezione 3 Civile Sentenza 4 agosto 2020 n. 2747
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Lo Iacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2531/2017 promossa da:
(…), nata a il, residente in Via (…) C.F. (…) elettivamente domiciliata in Via (…) presso lo Studio dell’Avv. (…) che la rappresenta e difende come da mandato in atti.
Attrice
Contro
“CONDOMINIO (…) di Via (…), codice fiscale(…), in persona dell’Amministratore pro tempore Avv. (…) C.F. (…), elettivamente domiciliato in (…), alla via (…) n. (…) presso lo studio del medesimo Avv. (…) che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.10.2016 conveniva al giudizio del Tribunale il Condominio (…) di via (…),(…) in persona dell’Amministratore in carica Avv. (…), impugnando tutte le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei condomini tenutasi in data 08.09.2016, precisando di non aver ricevuto dall’Amministratore malgrado le reiterate richieste la copia del verbale della detta assemblea, riservandosi la richiesta di rimessione in termini ai fini della specificazione ed integrazione dei motivi di opposizione allorquando le fosse stata inviata la copia del verbale di assemblea.
Deduceva quindi la invalidità delle deliberazioni dell’Assemblea dei condomini dell’8.09.2016 per difetto del quorum deliberativo prescritto. Rilevava invero che a quella assemblea era presente attraverso delega e che – essendosi allontanata prima della deliberazione la sua delegata – aveva diritto a ottenere il verbale assembleare.
Il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande.
Sospesa la delibera oggetto di giudizio, la causa, sulle conclusioni precisate in data 25.2.20 veniva posta in decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Indi nelle more interveniva il d.l. 17 marzo 2020 n. 18 che all’art. 83 disponeva la sospensione dei termini processuali di tutti i procedimenti civili dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 termine poi prorogato al 11 maggio 2020.
Ciò posto in linea di fatto, deve innanzi tutto dirsi che il testo del verbale impugnato risulta dalla produzione del condominio, posto che è incontestato che l’attrice non lo abbia ricevuto dalla parte convenuta, pur se allontanatasi dalla assemblea (attraverso delegata) e quindi assimilabile (per la parte di riunione a cui non ha assistito) ad un condomino assente.
In relazione al primo motivo di doglianza (mancato raggiungimento del quorum) esso deve dirsi fondato. E invero il condominio attesta che alla riunione erano presenti n. 11 ville su 27 condomini su un totale di numero 29 proprietari, ma per come è evincibile dal verbale prodotto dal condominio stesso, non dà atto dei millesimi, che non risultano computati e che costituiscono l’unico parametro di valutazione della corretta instaurazione della assemblea.
Tuttavia l’articolo 1136 del codice civile impone che ai fini della validità del verbale dell’assemblea tale atto deve contenere:
– l’elenco nominativo dei condomini intervenuti;
– quelli assenti e dissenzienti;
– i rispettivi valori millesimali intervenuti.
Da ciò si evince che la mancanza di tali elementi influisce sulla validità della delibera assembleare.
Inoltre dal verbale si evince che prima della votazione veniva dato atto del fatto che la delegata dell’attrice si allontanava. Il che comportava che a quel punto essa era come assente.
Ebbene, tale assenza aveva un effetto sulla valida instaurazione della assemblea poiché influiva sul quorum, proprio prima della votazione (che è quindi avvenuta per un numero di ville inferiore a quello iniziale e – ancora una volta – senza l’indicazione dei millesimi).
Inoltre deve anche dirsi che il Condominio, costituendosi, non ha contestato la circostanza – riportata nella narrativa dell’atto di citazione – della mancata consegna alla attrice di tutta la documentazione contabile afferente l’ordine del giorno della assemblea del 8.9.016 nonché della mancata consegna del medesimo verbale assembleare, ma l’ha motivata con il fatto che l’attrice era morosa e che era stata sospesa la erogazione dei servizi condominiali in suo favore a causa di tale morosità ai sensi dell’art. 63 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Tuttavia, per come si evince dall’ordine del giomo, l’assemblea che si è riunita in data 8.9.16 doveva deliberare e discutere tutta una serie di documenti contabili (vari preventivi afferenti a più anni di gestione, nonché spese di vario tipo: assicurazione, autoclave, citofoni) i quali – per essere oggetto di voto e di approvazione – devono necessariamente essere preceduti da una conoscenza dettagliata.
E’ quindi evidente che il condomino chiamato ad approvare i bilanci deve avere contezza di essi, dei documenti giustificativi posti alla base e della correttezza del riparto. Ed è del pari evidente che all’esito della deliberazione doveva consegnare il verbale alla attrice.
Peraltro l’art. 1130-bis c.c. prevede che “i condomini e i titolari di dritti reali o di godiment sulle unità immobiliare possono prendere visione del documenti contabili giustificativi di s in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese”.
In giurisprudenza è stato osservato più volte che in tema di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea condominiale, benché l’amministratore del condominio non abbia l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli ha tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l’onere di dimostrare che l’amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà (In tal senso Cass. civ. 12650/2008).
Ora. Nella specie è incontestato, come detto, che l’amministratore non abbia consegnato alla attrice la documentazione e neanche il verbale assembleare dell’impugnativa oggetto di giudizio, motivando tale diniego con la morosità della medesima e con la sospensione dei servizi condominiali disposta a suo carico.
Né la sospensione dei servizi disposta dal condominio ai sensi dell’art. 63 comma 3 delle disposizioni di attuazione del codice civile, poteva giustificare tale mancata consegna, posto che tale articolo tende a privare il condomino moroso dei servizi non pagati, ma non della documentazione contabile, la quale gli consente anzi di verificare la legittimità dell’operato della compagine condominiale e di esercitare il suo diritto di difesa.
Ciò consegue anche al fatto che a seguito della riforma del condominio (L. 220/2012) il legislatore, con la modifica delle disposizioni del Libro III (Della proprietà), Titolo VII (Della comunione), Capo II (Del condominio negli edifici), artt. 1117 – 1139 del codice civile e degli artt. 61 -72 disp. att. Cc, ha espressamente previsto una serie di documenti che il condominio e, per esso, l’amministratore, è tenuto a redigere o conservare a disposizione della compagine condominiale.
Pertanto, con la riforma dell’art. 1129 Cc, il legislatore ha garantito un vero e proprio diritto di acceso e visione del singolo condomino ai “documenti” condominiali, anche con facoltà di estrarne copia.
Ecco che allora i condomini hanno diritto, dietro semplice istanza, ad ottenere la documentazione richiesta, tanto è vero che, ai sensi del predetto art. 1129, II co., Cc – norma espressamente ritenuta inderogabile dall’art. 1138 Cc – l’amministratore, deve indicare i giorni e le ore in cui ogni interessato previa richiesta può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
Il libero accesso alla documentazione condominiale non può essere affatto precluso ovvero enormemente compresso da una delibera assembleare, in ragione del fatto che gli unici limiti cui è soggetto il potere di vigilanza e controllo di ogni singolo condomino, di stretta elaborazione giurisprudenziale, e quello per cui il diritto di accesso non può mai risolversi in un intralcio per l’amministrazione ovvero che le richieste di visione o copia dei documenti devono essere conformi con il principio della correttezza ex art. 1175 Cc (Cass. n. 12579/2017; Cass. n. 19799/2014).
La delibera impugnata va quindi certamente annullata.
Le spese seguono la soccombenza del condominio e si liquidano da dispositivo in base all’attività svolta, al valore della controversia e alle tabelle vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
in accoglimento della domanda attorea annulla la delibera dell’8.09.2016 del condominio convenuto e lo condanna al pagamento in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida in Euro 2768,00 oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 3 agosto 2020.
Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2020.